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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07844/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato, nei suoi confronti, la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di violazione di legge e di una carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale, è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profili) della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utiliz2:ati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della sottrazione della contabilità, la cui preordinazione in pregiudizio dei creditori è desumibile dalle osservazioni concernenti il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione di risorse liquide, valutato sussistente - nel silenzio dei motivi di ricorso - proprio in relazione all'inesistenza di "giustificazione documentale" sottostante) e - del resto - esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato appre2:zamento delle risultanze processuali; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che investe puntualmente la mancanza assoluta (come tale equiparata al vizio di inosservanza della legge penale) di motivazione in relazione alla prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice ai firi della consumazione del reato contestato - non è consentito in questa sede, dappoichè relativo a violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato, nei suoi confronti, la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di violazione di legge e di una carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale, è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profili) della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utiliz2:ati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della sottrazione della contabilità, la cui preordinazione in pregiudizio dei creditori è desumibile dalle osservazioni concernenti il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione di risorse liquide, valutato sussistente - nel silenzio dei motivi di ricorso - proprio in relazione all'inesistenza di "giustificazione documentale" sottostante) e - del resto - esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato appre2:zamento delle risultanze processuali; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che investe puntualmente la mancanza assoluta (come tale equiparata al vizio di inosservanza della legge penale) di motivazione in relazione alla prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice ai firi della consumazione del reato contestato - non è consentito in questa sede, dappoichè relativo a violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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