Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19854/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

: [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale Velletri, con ordinanza del 24/06/2025; in relazione alla declaratoria di incompetenza emessa dal: [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nei procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria rassegnata, nel corso della trattazione scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento del 6 giugno 2025, ha convalidato il sequestro preventivo di urgenza eseguito dalla Polizia giudiziaria della somma di euro 9.666,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e ha disposto il sequestro preventivo di tale importo, ma contestualmente ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri disponendo la trasmissione degli atti al corrispondente Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.

Tale conclusione è stata raggiunta sul presupposto espresso che il territorio di Ciampino, lu`go, secondo l'imputazione provvisoria, del commesso reato, rientra nel circondario del Tribunale di Velletri.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta del Pubblico ministero, a sua volta, ha disposto nuovamente il sequestro inerente al medesimo oggetto.

Tuttavia, appena dopo aver replicato la misura, ha sollevato conflitto negativo di competenza dando la conseguente disposizione di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

La ragione della proposizione del conflitto è stata individuata nel rilievo che il reato oggetto di contestazione è stato commesso nel perimetro dell'aeroporto di Ciampino: posto ciò, i fatti ivi commessi - sostiene il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri - sono assoggettati alla competenza per territorio del Tribunale di Roma.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri, in quanto il territorio di Ciampino fa parte del Comune di Ardea, appartenente al circondano di Velletri. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene il conflitto insussistente, in ragione del rilievo dell'avvenuta emissione del provvedimento di sequestro preventivo della somma di euro 9.660,00 da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, la cui competenza era stata evocata nel precedente provvedimento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che pure aveva disposto il medesimo sequestro preventivo dichiarando contestualmente la sua incompetenza territoriale.

22. Occorre evidenziare, infatti, che - avendo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma innescato il procedimento ex art. 27 cod. proc. pen., a mente del quale, quando il giudice che ha emesso la misura cautelare si dichiara incompetente per qualsiasi causa, la misura cessa di avere effetto se, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice individuato come competente non provvede a sua volta a emettere il provvedimento cautelare - il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, indicato come giudice territorialmente competente, non ha immediatamente ricusato tale competenza, ma ha, prima di ogni altro atto, replicato l'emissione della misura cautelare adottando a sua volta il provvedimento applicativo del sequestro preventivo: così determinandosi, ha definito il procedimento cautelare inerente all'adozione della medesima misura.

Soltanto dopo aver emesso il provvedimento di sequestro preventivo, quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la sua incompetenza territoriale, in contrasto con la declinatoria di competenza adottata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, e ha sollevato conflitto: epperò, nel momento in cui è stato sollevato, il conflitto - soltanto potenziale fino al momento dell'adozione del secondo provvedimento di sequestro - non era sussistente, in virtù dell'effetto definitorio del procedimento cautelare determinato dal provvedimento stesso.

2.1. In tal senso il Collegio presta adesione all'orientamento ermeneutico secondo il quale non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, in quanto è lo stesso compimento dell'atto che esclude una situazione di stallo del procedimento (fra le altre, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, Confl. comp. in proc.

D., Rv. 279727 - 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Confl. comp. in proc.

Insabato, Rv. 278940 - 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Confl. comp. in proc.

Hoxha, Rv. 279328 - 01).

2.2. Va dato atto che si è sviluppato anche un orientamento di legittimità contrario a tale approdo, orientamento che ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all'emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, considerando che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, sia tale da determinare uno stallo del procedimento (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, Confl. comp. in proc.

Pappone, Rv. 278360 - 01; v. anche, per le implicazioni in punto 3di efficacia della misura cautelare in questa prospettiva, Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, Rv. 287422 - 02; Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, Borgese, Rv. 287600 - 01).

2.3. Tuttavia, va ulteriormente considerato che la rilevata diversità di indirizzi ha determinato la rinnessione della questione alle Sezioni Unite con la formulazione del seguente quesito: "Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto".

Le Sezioni Unite, all'udienza del 15 gennaio 2026, hanno trattato la questione e hanno deciso adottando la soluzione che è stata poi enunciata, nell'informazione provvisoria, nei termini che seguono: "Il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia".

2.4. L'approdo raggiunto dal più autorevole Consesso di legittimità impone, quindi, di pervenire alla declaratoria di insussistenza del conflitto anche nel caso in esame.

3. Il conflitto di competenza sollevato va, pertanto, dichiarato insussistente senza affrontare la, peraltro non nuova (v., per tutte, Sez. 1, n. 51992 del 15/11/2019, Confl. comp. in proc.

Yaqub, non mass.), questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.

A quest'ultima Autorità giudiziaria devono conseguentemente restituirsi gli atti.

P.Q.M.

Dichiara insussistente P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale Velletri, con ordinanza del 24/06/2025; in relazione alla declaratoria di incompetenza emessa dal: [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nei procedimento pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria rassegnata, nel corso della trattazione scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento del 6 giugno 2025, ha convalidato il sequestro preventivo di urgenza eseguito dalla Polizia giudiziaria della somma di euro 9.666,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e ha disposto il sequestro preventivo di tale importo, ma contestualmente ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri disponendo la trasmissione degli atti al corrispondente Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Tale conclusione è stata raggiunta sul presupposto espresso che il territorio di Ciampino, lu`go, secondo l'imputazione provvisoria, del commesso reato, rientra nel circondario del Tribunale di Velletri. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta del Pubblico ministero, a sua volta, ha disposto nuovamente il sequestro inerente al medesimo oggetto. Tuttavia, appena dopo aver replicato la misura, ha sollevato conflitto negativo di competenza dando la conseguente disposizione di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. La ragione della proposizione del conflitto è stata individuata nel rilievo che il reato oggetto di contestazione è stato commesso nel perimetro dell'aeroporto di Ciampino: posto ciò, i fatti ivi commessi - sostiene il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri - sono assoggettati alla competenza per territorio del Tribunale di Roma. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri, in quanto il territorio di Ciampino fa parte del Comune di Ardea, appartenente al circondano di Velletri. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene il conflitto insussistente, in ragione del rilievo dell'avvenuta emissione del provvedimento di sequestro preventivo della somma di euro 9.660,00 da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, la cui competenza era stata evocata nel precedente provvedimento emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che pure aveva disposto il medesimo sequestro preventivo dichiarando contestualmente la sua incompetenza territoriale. 22. Occorre evidenziare, infatti, che - avendo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma innescato il procedimento ex art. 27 cod. proc. pen., a mente del quale, quando il giudice che ha emesso la misura cautelare si dichiara incompetente per qualsiasi causa, la misura cessa di avere effetto se, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice individuato come competente non provvede a sua volta a emettere il provvedimento cautelare - il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, indicato come giudice territorialmente competente, non ha immediatamente ricusato tale competenza, ma ha, prima di ogni altro atto, replicato l'emissione della misura cautelare adottando a sua volta il provvedimento applicativo del sequestro preventivo: così determinandosi, ha definito il procedimento cautelare inerente all'adozione della medesima misura. Soltanto dopo aver emesso il provvedimento di sequestro preventivo, quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la sua incompetenza territoriale, in contrasto con la declinatoria di competenza adottata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, e ha sollevato conflitto: epperò, nel momento in cui è stato sollevato, il conflitto - soltanto potenziale fino al momento dell'adozione del secondo provvedimento di sequestro - non era sussistente, in virtù dell'effetto definitorio del procedimento cautelare determinato dal provvedimento stesso. 2.1. In tal senso il Collegio presta adesione all'orientamento ermeneutico secondo il quale non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, in quanto è lo stesso compimento dell'atto che esclude una situazione di stallo del procedimento (fra le altre, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, Confl. comp. in proc. D., Rv. 279727 - 01; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, Confl. comp. in proc. Insabato, Rv. 278940 - 01; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, Confl. comp. in proc. Hoxha, Rv. 279328 - 01). 2.2. Va dato atto che si è sviluppato anche un orientamento di legittimità contrario a tale approdo, orientamento che ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all'emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, considerando che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, sia tale da determinare uno stallo del procedimento (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, Confl. comp. in proc. Pappone, Rv. 278360 - 01; v. anche, per le implicazioni in punto 3di efficacia della misura cautelare in questa prospettiva, Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024, dep. 2025, Rv. 287422 - 02; Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024, dep. 2025, Borgese, Rv. 287600 - 01). 2.3. Tuttavia, va ulteriormente considerato che la rilevata diversità di indirizzi ha determinato la rinnessione della questione alle Sezioni Unite con la formulazione del seguente quesito: "Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto". Le Sezioni Unite, all'udienza del 15 gennaio 2026, hanno trattato la questione e hanno deciso adottando la soluzione che è stata poi enunciata, nell'informazione provvisoria, nei termini che seguono: "Il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia". 2.4. L'approdo raggiunto dal più autorevole Consesso di legittimità impone, quindi, di pervenire alla declaratoria di insussistenza del conflitto anche nel caso in esame. 3. Il conflitto di competenza sollevato va, pertanto, dichiarato insussistente senza affrontare la, peraltro non nuova (v., per tutte, Sez. 1, n. 51992 del 15/11/2019, Confl. comp. in proc. Yaqub, non mass.), questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. A quest'ultima Autorità giudiziaria devono conseguentemente restituirsi gli atti. P.Q.M. Dichiara insussistente P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19854/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris