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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15851/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del data 25 luglio 2022 (motivazione depositata il successivo 6 settembre) ha confermato il decreto di sequestro probatorio, adottato dal PM il 20 giugno 2022 (avente ad oggetto PC, telefoni, pen drive e ulteriori supporti informatici) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per un episodio di corruzione.

2. In particolare secondo la contestazione provvisoria il predetto - ingegnere e responsabile dell'Ufficio tecnico settore ambiente e territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonché consulente esterno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in riferimento ad una gara pubblica di appalto e contemporaneamente componente della Commissione competente per l'aggiudicazione di un pubblico appalto indetto da ASI - sarebbe stato coinvolto nel versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare di ditte interessate ad aggiudicarsi l'appalto, della somma di 50.000 euro finalizzata ad ottenere illecitamente la aggiudicazione (aggiudicazione effettivamente avvenuta e poi annullata dal TAR).

3. Nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta natura meramente "esplorativa" del sequestro, adottato sulla base di una serie di elementi fumosi e non riferiti alla specifica posizione dell'indagato e comunque in violazione del principio di proporzionalità, come indicato nella giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, si eccepisce che nonostante il decreto di sequestro avesse fatto riferimento alla necessità che il vincolo fosse mantenuto per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione della "copia forense" con successiva restituzione all'indagato, alla data di presentazione del ricorso - 29 settembre 2022 - il materiale era ancora sotto sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il provvedimento impugnato motiva - in modo non manifestamente illogico - in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento del vincolo reale sui beni dell'indagato.

In riferimento al "fumus commissi delicti", al [OSCURATO:PERSONA] si contesta il coinvolgimento in una ipotesi di corruzione posta in essere per avvantaggiare una società di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una procedura per il conferimento di pubblico appalto (che in effetti detta società si aggiudicava).

Il Tribunale del riesame, nel confermare che dagli atti di indagine sono emersi concreti elementi (in specie significative conversazioni intercettate) indicativi di detta ipotesi accusatoria, ha rilevato che il mantenimento in sequestro dei vari devices dell'indagato si giustifica in ragione della necessità di ulteriori accertamenti finalizzati a confermare o smentire l'esistenza dei rapporti e contatti illeciti del [OSCURATO:PERSONA] con il Caprio e con altri soggetti ai quali, nel medesimo procedimento, viene contestato di far parte di un sodalizio avente come scopo la commissione di una serie indeterminata di delitti contro la P.A.

3. In riferimento a detto addebito provvisorio il disposto sequestro di PC, telefoni, pen drive e ulteriori supporti informatici appartenenti all'indagato non eccede il necessario ambito di proporzionalità.

3.1. Al riguardo, questa Sezione ha recentemente affermato che «Il principio di proporzionalità, affermato, anche in riferimento alle misure caute/ari reali, sulla base dell'art. 275 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01) e a livello sovranazionale dalle fonti del diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve "ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto2 (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata) ...

La proporzionalità della misura cautelare costituisce, dunque, oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice della cautela affinché non comporti restrizioni dei diritti fondamentali più incisive rispetto a quelle strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelar' da soddisfare nel caso di specie ...

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro ...

Nell'adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informativo, pertanto, il pubblico ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti caute/ari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013)». (così, Sez. 6, n. 12507 dell'il gennaio 2022, Aquilante, non mass.).

3.2. Nella specie, il decreto di sequestro adottato dal PM nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] motiva nei seguenti termini: «occorre verificare se nel PC, nei telefoni, [OSCURATO:PERSONA] o qualunque altro tipo di supporto informativo, vi siano tracce di accordi corruttivi riferibili in particolare alla vicenda ASI e per ultimo alla gara indetta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la quale sta partecipando ad incontri con BIASUCCI Antonella e CAPRIO Ubaldo per concordare e turbare l'esito delle gare ...».

Trattasi di motivazione congrua e conforme ai principi sopra riportati.

4. Per quanto poi riguarda la dedotta permanenza del sequestro per un tempo eccedente la necessità di compiere sui beni sottoposti a vincolo le attività di acquisizione dei dati, va rilevato che, come esattamente evidenziato dal PG nelle sue conclusioni scritte, si tratta di questione di fatto estranea all'esame del Tribunale del riesame, limitato alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l'imposizione del vincolo, e comunque sottratta al sindacato di legittimità spettante a questa Corte.

5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del data 25 luglio 2022 (motivazione depositata il successivo 6 settembre) ha confermato il decreto di sequestro probatorio, adottato dal PM il 20 giugno 2022 (avente ad oggetto PC, telefoni, pen drive e ulteriori supporti informatici) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per un episodio di corruzione. 2. In particolare secondo la contestazione provvisoria il predetto - ingegnere e responsabile dell'Ufficio tecnico settore ambiente e territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nonché consulente esterno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in riferimento ad una gara pubblica di appalto e contemporaneamente componente della Commissione competente per l'aggiudicazione di un pubblico appalto indetto da ASI - sarebbe stato coinvolto nel versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], titolare di ditte interessate ad aggiudicarsi l'appalto, della somma di 50.000 euro finalizzata ad ottenere illecitamente la aggiudicazione (aggiudicazione effettivamente avvenuta e poi annullata dal TAR). 3. Nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta natura meramente "esplorativa" del sequestro, adottato sulla base di una serie di elementi fumosi e non riferiti alla specifica posizione dell'indagato e comunque in violazione del principio di proporzionalità, come indicato nella giurisprudenza di legittimità. Inoltre, si eccepisce che nonostante il decreto di sequestro avesse fatto riferimento alla necessità che il vincolo fosse mantenuto per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione della "copia forense" con successiva restituzione all'indagato, alla data di presentazione del ricorso - 29 settembre 2022 - il materiale era ancora sotto sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il provvedimento impugnato motiva - in modo non manifestamente illogico - in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento del vincolo reale sui beni dell'indagato. In riferimento al "fumus commissi delicti", al [OSCURATO:PERSONA] si contesta il coinvolgimento in una ipotesi di corruzione posta in essere per avvantaggiare una società di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una procedura per il conferimento di pubblico appalto (che in effetti detta società si aggiudicava). Il Tribunale del riesame, nel confermare che dagli atti di indagine sono emersi concreti elementi (in specie significative conversazioni intercettate) indicativi di detta ipotesi accusatoria, ha rilevato che il mantenimento in sequestro dei vari devices dell'indagato si giustifica in ragione della necessità di ulteriori accertamenti finalizzati a confermare o smentire l'esistenza dei rapporti e contatti illeciti del [OSCURATO:PERSONA] con il Caprio e con altri soggetti ai quali, nel medesimo procedimento, viene contestato di far parte di un sodalizio avente come scopo la commissione di una serie indeterminata di delitti contro la P.A. 3. In riferimento a detto addebito provvisorio il disposto sequestro di PC, telefoni, pen drive e ulteriori supporti informatici appartenenti all'indagato non eccede il necessario ambito di proporzionalità. 3.1. Al riguardo, questa Sezione ha recentemente affermato che «Il principio di proporzionalità, affermato, anche in riferimento alle misure caute/ari reali, sulla base dell'art. 275 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01) e a livello sovranazionale dalle fonti del diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve "ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto2 (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 - 01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata) ... La proporzionalità della misura cautelare costituisce, dunque, oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice della cautela affinché non comporti restrizioni dei diritti fondamentali più incisive rispetto a quelle strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelar' da soddisfare nel caso di specie ... La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro ... Nell'adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informativo, pertanto, il pubblico ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti caute/ari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013)». (così, Sez. 6, n. 12507 dell'il gennaio 2022, Aquilante, non mass.). 3.2. Nella specie, il decreto di sequestro adottato dal PM nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] motiva nei seguenti termini: «occorre verificare se nel PC, nei telefoni, [OSCURATO:PERSONA] o qualunque altro tipo di supporto informativo, vi siano tracce di accordi corruttivi riferibili in particolare alla vicenda ASI e per ultimo alla gara indetta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la quale sta partecipando ad incontri con BIASUCCI Antonella e CAPRIO Ubaldo per concordare e turbare l'esito delle gare ...». Trattasi di motivazione congrua e conforme ai principi sopra riportati. 4. Per quanto poi riguarda la dedotta permanenza del sequestro per un tempo eccedente la necessità di compiere sui beni sottoposti a vincolo le attività di acquisizione dei dati, va rilevato che, come esattamente evidenziato dal PG nelle sue conclusioni scritte, si tratta di questione di fatto estranea all'esame del Tribunale del riesame, limitato alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l'imposizione del vincolo, e comunque sottratta al sindacato di legittimità spettante a questa Corte. 5. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
Decreto Cassazione n. 15851/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris