CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia del 9 febbraio 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio ascrittogli, per avere Vyl compiuto operazioni atte ad ostacolare la provenienza delittuosa della somma in contanti di oltre un milione e ottocentomila euro della quale aveva il possesso all'atto di imbarcarsi su un aereo diretto in Cina. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla individuazione del reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio. L'assunto della Corte di merito per il quale la somma ritrovata al ricorrente fosse di illecita provenienza in quanto provento di reati in materia fiscale, sarebbe stata basata solo su mere supposizioni, non essendo stata neanche provata la consapevolezza del ricorrente di trasportare denaro e non rinvenendosi alcun indizio nelle giustificazioni fornite dal soggetto con il quale egli era in comunicazione e che gli aveva consegnato il danaro, né nel taglio delle banconote, né nella inerzia di ogni interessato successiva al sequestro, né nelle condizioni soggettive dell'imputato, studente incensurato privo di collegamenti con ambienti criminali; 2) vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo per le ragioni espresse con il primo motivo; 3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché come ricettazione o tentativo di riciclaggio, non avendo il ricorrente consumato la sua condotta di trasferimento del danaro all'estero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che si è occupata più volte di casi analoghi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Nel caso in esame, la Corte di appello - facendo buon uso del principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale la sussistenza del reato presupposto può essere ricavata anche da elementi logici di valutazione (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206) e precedenti conformi; n. 2311 del 1995, rv. 204084, n. 11303 del 1997, rv. 209393, n. 13448 del 2005, rv. 231053) - ha ritenuto che l'ingente somma di danaro detenuta dal ricorrente mentre si accingeva ad abbandonare l'Italia tramite volo aereo diretto in Cina, fosse di provenienza delittuosa sulla base di più indici di natura logica, tutti convergenti nel senso indicato, costituiti:dalla ragguardevole entità della somma in contanti, di molto eccedente i limiti previsti dalla legge per il suo trasporto; dalla circostanza che essa fosse occultata, trovandosi all'interno della valigia del ricorrente; dalla circostanza che il ricorrente non avesse dichiarato detta somma alla Dogana; dal fatto che egli fosse uno studente con redditi modestissimi e neanche lontanamente in grado di accumulare tanto denaro in contanti; dalla mancanza di giustificazioni fornite,, collegata all'insieme dei messaggi ritrovati sulla sua chat e dimostrativi del fatto che egli aveva altri complici interessati al trasferimento, fosse consapevole di ciò e cercasse una qualche plausibile giustificazione insieme ad un correo, non fornita neanche successivamente al ritrovamento del danaro e durante il processo; dal fatto che egli non avesse rivelato i nomi dei soggetti con i quali era in contatto ed ai quali aveva comunicato di essere stato fermato. Alla luce di tali elementi dimostrativi - che relegano al merito ogni diversa ricostruzione difensiva che non tiene conto della convergenza dei dati - La Corte ha individuato il reati presupposto di evasione fiscale per dichiarazione infedele, rinvenendo anche, con interpretazione di fatto priva di vizi logici dei messaggi con i complici, che il ricorrente fosse perfettamente consapevole di trasportare denaro, circostanza ulteriormente confermata da altro indizio relativo al fatto che risultasse come l'imputato avesse effettuato parecchi viaggi tra l'Italia e la Cina e che con i complici vi fosse un rapporto connotato da abitualità e regolarità. Tanto assorbe ogni altra deduzione in punto di responsabilità anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al secondo motivo di ricorso. 2. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha focalizzato l'attenzione sulla circostanza che il ricorrente, in ragione di quanto detto, aveva assunto un comportamento idoneo ad ostacolare la provenienza delittuosa della somma che stava per trasportare all'estero senza alcuna dichiarazione. Inoltre, la dinamica dei fatti, secondo la ricostruzione operata, dava contezza del fatto che, all'atto del controllo, fosse già avvenuto il trasferimento della somma da un primo luogo dove essa era stata consegnata al ricorrente ad un altro, rendendo così ininfluente il fatto che il denaro non fosse stato ancora definitivamente trasferito in Cina. Da questi dati oggettivi, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato il reato di riciclaggio e non di ricettazione, individuando la sua piena consumazione e non il mero tentativo.Si deve ricordare, per un verso, che integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820; Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Rv. 281963; Sez. 5, n. 21925 del 17 aprile del 2018, Ratto, Rv. 273183). Per altro verso, che integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586. Fattispecie relativa a trasporto di automobili all'estero laddove, in motivazione, la Corte ha sottolineato che il reato, per le modalità dell'azione, era da ritenersi consumato perché le automobili erano state o, per quel che più importa, «sarebbero state» trasferite all'estero. "Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto. Inoltre, la prima parte della norma incriminatrice tipizza, come condotta causa/mente produttiva dell'evento di pericolo, il trasferimento: vocabolo, che non vi è ragione di interpretare quale sinonimo empirico di atto negoziale dispositivo della proprietà o del possesso. Per contro, anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita. Tale appare, appunto, lo spostamento di un'autovettura provento di furto all'estero: ed in particolare in uno stato extracomunitario, per l'oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto ed all'avente diritto, dovuta alla recisione del collegamento con il luogo di provenienza" (cfr., Cass. Pen., 2, 3.5.2007 n. 21.667, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23.666, Mazzotta; Cass. Pen., 2, 14.12.2006 n. 104, Kreoc). In definitiva, quindi, la qualificazione della condotta in termini di riciclaggio (e non di ricettazione) risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte mentre il ricorso, nell'invocare una diversa soluzione, non tiene conto della peculiarità della vicenda e, in particolare, delle modalità e del luogo in cui i veicoli erano stati trasferiti (o sarebbero stati trasferiti) non confrontandosi, sul punto, con le considerazioni svolte dai giudici di merito che proprio su questi aspetti hanno insistito per sottolineare la idoneità della condotta ad ostacolare l'accertamento della loro provenienza delittuosa. Non è inutile infine ricordare che il delitto di riciclaggio sussiste ed è integrato dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr., tra le tante, Cass. Peri., 2, 1.4.12.2012 n. 1.422, Atzori; Cass. Pen., 2, 20.10.2017 n. 52.549, PG in proc. Venuti; Cass. Pen., 9.10.2014 n. 43.881, Matarreser. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.05.2023. Il Consigliere