CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 12455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l' accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 12/11/2020 con la quale il Giudice monocratico del Tribunale di Bari ha disposto non doversi procedere a carico del ricorrente in relazione al contestato reato di appropriazione indebita di beni della moglie da cui si stava separando in ragione della maturata prescrizione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per non avere il tribunale emesso pronunzia di assoluzione sussistendo la causa di non punibilità di cui all' art. 649 comma 1 lette b) c.p. in relazione all' art. 646 c.p. dal momento che l' imputato aveva posto in essere i fatti in costanza di matrimonio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha correttamente censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p., in luogo della prescrizione Infatti dalla stessa imputazione risulta che i coniugi fossero in attesa della formalizzazione della procedura di separazione personale mentre "L'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, c.p., viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi, essendo irrilevante l'eventuale separazione di fatto" (Cass. Pen. Sez. 2, 26533, 10/5/2017, P.O. in proc. D'Iorio). Trattandosi di statuizione più favorevole, per le conseguenze che si ricollegano alla esclusione della rilevanza penale del fatto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 649 c.p. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata in quanto [OSCURATO:PERSONA] non è punibile ai sensi dell'art. 649 c.p. Così deciso in Roma, in data 11 Febbraio 2022 Il Consigliere Estensore dente Giova i iotallevi DEPOSI