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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 1987

Cassazione n. 36826/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/10/1987 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. è noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo riferimento al verbale di arresto e alla deposizione degli agenti operanti, che avevano visto il ricorrente all'interno dell'abitacolo della propria autovettura mentre riceveva alcune banconote da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], porgendogli un sacchetto in plastica blu che, all'esito dell'immediato controllo della PG, era risultato contenere sostanza stupefacente di tipo cocaina.

La Corte territoriale, dunque, ha dato atto che l'atto della cessione era stato materialmente visto dagli operanti, i quali, nel corso della deposizione, avevano chiarito come la luce dell'abitacolo fosse accesa, e pertanto l'accaduto era perfettamente visibile.

3. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l'ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale.

Quanto alla dosimetria della pena, va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, la pena, definita in mesi sei di reclusione ed €.2000 di multa, è certamente contenuta al di sotto del medio edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/10/1987 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequestrata, con conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non penalmente rilevante di cui all'art. 75, d.P.R. 309/90. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. è noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo riferimento al verbale di arresto e alla deposizione degli agenti operanti, che avevano visto il ricorrente all'interno dell'abitacolo della propria autovettura mentre riceveva alcune banconote da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], porgendogli un sacchetto in plastica blu che, all'esito dell'immediato controllo della PG, era risultato contenere sostanza stupefacente di tipo cocaina. La Corte territoriale, dunque, ha dato atto che l'atto della cessione era stato materialmente visto dagli operanti, i quali, nel corso della deposizione, avevano chiarito come la luce dell'abitacolo fosse accesa, e pertanto l'accaduto era perfettamente visibile. 3. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l'ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale. Quanto alla dosimetria della pena, va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, la pena, definita in mesi sei di reclusione ed €.2000 di multa, è certamente contenuta al di sotto del medio edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre
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