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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:228
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0605_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 aprile 2023 – RT France/Consiglio (causa T‑605/22) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di diffusione e sospensione delle autorizzazioni di diffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Lettera che informa il ricorrente del mantenimento del suo nome nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Atto non impugnabile – Riqualificazione del ricorso – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 31)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Individuazione dell’atto impugnato – Mancata individuazione formale nell’atto introduttivo – Individuazione grazie al contesto in cui interviene l’atto introduttivo – Ricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione 2014/512/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1313; regolamento n. 833/2014 del Consiglio] (v. punti 36, 39-42, 44) Dispositivo 1) L’eccezione di irricevibilità è respinta. 2) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 424 del 7.11.2022 .

62022TO0605_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 aprile 2023 – RT France/Consiglio (causa T‑605/22) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di diffusione e sospensione delle autorizzazioni di diffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Lettera che informa il ricorrente del mantenimento del suo nome nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Atto non impugnabile – Riqualificazione del ricorso – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 31) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Individuazione dell’atto impugnato – Mancata individuazione formale nell’atto introduttivo – Individuazione grazie al contesto in cui interviene l’atto introduttivo – Ricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione 2014/512/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1313; regolamento n. 833/2014 del Consiglio] (v. punti 36, 39-42, 44) Dispositivo 1) L’eccezione di irricevibilità è respinta. 2) Le spese sono riservate. ( 1 ) GU C 424 del 7.11.2022 .
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