CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 24096/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 4445 /202 4 proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 495/2024 depositata il 23/02/2024 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti non costituiti in questa fase – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la giurisdizione del Giudice ordinario. RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con sentenza depositata il 23.2.2024 il [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, adito in riassunzione, per quanto qui interessa, ha sollevato ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69 conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 29/2022 con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dai litisconsorti Carpinelli nei confronti della Provincia di Salerno avente ad oggetto la condanna della convenuta ad eseguire i lavori di consolidamento di un terreno di loro proprietà,occupato illegittimamente dalla Provincia per procedere alla messa in sicurezza di un viadotto stradale interessato da fenomeni franosi originantesi dal terreno occupato e lasciato in stato di dissesto a conclusione dell'intervento. A fronte del deliberato adottato dal giudice ordinario, dell'avviso che, per la pregressa declaratoria di pubblica utilità dei lavori inquestione, l'ente locale avevaoccupato il fondo nell'esercizio di poteri autoritativi, di talché si rendeva per questo ravvisabile la giurisdizione esclusiva del g.a. a mente dell'art. 133, lett. e), cod. proc. amm., il g.a., investito della cognizione per effetto di traslatio iudicii, ha ritenuto, viceversa , sussistente la giuris di zione del giudice ordinario,facendo richiamo in tal senso a conformi precedenti di questa Corte e sollevando avanti ad essa il detto conflitto negativo di giurisdizione. Sullo stesso il Procuratore Generale ha fatto conoscere le proprie conclusioni per iscritto chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 2. Va dichiarata, conformemente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, sulla domanda di condanna della P.A. ad un facere promossa dagli attori, la giurisdizione del giudice ordinario. Va, invero, osservato in via generale che la giurisdizione del giudice amministrativo, anche nell'ipotesi in cui la stretta connessione tra posizioni di diritto soggettivo e posizione di interesse legittimo renda ravvisabile la giurisdizione esclusiva del medesimo, presuppone pur sempre la spendita di RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli poteri autoritativi di natura pubblicistica, costituenti esercizio primario delle prerogative che connotano l'agere della pubblica amministrazione in funzione della realizzazione di un interesse pubblico. In difetto di questa connotazione, allorché l'azione della pubblica amministrazione si concreta in un'attività di carattere materiale, che si realizza al di fuori dell'esercizio di poteri pubblici e si risolve più direttamente nei confronti del privato nell'adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, che recano offesa al principio del nemimem laedere, la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario in quanto giudice preposto dall'ordinamento alla generale tutela giurisdizionale dei diritti. 3. Non sussiste, pertanto, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo poiché rilevano diritti soggettiv i, e non interessi legittimi; né sussiste la giurisdizione esclusiva – in particolare, quella ipotizzata qui dal giudice ordinario – poiché anche in riferimento al conte nzioso in materia espropriativa sono devolute dall'art. 133, lett. g), cod. proc. amm. alla cognizione esclusiva del g.a., con la sola eccezione di quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, solo le controversie "riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere". Si è così statuito – affermandosi un principio di diritto cui si intende dare seguito anche in questa occasione – che l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (Cass., Sez. VI-III, 23/09/2021, n. 25843; Cass., Sez. U, 6/09/2013, n. 20571 ; Cass., Sez. U, 14/03/2011, n. 5926). RG 4445/24 Carpinelli-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4. Alla luce dei principi compendiati non è perciò dubitabile, venendo al caso di specie, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario che andrà perciò doverosamente dichiarata. La pretesa degli istanti, che si dolgono e denunciano la condotta omissiva della P.A. asseritamente astenutasi dal procedere, ultimati i lavori di messa in sicurezza del viadotto stradale, all'esecuzione delle opere atte a consolidare il fondo interessato rimasto in stato di dissesto a seguito di detti lavori, è esternazione di un diritto soggettivo dei medesimi che si iscrive nell'arco delle tutele accordate dall'art. 2043 cod. civ. e che ricade perciò nella giurisdizione del giudice ordinario. 5. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio P.Q.M. Dichiarala giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Vallo della Lucania avanti al quale rim