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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17357/2026

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re, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande, come in atti domiciliato,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1043/21 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 27 settembre2021;udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.26 maggio 2026.Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Con sentenza n. 1043/21, pubblicata in data 27 settembre2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana harigettato l’appello del Comune di Pescia avverso la sentenza n.3/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia, con laquale era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]avverso gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto -conriferimento alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015- latassa sui rifiuti inerente ad un fabbricato parzialmenteoccupato dalla società contribuente.2.

Il Comune di Pescia ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione o falsaapplicazione degli artt. 3 legge n. 241 del 1990, 7 legge n. 212del 2000 e 262 legge n. 296 del 2006, per avere la corte dimerito inopinatamente ritenuto -trascurando, peraltro, dimotivare adeguatamente i suoi assunti- che gli avvisi diaccertamento non fossero assistiti da idonea motivazione.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Non sono condivisibili, innanzi tutto, le censurearticolate dal ricorrente con riferimento ad un presunto viziomotivazionale della sentenza impugnata, che, invece, illustra,Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026in maniera sufficientemente compiuta ed esauriente, le ragioniche hanno indotto i giudici di primo grado a rigettare l’appelloproposto dall’amministrazione.È denunciabile in cassazione, d’altronde, solamentel’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta dimotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” o “contraddittorietà”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14), in quantoil sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).3.2.

Nella vicenda in esame, come si è già avuto modo diaccennare in precedenza, la sentenza impugnata permette dicomprendere agevolmente, essendo motivata sicuramente al disopra del succitato “minimo costituzionale”, le ragioni chehanno indotto la corte regionale toscana a rigettare l’appelloproposto dall’ente impositore, incentrate sia sulla reputatacarenza di idonea motivazione degli avvisi di accertamento, siasu ragioni di carattere sostanziale, inerenti alla dimostrazionedella sussistenza dei presupposti della tassazione.

A questoproposito, i giudici di secondo grado hanno evidenziato comeNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026la discordanza tra la superficie denunciata dalla societàcontribuente e quella desunta dal modello DOCFA presentatodal proprietario dell’immobile -che aveva costituito il motivodell’emissione degli atti impugnati- fosse del tutto irrilevante,in quanto, essendo la detenzione -da parte della suddettasocietà contribuente- solamente parziale, il prefatoscostamento, nell’ottica dell’individuazione delle areerealmente occupate, non poteva essere reputato affattosufficiente, occorrendo elementi ben più rappresentatividell’infedeltà della denuncia, che sarebbe stato onere dell’entelocale asseverare (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e3.3.

Le ragioni di doglianza articolate dal ricorrente, delresto, sono inconferenti, avuto riguardo al precipuo contenutodella sentenza impugnata, anche con riferimento alla perorataidoneità della motivazione degli avvisi di accertamento.3.4.

Un avviso di accertamento tributario ha carattere diprovocatio ad opponendum, sicché l’obbligo di motivazione èsoddisfatto ogni qualvolta l’amministrazione abbia posto ilcontribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria e,quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantumdebeatur (cfr. Cass. n. 730/25).

L’obbligo motivazionale devereputarsi assolto, infatti, quando il contribuente sia stato postonella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delleragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale fasecontenziosa, restando affidate al successivo giudizio diNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a sorreggere lapretesa impositiva.In questa prospettiva, l’amministrazione non ha nemmenol’obbligo di corroborare, in sede di redazione dell’avviso diaccertamento, gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr.Cass. n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini della validitàdell’atto, non rilevano neppure l’omessa allegazione diun documento o la mancata ostensione dello stesso sela motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resa per relationem,abbia i crismi della sufficienza, dovendosi comunquedistinguere il piano della motivazione dell’avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/24).3.5.

Ebbene, nel caso di specie, la motivazione degli avvisi diaccertamento, tenuto conto del loro tenore, evincibile anchedal ricorso, in cui sono richiamati, sembra essereassolutamente congrua ed idonea a permettere alla societàcontribuente di comprendere le ragioni sottese alla pretesatributaria esercitata dall’amministrazione, ma la decisione -edin ciò risiede l’inconferenza alla quale si è fatto testé cenno-non si fonda esclusivamente sulla reputata carenzamotivazionale degli atti impugnati: essa, infatti, si fonda anche-se non soprattutto- su ragioni -in grado di sorreggere, qualeautonoma ratio decidendi, le statuizioni emesse- correlate allaaltrettanto reputata mancanza di prova della sussistenza deipresupposti sostanziali di tale pretesa, in relazione, inparticolare, all’insufficienza -in assenza di ulteriori elementiefficacemente rappresentativi- dello scarto tra la superficieNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026denunciata dalla società contribuente e quella desumibile dalmodello DOCFA presentato dal proprietario dell’immobile,essendo pacifico che la controricorrente occupasse solo partedel compendio immobiliare assoggettato a tassazione.4.

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., in quanto i giudici di secondo grado,essendosi concentrati sul tema della motivazione degli avvisi diaccertamento, non si erano pronunciati sulle altre questioni aloro sottoposte con i motivi d’appello.5.

Il motivo è inammissibile.5.1.

Non sono in alcun modo esplicitate, infatti, le questionisulle quali la corte territoriale non si sarebbe pronunciata, inviolazione del principio non solo di specificità, ma anche diautosufficienza, vieppiù considerando che tali questioni nonsono state menzionate, nemmeno approssimativamente, nellaparte del ricorso destinata alla descrizione dello svolgimentodel processo, in cui non sono affatto riepilogati i temi dibattutidalle parti e le decisioni assunte, con riferimento a ciascuno diessi, dai giudici di prossimità.5.2.

Esiste, invero, un rapporto di complementarità tra ilrequisito dell’esposizione dei fatti della causa, di cui all’art.366, primo comma, n. 3, c.p.c., e quello dell’esposizione deimotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenzaimpugnata, di cui all’art. 366, primo comma, n.. 4, c.p.c.,essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale eprocessuale funzionale a rendere intelligibili i motivi di ricorso,mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione deidati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili (cfr. Cass. n.16618/25).Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026In quest’alveo, il principio di specificità presuppone -diversamente da quanto è avvenuto nella fattispecie cheoccupa questa Corte- che siano esattamente indicate le ragionialle quali il ricorso è ancorato, unitamente all’illustrazione degliargomenti che sorreggono la pronuncia gravata e dei motiviche depongono per la fondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass.n. 22539/24).5.3.

Se è vero, d’altro canto, che il principio diautosufficienza, quale corollario di quello di specificità deimotivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6, par.

I, CEDU,quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr.

CorteEDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non puòessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tantoda incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non puòtradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli attie dei documenti posti a fondamento del ricorso, è altrettantovero che richiede -non di meno- una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere -contrariamente a quanto è avvenutonella controversia de qua- le critiche rivolte alla pronuncia diNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22).Ed è proprio per questo che è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), anche al fine di permetteredi identificare la fase del processo di merito in cui essi sianostati prodotti o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).6.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazionedei principi in materia di onere della prova, avendo la corte dimerito ritenuto che, sebbene gravassero sulla societàcontribuente, non fossero utilizzabili “per fondare la legittimitàdegli avvisi di accertamento” e, ancora, che la consulenza diparte, versata in atti dalla controricorrente, non fosse statacontestata, attribuendole, in tal modo, “la caratteristica diprova certa e non più confutabile”.7.

Il motivo è infondato.7.1.

Non c’è stata, infatti, alcuna violazione dei principi chesovrintendono all’onere della prova, in quanto i giudici disecondo grado, preso atto dell’insussistenza di elementiulteriori e diversi, in grado di sorreggere la pretesa tributariaesercitata dall’amministrazione, rispetto alla mera discordanzatra i dati rinvenibili nella dichiarazione della societàcontribuente e quelli evincibili dal modello DOCFA presentatodal proprietario dell’immobile, hanno reputato nonadeguatamente comprovata -sulla scorta di un accertamento difatto non sindacabile in questa sede, compiuto, evidentemente,in relazione alle risultanze probatorie complessivamenteacquisite- la fondatezza degli assunti dell’ente impositoreNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026riguardo alla superficie imponibile (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 3 e 4).E, così statuendo, hanno fatto buon governodell’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il qualela dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria(tra i quali è annoverabile la superficie imponibile), oggettodella pretesa esercitata dall’amministrazione, grava suquest’ultima, mentre il diritto a fruire di riduzioni, esclusioni oesenzioni deve essere provato dal contribuente, costituendoun’eccezione alla regola generale che assoggetta al pagamentodel tributo tutti coloro che occupano o detengono immobili nelterritorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14,Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass. n. 21490/22,Cass. n. 2623/23, Cass. n. 8595/25, Cass. n. 12902/25 e Cass.n. 1155/26).7.2.

Quanto, infine, alla consulenza di parte, il riferimento,rinvenibile nella sentenza impugnata, al fatto che non fossestata contestata non era volto -come è possibile arguire dalpalese tenore della motivazione- a trarne delle conseguenze sulpiano probatorio, meno che mai in termini di “prova certa enon più confutabile”, essendo la decisione fondata, come si èdiffusamente detto nelle pagine che precedono, sulla carenzadi prova che l’amministrazione avrebbe dovuto dare e che,invece, non ha dato.8.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.9.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusionedelle spese di lite in favore della controricorrente, liquidandolenella misura di euro 2.000,00 per compensi e di euro 200,00per esborsi, oltre accessori come per legge; dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande, come in atti domiciliato,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1043/21 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 27 settembre2021;udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.26 maggio 2026.Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Con sentenza n. 1043/21, pubblicata in data 27 settembre2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana harigettato l’appello del Comune di Pescia avverso la sentenza n.3/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia, con laquale era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]avverso gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto -conriferimento alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015- latassa sui rifiuti inerente ad un fabbricato parzialmenteoccupato dalla società contribuente.2. Il Comune di Pescia ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione o falsaapplicazione degli artt. 3 legge n. 241 del 1990, 7 legge n. 212del 2000 e 262 legge n. 296 del 2006, per avere la corte dimerito inopinatamente ritenuto -trascurando, peraltro, dimotivare adeguatamente i suoi assunti- che gli avvisi diaccertamento non fossero assistiti da idonea motivazione.3. Il motivo è infondato.3.1. Non sono condivisibili, innanzi tutto, le censurearticolate dal ricorrente con riferimento ad un presunto viziomotivazionale della sentenza impugnata, che, invece, illustra,Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026in maniera sufficientemente compiuta ed esauriente, le ragioniche hanno indotto i giudici di primo grado a rigettare l’appelloproposto dall’amministrazione.È denunciabile in cassazione, d’altronde, solamentel’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta dimotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” o “contraddittorietà”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14), in quantoil sindacato di legittimità su di essa non può che esserecircoscritto alla mera verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr.Cass. n. 22598/18).3.2. Nella vicenda in esame, come si è già avuto modo diaccennare in precedenza, la sentenza impugnata permette dicomprendere agevolmente, essendo motivata sicuramente al disopra del succitato “minimo costituzionale”, le ragioni chehanno indotto la corte regionale toscana a rigettare l’appelloproposto dall’ente impositore, incentrate sia sulla reputatacarenza di idonea motivazione degli avvisi di accertamento, siasu ragioni di carattere sostanziale, inerenti alla dimostrazionedella sussistenza dei presupposti della tassazione. A questoproposito, i giudici di secondo grado hanno evidenziato comeNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026la discordanza tra la superficie denunciata dalla societàcontribuente e quella desunta dal modello DOCFA presentatodal proprietario dell’immobile -che aveva costituito il motivodell’emissione degli atti impugnati- fosse del tutto irrilevante,in quanto, essendo la detenzione -da parte della suddettasocietà contribuente- solamente parziale, il prefatoscostamento, nell’ottica dell’individuazione delle areerealmente occupate, non poteva essere reputato affattosufficiente, occorrendo elementi ben più rappresentatividell’infedeltà della denuncia, che sarebbe stato onere dell’entelocale asseverare (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 3 e3.3. Le ragioni di doglianza articolate dal ricorrente, delresto, sono inconferenti, avuto riguardo al precipuo contenutodella sentenza impugnata, anche con riferimento alla perorataidoneità della motivazione degli avvisi di accertamento.3.4. Un avviso di accertamento tributario ha carattere diprovocatio ad opponendum, sicché l’obbligo di motivazione èsoddisfatto ogni qualvolta l’amministrazione abbia posto ilcontribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria e,quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantumdebeatur (cfr. Cass. n. 730/25). L’obbligo motivazionale devereputarsi assolto, infatti, quando il contribuente sia stato postonella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delleragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale fasecontenziosa, restando affidate al successivo giudizio diNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a sorreggere lapretesa impositiva.In questa prospettiva, l’amministrazione non ha nemmenol’obbligo di corroborare, in sede di redazione dell’avviso diaccertamento, gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr.Cass. n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini della validitàdell’atto, non rilevano neppure l’omessa allegazione diun documento o la mancata ostensione dello stesso sela motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resa per relationem,abbia i crismi della sufficienza, dovendosi comunquedistinguere il piano della motivazione dell’avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/24).3.5. Ebbene, nel caso di specie, la motivazione degli avvisi diaccertamento, tenuto conto del loro tenore, evincibile anchedal ricorso, in cui sono richiamati, sembra essereassolutamente congrua ed idonea a permettere alla societàcontribuente di comprendere le ragioni sottese alla pretesatributaria esercitata dall’amministrazione, ma la decisione -edin ciò risiede l’inconferenza alla quale si è fatto testé cenno-non si fonda esclusivamente sulla reputata carenzamotivazionale degli atti impugnati: essa, infatti, si fonda anche-se non soprattutto- su ragioni -in grado di sorreggere, qualeautonoma ratio decidendi, le statuizioni emesse- correlate allaaltrettanto reputata mancanza di prova della sussistenza deipresupposti sostanziali di tale pretesa, in relazione, inparticolare, all’insufficienza -in assenza di ulteriori elementiefficacemente rappresentativi- dello scarto tra la superficieNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026denunciata dalla società contribuente e quella desumibile dalmodello DOCFA presentato dal proprietario dell’immobile,essendo pacifico che la controricorrente occupasse solo partedel compendio immobiliare assoggettato a tassazione.4. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., in quanto i giudici di secondo grado,essendosi concentrati sul tema della motivazione degli avvisi diaccertamento, non si erano pronunciati sulle altre questioni aloro sottoposte con i motivi d’appello.5. Il motivo è inammissibile.5.1. Non sono in alcun modo esplicitate, infatti, le questionisulle quali la corte territoriale non si sarebbe pronunciata, inviolazione del principio non solo di specificità, ma anche diautosufficienza, vieppiù considerando che tali questioni nonsono state menzionate, nemmeno approssimativamente, nellaparte del ricorso destinata alla descrizione dello svolgimentodel processo, in cui non sono affatto riepilogati i temi dibattutidalle parti e le decisioni assunte, con riferimento a ciascuno diessi, dai giudici di prossimità.5.2. Esiste, invero, un rapporto di complementarità tra ilrequisito dell’esposizione dei fatti della causa, di cui all’art.366, primo comma, n. 3, c.p.c., e quello dell’esposizione deimotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenzaimpugnata, di cui all’art. 366, primo comma, n.. 4, c.p.c.,essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale eprocessuale funzionale a rendere intelligibili i motivi di ricorso,mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione deidati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili (cfr. Cass. n.16618/25).Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026In quest’alveo, il principio di specificità presuppone -diversamente da quanto è avvenuto nella fattispecie cheoccupa questa Corte- che siano esattamente indicate le ragionialle quali il ricorso è ancorato, unitamente all’illustrazione degliargomenti che sorreggono la pronuncia gravata e dei motiviche depongono per la fondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass.n. 22539/24).5.3. Se è vero, d’altro canto, che il principio diautosufficienza, quale corollario di quello di specificità deimotivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6, par. I, CEDU,quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. CorteEDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non puòessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tantoda incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non puòtradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli attie dei documenti posti a fondamento del ricorso, è altrettantovero che richiede -non di meno- una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere -contrariamente a quanto è avvenutonella controversia de qua- le critiche rivolte alla pronuncia diNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22).Ed è proprio per questo che è indispensabile che la parteriproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali ilricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed,ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), anche al fine di permetteredi identificare la fase del processo di merito in cui essi sianostati prodotti o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).6. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazionedei principi in materia di onere della prova, avendo la corte dimerito ritenuto che, sebbene gravassero sulla societàcontribuente, non fossero utilizzabili “per fondare la legittimitàdegli avvisi di accertamento” e, ancora, che la consulenza diparte, versata in atti dalla controricorrente, non fosse statacontestata, attribuendole, in tal modo, “la caratteristica diprova certa e non più confutabile”.7. Il motivo è infondato.7.1. Non c’è stata, infatti, alcuna violazione dei principi chesovrintendono all’onere della prova, in quanto i giudici disecondo grado, preso atto dell’insussistenza di elementiulteriori e diversi, in grado di sorreggere la pretesa tributariaesercitata dall’amministrazione, rispetto alla mera discordanzatra i dati rinvenibili nella dichiarazione della societàcontribuente e quelli evincibili dal modello DOCFA presentatodal proprietario dell’immobile, hanno reputato nonadeguatamente comprovata -sulla scorta di un accertamento difatto non sindacabile in questa sede, compiuto, evidentemente,in relazione alle risultanze probatorie complessivamenteacquisite- la fondatezza degli assunti dell’ente impositoreNumero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026riguardo alla superficie imponibile (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 3 e 4).E, così statuendo, hanno fatto buon governodell’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il qualela dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria(tra i quali è annoverabile la superficie imponibile), oggettodella pretesa esercitata dall’amministrazione, grava suquest’ultima, mentre il diritto a fruire di riduzioni, esclusioni oesenzioni deve essere provato dal contribuente, costituendoun’eccezione alla regola generale che assoggetta al pagamentodel tributo tutti coloro che occupano o detengono immobili nelterritorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14,Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass. n. 21490/22,Cass. n. 2623/23, Cass. n. 8595/25, Cass. n. 12902/25 e Cass.n. 1155/26).7.2. Quanto, infine, alla consulenza di parte, il riferimento,rinvenibile nella sentenza impugnata, al fatto che non fossestata contestata non era volto -come è possibile arguire dalpalese tenore della motivazione- a trarne delle conseguenze sulpiano probatorio, meno che mai in termini di “prova certa enon più confutabile”, essendo la decisione fondata, come si èdiffusamente detto nelle pagine che precedono, sulla carenzadi prova che l’amministrazione avrebbe dovuto dare e che,invece, non ha dato.8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,Numero registro generale 7453/2022Numero sezionale 4491/2026Numero di raccolta generale 17357/2026Data pubblicazione 01/06/2026comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusionedelle spese di lite in favore della controricorrente, liquidandolenella misura di euro 2.000,00 per compensi e di euro 200,00per esborsi, oltre accessori come per legge; dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17357/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris