Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2023
ECLI:EU:T:2023:228
Testo integrale del provvedimento
62022TO0605_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 aprile 2023 –
RT France/Consiglio
(causa T‑605/22) (
1
)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di diffusione e sospensione delle autorizzazioni di diffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Lettera che informa il ricorrente del mantenimento del suo nome nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Atto non impugnabile – Riqualificazione del ricorso – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 31)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Individuazione dell’atto impugnato – Mancata individuazione formale nell’atto introduttivo – Individuazione grazie al contesto in cui interviene l’atto introduttivo – Ricevibilità
[Art. 263 TFUE; decisione 2014/512/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1313; regolamento n. 833/2014 del Consiglio]
(v. punti 36, 39-42, 44)
Dispositivo
1)
L’eccezione di irricevibilità è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
(
1
)
GU C 424 del 7.11.2022
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