CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ripropone la tesi difensiva vagliata dalla Corte, senza individuare vizi logici e giuridici della motivazione, incentrata sul fatto che il ricorrente era stato visto rientrare nella Comunità da un cancelletto, essendo uscito senza giustificazione ed essendosi così temporaneamente sottratto alla possibilità di immediata verifica della sua presenza; Considerato che il secondo motivo riguarda il tema dell'offensività della condotta, non devoluto nel giudizio di appello e dunque non consentito in questa sede, risultando comunque formulato in termini assertivi; Atteso che il terzo motivo, relativo alla pena e al diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito, a fronte della non arbitraria valutazione della Corte, che ha valorizzato la negativa personalità del ricorrente e i suoi precedenti penali, Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]