CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 emessa dallla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta sorretta da congrua e non illogica motivazione in relazione all'aunnentata pericolosità del prevenuto che ha riportato una precedente condanna per evasione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il