Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 269/2026
ECLI:EU:C:2026:125
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA
presentate il 26 febbraio 2026 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] C
‑
147/25
«[OSCURATO:PERSONA]» AB
contro
[OSCURATO:PERSONA]ų nusikaltimų tyrimo tarnyba prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)]
« Procedimento pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune — Regolamento (UE) n. 269/2014 — Articolo 2 — Decisione 2014/145/PESC — Articolo 2 — Misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Ucraina — Misura nazionale che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona associata a persone sanzionate dall’Unione — Portata del controllo giurisdizionale — Livello probatorio del legame con le persone sanzionate »
1.
Nel 2022 le autorità lituane hanno stilato un «elenco delle persone fisiche e giuridiche collegate a entità soggette a sanzioni internazionali». L’elenco indicava che i beni della [OSCURATO:PERSONA] AB (
2
) erano congelati a causa dei legami di tale società con persone soggette alle misure restrittive adottate con la decisione 2014/145/PESC (
3
) e il regolamento (UE) n. 269/2014 (
4
).
2.
Prima di statuire sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il suo inserimento nell’elenco, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale nella quale esprime dubbi sull’interpretazione delle norme dell’Unione applicabili.
3.
Il rinvio pregiudiziale consentirà alla Corte di precisare se, e in quale misura, la sua giurisprudenza relativa agli elenchi (di persone ed entità sottoposte a misure restrittive) adottati dall’Unione possa essere trasposta agli elenchi che gli Stati membri hanno facoltà di redigere in esecuzione di tali misure restrittive.
I.
Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Decisione 2014/145
4.
L’articolo 2 così recita:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
a) persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
b) persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
c) persone giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o persone giuridiche, entità o organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento;
d) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;
e) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbas;
f) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; o
g) imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,
e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati elencati nell’allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato.
(...)».
5.
L’articolo 3 così dispone:
«1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessato direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessato».
6.
L’articolo 4, paragrafo 1, così recita:
«L’allegato include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e all’articolo 2, paragrafo 1».
2.
Regolamento n. 269/2014
7.
L’articolo 2 stabilisce quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio».
8.
L’articolo 3, paragrafo 1, specifica che l’allegato I comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui al summenzionato paragrafo 1, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad essi associati. Ai sensi del paragrafo 2, l’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui trattasi.
9.
L’articolo 14 così recita:
«1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi».
10.
L’articolo 17 così recita:
«Il presente regolamento si applica:
(...)
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente a attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione».
B.
Diritto lituano
1.
[OSCURATO:PERSONA]
ekonominių
ir
kitų
tarptautinių
sankcijų
įgyvendinimo
įstatymas
n. IX-2160
(
5
)
11.
L’articolo 12, nella versione entrata in vigore il 27 aprile 2022, disponeva che la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali rientrava, in particolare, nella competenza del Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (Servizio investigativo sulla criminalità finanziaria del Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania) (
6
).
12.
Il paragrafo 3 dello stesso articolo prescriveva che il FNTT avrebbe coordinato, sorvegliato e garantito l’applicazione delle sanzioni finanziarie (restrizioni alla disponibilità di fondi e di risorse economiche) nella Repubblica di Lituania.
2.
[OSCURATO:PERSONA]
tarptautinių
sankcijų
įstatymas
(
7
)
13.
La legge n. IX‑2160 è stata sostituita dalla legge sulle sanzioni internazionali, come risulta dal [OSCURATO:PERSONA] ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo n. IX‑2160 pakeitimo įstatymas n. XIV‑1020 (
8
).
14.
L’articolo 4, paragrafo 4, entrato in vigore il 17 maggio 2022, fa obbligo al FNTT di fornire le informazioni relative alle decisioni adottate nei confronti delle entità sanzionate in ragione del loro legame con entità inserite negli elenchi delle persone soggette a sanzioni alle persone fisiche e giuridiche, ai gestori dei registri pubblici e ai gestori dei sistemi di informazione dello Stato che applicano tali sanzioni.
15.
L’articolo 11 così dispone:
«1. Quando applicano sanzioni internazionali di loro competenza, le autorità competenti [come il FNTT]:
1) adottano le decisioni previste dagli atti che stabiliscono le sanzioni internazionali;
(...)
4. Il FNTT coordina, supervisiona e garantisce l’applicazione delle sanzioni finanziarie (restrizioni alla disponibilità di fondi e di risorse economiche) in Lituania.
(...)».
3.
Decreto n. 1679
16.
La procedura di vigilanza sull’applicazione delle sanzioni internazionali è disciplinata dal decreto n. 1679 del 30 dicembre 2004. Il suo punto 11, nella versione in vigore dal 30 gennaio 2019 al 27 maggio 2022, disponeva che il FNTT controllasse, verificasse periodicamente e raccogliesse i dati relativi all’applicazione delle sanzioni finanziarie a carico di diversi soggetti, quali istituti finanziari o società di investimento.
4.
Decreto n. 535
17.
Il decreto n. 1679 è stato sostituito dal decreto n. 535 del 25 maggio 2022. Ai sensi del punto 13 di quest’ultimo, nell’esercizio delle sue funzioni di autorità competente previste all’articolo 11, paragrafo 1, della legge sulle sanzioni internazionali, il FNTT coordina, supervisiona e garantisce l’applicazione delle sanzioni finanziarie (restrizioni alla disponibilità di fondi e di risorse economiche) in Lituania.
18.
Il punto 13.2 stabilisce quanto segue:
«Qualora constati (...) che, in base ai criteri previsti dalla normativa sulle sanzioni internazionali, una persona giuridica (...) appartiene a un’entità soggetta sanzioni o è controllata da tale entità, il FNTT emette una decisione da cui risulti che le sanzioni pecuniarie devono applicarsi anche a tale persona giuridica (...). L’elenco delle persone giuridiche (...) appartenenti a un’entità soggetta a sanzioni o controllate da una siffatta entità, redatto e aggiornato sulla base delle decisioni adottate, è pubblicato sul sito web del FNTT e trasmesso agli organismi che gestiscono i registri statali e i sistemi informatici dello Stato entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni pertinenti».
19.
Ai sensi del punto 15, le decisioni del FNTT di cui al punto 13.2 costituiscono atti normativi aventi carattere vincolante nell’applicazione delle sanzioni internazionali in Lituania.
II.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
20.
L’esposizione dei fatti che figura nella decisione di rinvio comprende gli accadimenti esposti nel prosieguo.
21.
[OSCURATO:PERSONA] opera in Lituania come importatore e fornitore indipendente di energia elettrica.
22.
Il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] è detenuto al 51% dalla [OSCURATO:PERSONA], un’impresa finlandese, a sua volta controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] UES, una società della Federazione russa.
23.
Il 28 aprile 2022, il FNTT ha iscritto la [OSCURATO:PERSONA] nell’«elenco delle persone fisiche e giuridiche collegate a entità soggette a sanzioni internazionali» (in prosieguo: l’«elenco nazionale» o l’«elenco controverso») (
9
).
24.
Nell’elenco nazionale si indicava che i beni della [OSCURATO:PERSONA] erano stati congelati a causa dei suoi legami con G.H., oggetto di misure restrittive ai sensi del regolamento n. 269/2014.
25.
Il 12 maggio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al FNTT una domanda di cancellazione dall’elenco e di conferma del fatto che essa non fosse soggetta a sanzioni.
26.
Il 25 maggio 2022, il FNTT ha corretto l’elenco controverso, eliminando le informazioni relative ai legami della [OSCURATO:PERSONA] con G.H. e indicando che tale società era collegata al presidente della Federazione russa, che era soggetto a misure restrittive ai sensi della decisione (PESC) 2022/331 (
10
).
27.
Il 27 maggio 2022, il FNTT ha adottato una decisione «sull’applicazione del regolamento [n. 269/2014] alla [OSCURATO:PERSONA] (...)» (in prosieguo: la «decisione n. 1»), nella quale ha dichiarato che non vi era alcun fondamento giuridico per eliminare le informazioni relative alla suddetta società pubblicate sul sito internet.
28.
Nella decisione n. 1 si afferma quanto segue:
– Il 51% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] è detenuto dalla RaoNordic, una società finlandese, le cui azioni sono al 100% di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], una società della Federazione russa. Gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] sono la Rosneftgaz, che detiene il 26,37% delle azioni, la [OSCURATO:PERSONA], che detiene il 29,56%, la [OSCURATO:PERSONA], che detiene l’8,57%, mentre azionisti di minoranza detengono il restante 34,24% attraverso la Borsa di Mosca.
– I principali azionisti della società russa [OSCURATO:PERSONA] sono società indirettamente controllate dalla Federazione russa, che è una repubblica federale presidenziale, il cui capo di Stato e presidente della Federazione russa è soggetto a misure restrittive in virtù della decisione 2022/331.
29.
Il 30 maggio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una nuova domanda di cancellazione dall’elenco nazionale, sostenendo che nessuno degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] deteneva una partecipazione che gli conferisse il controllo e che tali azionisti non erano oggetto di sanzioni.
30.
Il 23 giugno 2022, il FNTT ha adottato una seconda decisione «sull’applicazione della decisione [2022/231] alla [OSCURATO:PERSONA] (...)» (in prosieguo: la «decisione n. 2»), in cui ha dichiarato che non vi era alcun fondamento giuridico per eliminare le informazioni pubblicate sul sito internet.
31.
Ribadendo le circostanze esposte nella decisione n. 1 in merito alla struttura azionaria della ricorrente, il FNTT ha osservato, nella decisione n. 2, che sia la Rosneftgaz sia la [OSCURATO:PERSONA] detenevano più del 25% delle azioni e che, pertanto, nel loro insieme, dovevano essere considerate come detentrici del 50% o più delle azioni, e che indirettamente esse erano di proprietà della Federazione russa, la quale vantava il potere di adottare decisioni relative a tali società e il diritto di ricavarne profitti.
32.
Il 20 luglio 2022, il FNTT ha adottato l’«ordinanza n. V‑174», nella quale figura l’elenco delle persone giuridiche o di altri organismi privi di personalità giuridica appartenenti a un’entità soggetta a sanzioni o controllata da una siffatta entità. [OSCURATO:PERSONA] figura al punto 1 di tale elenco.
33.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni n. 1 e n. 2 del FNTT nonché alla sua cancellazione dall’elenco controverso.
34.
Rimasta soccombente in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), che ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2 della decisione [2014/145] e l’articolo 2 del regolamento [n. 269/2014], in combinato disposto con il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)], consentano una misura nazionale in base alla quale una persona non inserita nell’allegato I della decisione [2014/145] o nell’allegato I del regolamento [n. 269/2014] sia inclusa nell’elenco delle persone i cui beni sono congelati a causa dei legami di tale persona con persone soggette a sanzioni, e la possibilità di opporsi a tale misura nazionale dinanzi all’autorità competente è prevista solo in seguito a tale inserimento.
2) Se il requisito di un controllo giurisdizionale effettivo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba ritenersi soddisfatto da un controllo, da parte di un giudice nazionale, sulla legittimità di una decisione di congelare i beni di una persona nell’ambito dell’attuazione di misure restrittive dell’Unione, che comporta un esame relativo all’eventuale rispetto delle norme procedurali, all’eventuale adempimento dell’obbligo di motivazione, all’esattezza dei fatti, all’eventuale esistenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti e all’eventuale insussistenza di uno sviamento di potere.
3) Se le disposizioni dell’articolo 2 della decisione [2014/145] e dell’articolo 2 del regolamento [n. 269/2014], lette in combinato disposto con il secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e con l’articolo 47 della Carta, richiedano, ai fini della prova dinanzi a un giudice nazionale dell’esistenza di legami tra una persona e i rappresentanti delle autorità politiche della Federazione russa, una valutazione delle circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia del controllo esercitato dalle autorità politiche della Federazione russa sulle persone giuridiche operanti in tale Paese, del quale può non essere possibile fornire alcuna prova mediante indizi oggettivi e sufficientemente gravi dedotti nella causa, e da cui può derivare (…) il riconoscimento del controllo esercitato da importanti rappresentanti delle autorità politiche della Federazione russa sulla persona di cui trattasi, in ragione dei poteri governativi da essi detenuti».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
35.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 17 febbraio 2025.
36.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], la Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras UAB, i governi italiano, lettone, lituano e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea.
37.
La Corte non ha ritenuto indispensabile lo svolgimento di un’udienza pubblica.
IV.
Analisi
38.
Il giudice del rinvio si interroga sul
momento
in cui deve essere consentito a una persona di contestare il suo inserimento nell’elenco nazionale (prima questione pregiudiziale) e sulla portata del controllo giurisdizionale della misura di inserimento (questioni pregiudiziali seconda e terza).
39.
Prima di procedere all’esame delle tre questioni pregiudiziali, occorre sottolineare che il giudice del rinvio fa riferimento al FNTT qualificandolo come autorità che ha imposto le misure restrittive di cui trattasi (
11
).
40.
In realtà, come recentemente ricordato dall’avvocato generale Norkus, nel diritto dell’Unione le «misure restrittive» sono adottate con decisioni del Consiglio, che «definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica», nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in forza dell’articolo 29 TUE (
12
).
A.
Sulla prima questione pregiudiziale
41.
Il giudice del rinvio chiede se le norme del diritto dell’Unione (l’articolo 2 della decisione 2014/145, l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 e l’articolo 41 della Carta) consentano che una persona che non figura negli elenchi dell’Unione, bensì nell’elenco nazionale, sia ammessa ad opporsi al suo inserimento in un siffatto elenco nazionale solo dopo che quest’ultimo è stato pubblicato.
42.
I governi italiano e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione, ritengono che la risposta alla prima questione debba tener conto non solo del
momento
della contestazione dell’inserimento nell’elenco nazionale, ma anche, in via preliminare, della
liceità
di tale elenco.
43.
Sebbene il giudice del rinvio non sembri dubitare della liceità dell’elenco nazionale (al contrario, la considera scontata, essendo la discussione limitata al solo inserimento della [OSCURATO:PERSONA] in tale elenco), ritengo che la Corte non debba sottrarsi all’analisi di tale premessa. Se si dovesse concludere che non esiste un fondamento giuridico che giustifichi l’esistenza dell’elenco nazionale, non occorrerebbe pronunciarsi sul
momento
dell’eventuale contestazione del suo contenuto né sulla portata del controllo giurisdizionale della misura di inserimento.
44.
Ciò precisato, possono essere affrontati i due aspetti della prima questione pregiudiziale.
1.
Liceità di un elenco nazionale di fondi e risorse soggetti al congelamento
45.
Il Consiglio, sulla base dell’articolo 29 TUE, ha adottato la decisione 2014/145, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
46.
Poiché le decisioni adottate nell’ambito della PESC non producono effetti diretti nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, esse non possono di per sé creare obblighi nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Di conseguenza, la loro attuazione richiede l’adozione, sulla base dell’articolo 215 TFUE, di atti di diritto derivato aventi ad oggetto «l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi» (paragrafo 1) o «misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali» (paragrafo 2) (
13
).
47.
È per tale motivo che, nel caso di specie, il Consiglio, sulla base dell’articolo 215 TFUE, ha adottato, lo stesso giorno della decisione 2014/145, il regolamento n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni contemplate da detta decisione. Regolamento che, conformemente all’articolo 288, secondo comma, TFUE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
48.
Ciò premesso, e come ha sostenuto il governo dei [OSCURATO:PERSONA], occorre distinguere tra:
– L
’imposizione
di misure restrittive, che interviene, a livello dell’Unione, mediante la designazione di una persona o di un’entità nell’allegato I del regolamento n. 269/2014.
– L’eventuale compilazione, a livello nazionale, di un elenco che
identifichi
le entità controllate da una persona o entità di cui al suddetto allegato (
14
).
49.
L’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche deriva direttamente dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 e si applica alle persone ed entità elencate nel suo allegato I.
50.
L’inserimento della [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco controverso non costituisce l’imposizione di una
sanzione supplementare
da parte del FNTT. Più precisamente, tale inserimento non produce un effetto equivalente all’inserimento nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014; in altri termini, esso non va ad ampliare la cerchia delle persone e delle entità interessate dalle misure restrittive adottate dall’Unione.
51.
Come sostenuto dalla Commissione e dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], diverso è che gli Stati membri possano redigere elenchi nei quali figurino le persone o entità i cui fondi sono congelati a causa dei legami di tali persone o entità con quelle di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014.
52.
A tal riguardo, ed è quanto ha osservato la Commissione, rimettere esclusivamente ad attori privati il compito di identificare e congelare gli attivi appartenenti a un’entità iscritta nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 o da essa controllati potrebbe compromettere l’efficace applicazione delle sanzioni, in particolare quando tali elementi patrimoniali sono celati in strutture giuridiche complesse (
15
).
53.
Concordo con il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che la redazione di elenchi come quello controverso non è, di per sé, contraria al diritto dell’Unione, poiché né il regolamento n. 269/2014 né alcuna altra disposizione vietano di utilizzarli.
54.
Non vi sarebbe peraltro alcun motivo per vietare elenchi come quello controverso, che potrebbero contribuire alla certezza del diritto e all’efficacia dell’applicazione del diritto dell’Unione. Si tratta di strumenti che forniscono chiarezza alla stessa entità interessata e agli altri operatori del mercato: se le autorità di controllo hanno stabilito che taluni fondi o risorse economiche devono essere congelati, è utile, ai fini dell’efficacia delle misure restrittive, che i singoli possano conoscere tale valutazione (
16
).
55.
L’utilità di tali elenchi è palese poiché, a differenza dell’identificazione di
persone, entità e organismi
i cui fondi e risorse sono direttamente soggetti alle misure restrittive imposte dall’Unione, l’identificazione di tali
fondi e risorse
economiche non sempre risponde a parametri di identificazione precisi e concludenti.
56.
Infatti, le persone, le entità e gli organismi colpiti dalle misure restrittive sono, in linea di principio, quelli identificati nell’allegato I del regolamento n. 269/2014. Per contro, i fondi e le risorse di cui l’Unione ordina il congelamento sono non solo quelli
appartenenti
ai soggetti che figurano nell’allegato I, ma anche quelli che, conformemente all’articolo 2 della decisione 2014/145, sono da essi
posseduti
,
detenuti
o
controllati
(
17
).
57.
Poiché l’identificazione dei beni soggetti a congelamento può essere particolarmente complicata e laboriosa, nulla impedisce che, per facilitare l’efficacia delle misure restrittive, gli Stati membri affidino a un’autorità nazionale il compito di identificarli e di renderli pubblici in un elenco come quello controverso.
58.
Il valore dell’elenco nazionale risiede nell’identificazione dei beni e delle risorse che, in applicazione delle misure restrittive adottate dall’Unione, devono essere congelati.
2.
Momento per l’impugnazione dell’inserimento nell’elenco nazionale
59.
Proprio perché l’elenco controverso contiene l’indicazione dei fondi e delle risorse che non sono stati congelati, ma devono esserlo in applicazione del diritto dell’Unione, è legittimo che le autorità nazionali lo adottino senza dover sentire previamente le persone interessate.
60.
Ai fini dell’efficacia del congelamento, l’inserimento nell’elenco nazionale deve, «per [sua] stessa natura, poter beneficiare di un effetto sorpresa», che la Corte ritiene necessario in caso di adozione di misure restrittive da parte di organi dell’Unione (
18
).
61.
L’inserimento nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 può giustificare talune modulazioni del principio di buona amministrazione, come esporrò di seguito. Lo stesso vale per l’inserimento nell’elenco nazionale, che contiene la relazione dei fondi e delle risorse soggetti a congelamento, ai fini dell’esecuzione della misura restrittiva imposta dal diritto dell’Unione.
62.
L’articolo 41 della Carta, invocato dal giudice del rinvio, «si rivolge unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, e non agli Stati membri» (
19
). Orbene, «il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, riflette un principio generale del diritto dell’Unione, applicabile agli Stati membri quando attuano tale diritto» (
20
).
63.
L’inserimento in un elenco redatto dalle autorità nazionali al fine di facilitare l’attuazione delle misure restrittive adottate dall’Unione deve quindi essere valutato alla luce della giurisprudenza che interpreta l’articolo 41 della Carta.
64.
Tale giurisprudenza collega il diritto ad una buona amministrazione all’obbligo per gli organi amministrativi di motivare le proprie decisioni (
21
) e al diritto di ogni individuo a che il caso che lo riguarda sia trattato in modo imparziale ed entro un termine ragionevole (
22
).
65.
In particolare, fa parte del diritto ad una buona amministrazione, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, «il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio». La motivazione di tale provvedimento individuale – se deve essere fondata, obiettiva e imparziale – non può ignorare le ragioni addotte dall’interessato in sua difesa (
23
).
66.
Orbene, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la procedura seguita per l’approvazione di misure individuali adottate nell’ambito di regolamenti come quello applicato nel caso di specie, che:
– «Per quanto riguarda i diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio, con riferimento a misure restrittive quali quelle imposte dal regolamento controverso, non può richiedersi alle autorità comunitarie di comunicare detti motivi prima dell’inserimento iniziale di una persona o di un’entità nell’elenco stesso» (
24
).
– «Per ragioni anch’esse relative all’obiettivo perseguito dal regolamento controverso e all’efficacia delle misure da esso previste, le autorità comunitarie non erano neppure tenute a procedere a un’audizione dei ricorrenti prima dell’inserimento iniziale dei loro nomi nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento» (
25
).
67.
La Corte ha precisato che l’obbligo di comunicare i motivi dell’inclusione deve essere rispettato «al momento in cui tale inclusione è stata decisa, o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale decisione, in modo da consentire ai destinatari di esercitare, entro i termini, il loro diritto di ricorso» (
26
).
68.
Da quanto precede risulta che l’articolo 41 della Carta (e,
a fortiori
, l’articolo 2 della decisione 2014/145 e l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014) non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale che consente solo
ex post
di opporsi all’inserimento nell’elenco controverso.
69.
La formulazione della prima questione fa riferimento ai motivi che giustificano l’inserimento nell’elenco. Tuttavia, al pari del governo italiano, ritengo che tale questione sia oggettivamente connessa alla terza questione pregiudiziale e debba essere trattata nell’ambito dell’analisi di quest’ultima (
27
).
B.
Motivi che giustificano l’inserimento nell’elenco nazionale di fondi e risorse soggetti a congelamento e portata del controllo giurisdizionale (questioni terza e seconda)
70.
La risposta alle due questioni, che può essere fornita congiuntamente, muoverà dal fatto che il diritto dell’Unione non osta alla compilazione di un elenco come quello controverso e non è incompatibile con la normativa o la prassi nazionale che consente di opporsi solo
a posteriori
all’inserimento in tale elenco.
71.
Ciò premesso, occorre esaminare quali motivi possano giustificare l’inserimento di una persona o di un’entità nell’elenco nazionale e quale intensità debba avere il controllo giurisdizionale di tale inserimento.
72.
Secondo il giudice del rinvio, l’inserimento di cui trattasi è motivato dal legame della [OSCURATO:PERSONA] con il presidente della Federazione russa, il quale è soggetto a sanzioni internazionali in forza della decisione 2022/331 (
28
).
73.
Il giudice del rinvio:
– ammette che, nel caso di specie, «non figura alcuna prova diretta a dimostrare un legame specifico tra la [OSCURATO:PERSONA] e il presidente della Federazione russa» (
29
);
– ritiene tuttavia che «la natura autocratica e oligarchica del regime di governo della Federazione russa (fatto notorio che non necessita di ulteriore prova) implichi un controllo efficace ed effettivo, seppur informale, sulle autorità politiche e sulle entità economiche di tale Stato, in particolare sulle entità che operano in settori economicamente e politicamente rilevanti, come il settore energetico di cui trattasi nella causa in esame» (
30
);
– afferma che, «[i]n tali circostanze, si deve necessariamente concludere che il Presidente della Federazione russa, in virtù dei suoi poteri di fatto illimitati, indipendentemente dal numero di azioni detenute da lui o da altre persone a lui vicine nell’ambito del governo della Federazione russa, sia (…) in grado di esercitare un controllo effettivo ed efficace sulle persone che operano nella Federazione russa, perseguendo in tal modo obiettivi politici ostili all’Unione europea e ai suoi Stati membri, traendone al contempo benefici economici» (
31
).
74.
Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2014/145, il
legame
rilevante ai fini dell’identificazione di fondi e risorse soggetti a congelamento è che siano appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da «(…) persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o attuano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina», e «persone fisiche o giuridiche, (...) entità o (...) organismi elencati nell’allegato».
75.
Nella misura in cui, come sostenuto dalla Commissione, gli azionisti diretti o indiretti della [OSCURATO:PERSONA] non figurano nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, né tale società sembra appartenere indirettamente al presidente della Federazione russa (
32
), occorre stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il controllo di quest’ultimo.
76.
A mio avviso, il semplice fatto del carattere «autocratico e oligarchico» del regime di governo della Federazione russa (per riprendere i termini della decisione di rinvio) non costituisce una prova sufficiente per dimostrare il
controllo
di cui all’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 e all’articolo 2 della decisione 2014/145.
77.
Se così fosse, le misure restrittive adottate dall’Unione si sarebbero conformate a tale unico elemento per identificare i fondi e risorse soggetti a congelamento, che sarebbero quelli di tutte le imprese operanti nell’ambito della Federazione russa.
78.
Il controllo dei fondi e delle risorse di cui all’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 non può essere puramente astratto, bensì deve essere effettivo e concreto, accertato in termini sufficientemente solidi. Il sindacato giurisdizionale della misura restrittiva fondata sull’esistenza di un siffatto controllo a carico di una persona iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 non può limitarsi «alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti» (
33
).
79.
Nella presente causa, un fatto rilevante, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, è che il 51% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] è detenuto da un’impresa finlandese detenuta al 100% da una società russa. Quest’ultima, secondo la Commissione, detiene il monopolio sull’esportazione e l’importazione di energia elettrica in Russia e al contempo è una delle più importanti imprese statali russe nel settore dell’energia in termini di capitalizzazione di mercato e controlla varie imprese energetiche all’estero, tra cui centrali termiche e idroelettriche, gestori di reti e operatori commerciali dell’energia (
34
).
80.
Da tale circostanza (la cui verifica finale spetta al giudice del rinvio) si potrebbe dedurre che, se l’impresa statale russa detiene, tramite la società finlandese, più del 50% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], sia logico presumere che essa possieda una capacità di influenza dominante sulla [OSCURATO:PERSONA] stessa (
35
).
81.
Qualora fosse confermata l’influenza dominante di un’impresa pubblica russa sulla [OSCURATO:PERSONA], resterebbe ancora da verificare se il presidente della Federazione russa sia in grado di esercitare un controllo su detta impresa dominante.
82.
Su tale punto, la Commissione ha suggerito come elemento pertinente al contesto la circostanza che il presidente della Federazione russa abbia potuto avvalersi del suo potere di controllo delle imprese pubbliche nel settore dell’energia (
36
).
83.
Anche in assenza di prove più specifiche che indichino che il presidente della Federazione russa controlla le società che esercitano un’influenza dominante sulla [OSCURATO:PERSONA], la valutazione di tale circostanza deve essere effettuata dal giudice del rinvio esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono.
84.
Sarà sufficiente, per soddisfare l’onere della prova, che esista un «complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti» che consenta di concludere che il presidente della Federazione russa è in grado di esercitare un controllo sulle imprese energetiche del suo paese e, di conseguenza, su quelle sulle quali tali imprese statali russe esercitano un’influenza significativa (
37
).
85.
In definitiva, il diritto dell’Unione consente al giudice nazionale di valutare tutte le circostanze del caso di specie, comprese quelle di ordine generale o contestuale, e di ricorrere a presunzioni fondate e confutabili ove la natura del controllo sia informale o difficilmente documentabile. L’essenziale è che la valutazione dell’esistenza di un’influenza determinante sia ragionevole, coerente e suscettibile di contraddittorio da parte degli interessati.
86.
Per quanto riguarda specificamente la portata del controllo giurisdizionale dei motivi che giustificano l’inserimento nell’elenco nazionale di fondi e risorse soggetti a congelamento, ritengo che sia applicabile la giurisprudenza della Corte relativa alle misure restrittive disposte dalle istituzioni dell’Unione.
87.
Non condivido il parere della [OSCURATO:PERSONA] (
38
) sull’inadeguatezza della trasposizione della giurisprudenza della Corte al congelamento di fondi e risorse deciso dalle autorità nazionali. Ove detto congelamento derivi proprio dal rispetto di norme del diritto dell’Unione, non vedo perché la giurisprudenza della Corte relativa al suo controllo giurisdizionale debba essere disattesa.
88.
Di conseguenza, possono fungere da spunti per il giudice del rinvio le considerazioni che la Corte ha svolto al riguardo, fra le quali spiccano quelle contenute nella sentenza del 1º agosto 2025 (
39
), nei seguenti termini:
– «[N]ell’ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della [Carta] esige, in particolare, che il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste portata individuale per la persona interessata, si fondi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati» (
40
).
– «[U]na siffatta valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui si inseriscono, dato che il Consiglio adempie all’onere della prova ad esso incombente qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un legame sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi capitali e il regime combattuto (...). Inoltre, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Sebbene non sia richiesto che tale autorità produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori inerenti ai motivi addotti, occorre tuttavia che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata» (
41
).
89.
Si tratta di requisiti imperativi del contenuto minimo essenziale del diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta. Nella stessa misura, essi non possono essere ignorati nell’ambito dei procedimenti giudiziari che sottopongono al controllo di legittimità gli atti nazionali di esecuzione delle misure restrittive adottate dall’Unione, come quelle previste dal regolamento n. 269/2014 (
42
).
90.
Ammetto, tuttavia, che tale risposta potrebbe non soddisfare le aspirazioni del giudice del rinvio di ottenere dalla Corte indicazioni più precise sui criteri che esso deve utilizzare nella sua valutazione della legittimità delle decisioni nazionali di cui trattasi nel caso di specie.
91.
La Corte
interpreta
il diritto dell’Unione, ma non lo
applica
(sebbene tale distinzione non abbia sempre confini chiari) nelle cause oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’adozione di misure nazionali di congelamento di fondi e risorse come quella di cui trattasi nel caso di specie. La funzione dell’applicazione spetta ai giudici nazionali.
92.
In tale prospettiva, la Corte non può sostituirsi al giudice del rinvio nella valutazione delle prove o degli indizi sufficienti a stabilire se sussistono motivi per congelare fondi e risorse di una determinata società, a causa del controllo esercitato su di essa dalle persone di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014.
93.
Basterà indicare, a tal fine, che il controllo di legittimità delle decisioni impugnate deve estendersi ai parametri indicati dal giudice del rinvio (
43
) e a qualsiasi altro criterio necessario per garantire un esame esteso al merito delle decisioni nazionali.
V.
Conclusione
94.
Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nei seguenti termini:
«1) L’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022, e l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022, in combinato disposto con l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una misura nazionale in forza della quale una persona che non figura né nell’elenco dell’allegato I della decisione 2014/145 né in quello dell’allegato I del regolamento n. 269/2014 è inclusa nell’elenco delle persone i cui beni sono congelati in applicazione di queste ultime disposizioni, senza che la persona o l’entità interessata possa opporsi a tale misura dinanzi all’autorità competente se non in seguito a tale inserimento.
2) L’articolo 2 della decisione 2014/145 e l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a che, al fine di dimostrare dinanzi al giudice nazionale l’assoggettamento di una società al controllo delle autorità politiche della Federazione russa, siano prese in considerazione circostanze relative all’effettiva sussistenza e all’efficacia di un controllo informale operato da tali autorità politiche sui soggetti che esercitano un’influenza dominante su tale società, sebbene tali circostanze non possano essere suffragate da prove documentali dirette, a condizione che la conclusione sia fondata su indizi oggettivi e sufficientemente solidi e che l’interessato abbia avuto la possibilità di confutarla nell’ambito di un procedimento giurisdizionale con tutte le garanzie».
1
Lingua originale: lo spagnolo.
2
In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]».
3
Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, del 21 aprile 2022 (GU 2022, L 120, pag. 11).
4
Regolamento del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, del 21 aprile 2022 (GU 2022, L 120, pag. 1).
5
Legge lituana n. IX-2160, del 22 aprile 2004, sull’attuazione delle sanzioni economiche e di altre sanzioni internazionali (Žin., 2004, n. 68‑2369).
6
In prosieguo: il «FNTT».
7
Legge lituana sulle sanzioni internazionali.
8
Legge lituana n. XIV‑1020 che modifica la legge n. IX‑2160 sull’attuazione delle sanzioni economiche e di altre sanzioni internazionali, del 19 aprile 2022 (TAR, 2022, n. 2022‑8433).
9
L’elenco controverso e tutte le relative modifiche sono stati pubblicati sul sito Internet del FNTT.
10
Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 52, pag. 1).
11
Come, ad esempio, al punto 45 della decisione di rinvio.
12
Conclusioni presentate dall’avvocato generale Norkus nella causa Čiekuri-Shishki (C‑480/24, EU:C:2025:672), paragrafo 27.
13
Ibidem.
14
Punto 16 delle osservazioni scritte del governo dei [OSCURATO:PERSONA].
15
Osservazioni scritte della Commissione, punto 20, in cui si aggiunge che, per tale motivo, in alcuni Stati membri le autorità pubbliche redigono un elenco degli elementi patrimoniali che rientrano nella loro giurisdizione.
16
Punto 13 delle osservazioni scritte del governo dei [OSCURATO:PERSONA].
17
L’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 parla di
appartenenti
a
,
posseduti
,
detenuti
e
controllati.
Ho menzionato le caratteristiche di tali categorie giuridiche nelle conclusioni da me presentate nella causa T Trust (C‑483/23, EU:C:2025:559, paragrafi 67 e 109), spiegando che l’inserimento nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 del termine «controllati» riferito ai fondi e le risorse economiche integra i criteri della proprietà e del possesso di tali beni o risorse. Il suo inserimento obbedisce all’intenzione del legislatore dell’Unione di chiudere il cerchio delle possibili situazioni e di evitare in tal modo l’elusione delle misure restrittive.
18
Sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461; in prosieguo «sentenza Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione»), punto 340: «misure siffatte devono, per loro stessa natura, poter beneficiare di un effetto sorpresa e (...) applicarsi con effetto immediato».
19
Tra tutte, sentenza del 24 novembre 2020, Minister van [OSCURATO:PERSONA] (C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951), punto 33.
20
Sentenza del 10 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Termine di prescrizione) (C‑219/20, EU:C:2022:89), punto 37.
21
Sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑66/22, EU:C:2023:1016), punto 87.
22
Sentenza dell’8 maggio 2014, H.N. (C‑604/12, EU:C:2014:302), punto 50.
23
Il che comporta, come sottolineato dalla Commissione, il diritto di accesso al fascicolo, che è stato interpretato dai giudici dell’Unione nell’ambito di procedimenti relativi a misure restrittive in termini che i giudici nazionali devono applicare
mutatis mutandis
quando controllano le misure di esecuzione delle proprie autorità (punto 33 delle osservazioni scritte della Commissione).
24
Sentenza Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione, punto 338.
25
Sentenza Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione, punto 341.
26
Sentenza Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione, punto 336.
27
Punti 24 e 25 delle osservazioni scritte del governo italiano.
28
Punti 36 e 37 della decisione di rinvio.
29
Punto 72 della decisione di rinvio.
30
Punto 73 della decisione di rinvio.
31
Punto 73 della decisione di rinvio.
32
Osservazioni scritte della Commissione, punto 57.
33
Sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518), punto 119.
34
Osservazioni scritte della Commissione punto 68.
35
Ancorché non vincolanti, risultano utili i criteri stabiliti nel documento del Consiglio sulle migliori pratiche dell’Unione per l’attuazione effettiva di misure restrittive (documento n. 11623/24, aggiornamento del 3 luglio 2024). Al punto 63 si legge che, se un’entità è posseduta, anche congiuntamente, al 50% o più da una persona giuridica o da un’entità inserita nell’elenco dell’Unione, essa può essere considerata appartenente alla persona designata nell’elenco.
36
Al punto 69 delle sue osservazioni scritte, la Commissione fa riferimento a un decreto presidenziale del 31 marzo 2022, relativo a una procedura speciale che consente agli acquirenti stranieri di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei fornitori russi di gas naturale, in forza del quale il presidente ha imposto agli acquirenti di «paesi ostili» (tra cui gli Stati membri dell’Unione) di effettuare tutti i loro pagamenti per il gas trasportato mediante gasdotto in rubli, e non nella valuta estera indicata nel contratto.
37
In tal senso, per analogia, i principi adottati nella sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio (C‑605/13 P, EU:C:2015:248), punti 50 e 51.
38
Punto 54 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quest’ultima, il procedimento di esecuzione delle sanzioni dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti presenterebbe differenze sostanziali rispetto alla procedura di adozione delle decisioni del Consiglio, cosicché la giurisprudenza della Corte relativa agli obblighi incombenti a tale istituzione non potrebbe essere trasposta al caso di specie.
39
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:605). In prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio».
40
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 38, e giurisprudenza citata.
41
Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 39, e giurisprudenza citata.
42
Il considerando 6 del regolamento n. 269/2014 precisa che quest’ultimo deve essere attuato nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, «in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale».
43
«[Esame relativo all’eventuale] rispetto delle norme procedurali, all’eventuale adempimento dell’obbligo di motivazione, all’esattezza dei fatti, all’eventuale esistenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti e all’eventuale insussistenza di uno sviamento di potere».