CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo; letta la memoria del difensore del condannato che ha concluso chiedendo che venga annullata l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, che venga dichiarata, ai sensi degli artt. 167 cod. pen.e 460, comma 5, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di cui al decreto penale n. 539672009 reso dal G.I.P. di Palermo in data 9.12.2009; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 23.7.2020, con il quale era stata respinta la richiesta difensiva, volta a ottenere la declaratoria di estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna del 9.12.2009, divenuto esecutivo dal 9.5.2012. A ragione della decisione, riteneva corretta la pronuncia opposta, evidenziando che il Rahman aveva commesso nel quinquennio dalla data di esecutività del decreto penale di condanna (precisamente, il 29.12.2015) una contravvenzione della stessa indole, a nulla rilevando che detto reato fosse stato dichiarato estinto, con sentenza del 18.5.2020, divenuta irrevocabile dal 15.6.2020, per esito positivo della messa alla prova. 2. Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Ha, in proposito, sostenuto che il Tribunale avrebbe totalmente ignorato le censure difensive, confermano il provvedimento oggetto di opposizione "sulla scorta di una scelta interpretativa (concernente l'individuazione del dies a quo e ad quem utili a orientarsi nel calcolo del termine di cui all'art. 460, comma 5, cod. pen.) totalmente incomprensibile che, in definitiva, rende manifestamente illogica l'intera motivazione"; che, al contrario, il Tribunale, se avesse considerato tanto il tempus commissi delicti di entrambi i reati (rispettivamente 1.12.2008 e 29.12.2015), tanto la data di accertamento giudiziale dei medesimi reati (rispettivamente, 9.12.2009 e 18.5.20020), ovvero la data di definitività dei provvedimenti giudiziali (rispettivamente, 9.5.2012 e 15.6.2020), sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che il termine indicato all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., era ampiamente decorso e, conseguentemente, avrebbe dovuto emettere declaratoria di estinzione del reato, oggetto del decreto penale di condanna. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 460, comma 5, cod. proc. pen. e 167 cod. pen.. Ha, al riguardo, evidenziato che le due citate norme ancorano l'effetto estintivo del reato alla circostanza che, nei termini stabiliti, il condannato non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; e ha sostenuto che, nel caso di specie, "il secondo reato non era stato oggetto di alcun accertamento processuale, atteso che il relativo procedimento veniva sospeso ex art. 464-bis cod. proc. pen. e si concludeva con una sentenza, con la quale non si accertava la consumazione di un reato, né si affermava la responsabilità penale del Rahman". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo. 4. In data 2 marzo 2022, il difensore del condannato ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo, in accoglimento di motivi di impugnazione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 cod. pen. e 460, comma 5, cod. proc. pen., declaratoria di estinzione del reato di cui al decreto penale n. 5396/2009 reso dal G.I.P. di Palermo in data 9.12.2009. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza va annullata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. E in vero, la decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di impugnazione, ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui "in tema di decreto penale di condanna, la commissione di un ulteriore reato nel termine di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., decorrente dalla data di esecutività del decreto, costituisce causa impeditiva dell' estinzione del reato per il quale il decreto stesso è stato emesso soltanto qualora l'ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorché pronunciata oltre il quinquennio" (Cass. Sez. 1, n. 17411 del 28/03/2019, Rv. 275248 - 01). Conseguentemente, nel determinare il termine a quo per l'estinzione del reato, ha fatto corretto riferimento alla data di esecutività del decreto penale di condanna (9.5.2012); altrettanto correttamente, ai fini della valutazione circa la ricorrenza della causa impeditiva dell'estinzione del primo reato, ha fatto riferimento alla data di consumazione del secondo reato (29.12.2015). 2. Tuttavia, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare che, in relazione al secondo reato, era stata emessa nei confronti del Rahman, ai sensi dell'art. 464 -septies cod. proc. pen., sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova e che detta pronuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è equiparabile a una pronuncia di condanna. E' stato, infatti, affermato che: "la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464 -septies cod. proc. pen., non è idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità, sicché essa non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale" (Cass. Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, Rv. 268635 - 01); "l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione" (Cass. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Rv. 275183 - 01); "la confisca di cui all'art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità" (Cass. Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019, Rv. 277519 - 01). 3. Ebbene, alla luce di detti principi, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che dovrà procedere a rivalutare l'istanza difensiva, al fine di verificare se sussistano o meno altre cause impeditive l'estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così dec