CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4109/2018 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , vi ale delle Milizie 48, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Velletri piazza Cairoli n.30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso sentenza di Corte d'appello Trieste n. 841/2017 depositata il 06/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Udine, nella causa promossa da D'[OSCURATO:PERSONA] contro il fratello D’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla successione testamentaria del comune genitore D'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva n. 951/11 del 09.06.11, pubblicata il 24.06.11, così statuiva sul complesso delle contrapposte domande delle parti: dava atto del diritto dell’attore [OSCURATO:PERSONA]Andrea, preterito dal de cuius con il proprio testamento, alla quota di quota di legittima pari ad 1/3; accertava che il de cuius ha effettuato in vita donazioni in denaro in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA]Andrea per € 35.56610 e in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA]Andrea per € 76.260,26; rigettava le do mande di accertamento di ulteriori donazioni fatte dal de cuius , nonché dell’esistenza diulteriori debiti e crediti dell'eredità; quindi, in parziale accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima, accertava il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione in € 455.743,50 e, quindi, il diritto dell'attore alla quota di legittima - al netto di quanto ricevuto a titolo di donazione in vita del de cuius - nella misura di € 75.260,26; accertava che [OSCURATO:PERSONA]Andrea è creditore di [OSCURATO:PERSONA]Andrea per la somma di € 2.098,81, quale saldo del conto della gestione dei beni ereditari; provvedeva alla rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza per la liquidazione della quota spettante all’attore. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti (atteso che l'attore pretendeva di essere liquidato interamente in denaro), il giudice istruttore disponeva la vendita dei beni ereditari. Eseguita la vendita, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e, concessi i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, tratteneva la causa a sentenza. Con sentenza n.1197/2014 pubblicata il 19.09.2014 il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando, così decideva: “sulla base di quanto stabilito nella sentenza non definitiva n. 951 / 11 e tenuto conto dell'esito della liquidazione del patrimonio relitto dal de cuius”, condannava [OSCURATO:PERSONA]Andrea al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, a titolo di liquidazione della quota di legittima sull'eredità in morte di [OSCURATO:PERSONA]Andrea, della somma capitale di € 9.586,90, con l'aggiunta degli interessi legali dal 10.05.2013 al saldo; dichiarava le spese di lite interamente compensate tra le parti; poneva le spese di CTU e le spese di pubblicità degli avvisi di vendita definitivamente a carico solidale delle parti, da dividersi, nei rapporti interni, in 1/3 a carico dell'attore (fermi gli effetti del patrocinio a spese dello Stato) e 2/3 a carico del convenuto. Nelle more del deposito della sentenza definitiva di primo grado le parti, le quali avevano formulato rituale riserva d'appello contro la sentenza non definitiva, proponevano appello immediato avverso tale sentenza n. 951/2011. La Corte d'Appello di Trieste con sentenza n. 635/14, depositata il 14.10.14, dichiarava inammissibile l'appello principale proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] nonché quello incidentale proposto da quest'ultimo, dichiarando compensate le spese di lite "atteso che la finalità dell'art.360 secondo comma c.p.c. è quella di evitare il frazionamento del processo in più segmenti, ciascuno pendente in gradi diversi e di consentire alla parte soccombente nella sentenza non definitiva di attendere la pronuncia di quella definitiva, per valutare l'opportunità dell'impugnazione in relazione all'esito complessivo del giudizio". A questo punto, [OSCURATO:PERSONA]Andrea proponeva appello contro la sentenza definitiva di primo grado e contro la sentenza non definitiva n. 951/2011 ; [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'anzidetto appello e presentava, a sua volta, appello incidentale avverso entrambe lesuddette sentenze. La Corte d'Appello di Trieste dichiarava improcedibili l'appello principale e quello incidentale formulati nei confronti della sentenza n. 951/11 del 09.06.11 del Tribunale di Udine (ossia avverso la sentenza parziale di primo grado); accoglieva l'appello incidentale, limitatamente alla parte con il quale si pretendeva il rimborso delle spese sostenute in relazione ai beni comuni, per il pagamento di imposte e delle spese relative alla vendita degli stessi; pertanto, in parziale riforma della sentenza del 18.09.2014 (ossia della sentenza definitiva di primo grado), condannava [OSCURATO:PERSONA]Andrea al pagamento della somma di € 8.567,15; “fermo il resto”; compensava le spese del grado. In relazione all’impugnazione della sentenza non definitiva, la Corte d’appello così argomentava: «L'appello principale e quello incidentale sono improcedibili. In vero, le parti impugnavano la decisione n. 951/11del Tribunale di Udine e gli appelli proposti venivano dichiarati inammissibili con la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 635/2014 del 4.10.2014. Tale decisione portava al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con la conseguente improcedibilità di tutti i motivi di censura riferiti alle statuizioni in quella contenute. Residua, perciò, come unico motivo di impugnazione ammissibile quello contenuto nell'appello incidentale relativo all'omessa liquidazione delle spese straordinarie sostenute dall'appellato nel corso del procedimento esecutivo relativo alla vendita dei beni immobili ereditari [...]». Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Andrea propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA]Andrea resiste con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. Nel controricorso si eccepisce che il ricorrente principale, avendo impugnato solo la statuizione di improcedibilità dell’appello principale e dell’appello incidentale,non potrebbe chiedere nel giudizio di rinvio la modifica degli ulteriori capi della decisione, avendo prestato acquiescenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso principale per cassazione denuncia una plural ità di violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.: artt. 24 e 111 della Costituzione e art. 111 primo comma della Costituzione (primo motivo); art. 323 c.p.c. (secondo motivo); art. 358 c.p.c. (terzo motivo); 324 c.p.c. (quarto motivo). I motivi, nel loro insieme, censurano la statuizione di improcedibilità dell’appello. La medesima statuizione è investita dal primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]Andrea, con il quale, in parziale adesione ai motivi proposti dal ricorrente principale, si denuncia violazione degli artt.358 e 324 c.p.c. e art. 24 e 111 della Costituzione. A sostegno della censura il ricorrente incidentale propone i seguenti rilievi: « Posto che l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui una parte si sia riservata l'impugnazione differita, secondo un principio più volte affermato dall'intestata Corte Suprema (leggasi Cass. 02 febbraio 2016 n.1992; Cass. 12 aprile 2002 n. 5282, Cass. 22 novembre 1991 n. 12577; Cass. 11 agosto 1999 n. 8606; Cass. 04 marzo 1997 n. 1916), è inammissibile ma non preclude di impugnare la sentenza non definitiva insieme a quella definitiva nei modi, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge. L'impugnazione è inammissibile proprio perché inidonea a togliere valore alla riserva che conserva intatta la propria efficacia conservativa del gravame. In altre pa role, l'appello proposto in via immediata avverso una sentenza non definitiva dopo che la parte ha formulato istanza di riserva è inammissibile ma con la particolarità che esso, in deroga all'art. 358 c.p.c., può comunque essere riproposto all'esito del giudizio di primo grado. Considerato che, nel caso di specie, le parti dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale e incidentale da parte della Corte d'Appello di Trieste per aver presentato impugnazione immediata avverso la sentenza non definitiva di primo grado nonostante la riserva di impugnazione differita, hanno poi ritualmente riproposto appello principale e incidentale, avverso quest'ultima sentenza e la sentenza definitiva di primo grado, la Corte d'Appello di Trieste non poteva dichiarare l'improcedibilità di tutti i motivi di censura riferiti alla sentenza 09.06.2011 del Tribunale di Udine, nell'appello principale e incidentale, stante la deroga all'art. 358 c.p.c., né far conseguire a tale improcedibilità il passaggio in giudicato della stessa, in rito e nel merito». Il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale sono fondati, esattamente per le sopra ragioni indicate e non occorre aggiungere altro. È assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale (illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c.), con il quale la sentenza è censurata nella parte in cui la compensazione delle spese del grado di giudizio nonostante l'appello incidentale dell'odierno istante. Non può darsi seguito, in questa sede, agli ulteriori rilievi del controricorrente, chealludono a valutazioni che competono al giudice di rinvio e non ex antealla Corte di cassazione. In conclusione, l a sentenza deve essere cassata e il giudice di rinvio dovrà decidere sull’appello principale e sui restanti motivi dell’appello incidentale. P.Q.M. accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso principale e al motivo del ricorso incidentale accolto; rinvia alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizi