CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03RM6XG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, dichiarando di non doversi procedere per il delitto di violenza privata contestato al Cristea (capo c) perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela e rideterminando nei confronti del medesimo Cristea la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili entrambi del delitto di furto aggravato ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per altro episodio di furto pluriaggravato; Considerato che le doglianze oggetto di ricorso, con le quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché generiche, in quanto affidate a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (nello specifico, la Corte di merito, a pag. 6 e 7, ben chiariva quali fossero gli elementi probatori posti a fondamento della ritenuta una responsabilità penale dei ricorrenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis