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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 21386/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da sanzione disciplinare per avere pesantemente apostrofato un operatore penitenziario in occasione dell'accesso, il 9 marzo 2019, alla saletta computer; che il Magistrato di sorveglianza e, poi, il Tribunale di sorveglianza hanno respinto le impugnazioni proposte da Attanasio; che, con il ricorso per cassazione, Attanasio reitera, in via preliminare, la censura che verte sull'omessa enunciazione, nella comunicazione della sanzione disciplinare, del fatto in forma chiara e precisa e delle norme delle quali si assume la violazione; che, al riguardo, il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione del Magistrato di sorveglianza, che ha osservato come l'enunciazione del fatto e delle disposizioni violate condiziona, in funzione garantistica, la validità del verbale di contestazione, ma non anche del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, per la cui piena comprensione è ben possibile giovarsi degli atti già ritualmente notificati all'interessato; che, nel merito, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso, in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità, l'obiezione difensiva che lega il comportamento posto in essere dal detenuto alla pretesa della persona offesa di detrarre dal tempo di permanenza presso la sala informatica quello necessario al conteggio dei supporti informatici ivi introdotti dall'interessato, ovvero ad un contegno che, conforme o meno alle vigenti disposizioni regolamentari, non vale, comunque, a legittimare, come correttamente notato dal Magistrato di sorveglianza, l'atteggiamento provocatorio ed offensivo serbato dall'odierno ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ele C puc io Mi he.lre)416t4A. [OSCURATO:PERSONA] 13It\ oggi„

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da sanzione disciplinare per avere pesantemente apostrofato un operatore penitenziario in occasione dell'accesso, il 9 marzo 2019, alla saletta computer; che il Magistrato di sorveglianza e, poi, il Tribunale di sorveglianza hanno respinto le impugnazioni proposte da Attanasio; che, con il ricorso per cassazione, Attanasio reitera, in via preliminare, la censura che verte sull'omessa enunciazione, nella comunicazione della sanzione disciplinare, del fatto in forma chiara e precisa e delle norme delle quali si assume la violazione; che, al riguardo, il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la valutazione del Magistrato di sorveglianza, che ha osservato come l'enunciazione del fatto e delle disposizioni violate condiziona, in funzione garantistica, la validità del verbale di contestazione, ma non anche del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, per la cui piena comprensione è ben possibile giovarsi degli atti già ritualmente notificati all'interessato; che, nel merito, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso, in termini che si sottraggono al sindacato di legittimità, l'obiezione difensiva che lega il comportamento posto in essere dal detenuto alla pretesa della persona offesa di detrarre dal tempo di permanenza presso la sala informatica quello necessario al conteggio dei supporti informatici ivi introdotti dall'interessato, ovvero ad un contegno che, conforme o meno alle vigenti disposizioni regolamentari, non vale, comunque, a legittimare, come correttamente notato dal Magistrato di sorveglianza, l'atteggiamento provocatorio ed offensivo serbato dall'odierno ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ele C puc io Mi he.lre)416t4A. [OSCURATO:PERSONA] 13It\ oggi„
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