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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00686/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 26.2.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Milano con sentenza del 22.7.2013.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in contestazione, potendo, a tutto voler concedere, la condotta dell'imputato essere ricondotta al paradigma normativo della bancarotta semplice.

3. Con requisitoria scritta del 14.9.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché, da un lato, manifestamente infondato, dall'altro, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex pludmis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

E, invero, come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere ìndìfferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630).

In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico.

Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero dì recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.

Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.

Orbene, nel caso in esame, la corte di appello, a fronte di una contestazione di bancarotta fraudolenta documentale che comprendeva entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 217, co. 1, n. 2),

I. fall., ha ritenuto, conformemente agli indicati principi, che la condotta del Costarelli integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica, e non generica, posto che, come rilevato dal curatore fallimentare, "il Costarelli aveva depositato soltanto la documentazione relativa all'anno 2009 e in parte al 2010, mentre relativamente all'anno 2011 aveva provveduto a depositare il solo bilancio di esercizio, premurandosi di depositare la restante documentazione í primi di settembre", trattandosi di "documentazione ....fondamentale per comprendere la causa del dissesto all'origine del fallimento dichiarato nel luglio del 2013", documentazione che, tuttavia, non era stata mai depositata, nonostante il ricorrente insista sulla piena collaborazione da lui assicurata al riguardo al curatore fallimentare (cfr. p. 9 della sentenza oggetto di ricorso).

Una volta accertata la mancanza delle scritture contabili per l'anno 2011, occorreva dimostrare che la condotta del ricorrente fosse stata sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. / A tanto la corte territoriale ha provveduto attraverso una motivazione certo non manifestamente illogica o contraddittoria, evidenziando come lo scopo di recare pregiudizio ai creditori si desume dalla circostanza che oggetto di occultamento sono state proprio le scritture contabili relative agli anni in cui è maturata l'insolvenza della società, tanto che, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella requisitoria scritta del 14.9.2022, il debito più cospicuo, quello erariale, è emerso solo grazie al ricorso proposto da "[OSCURATO:PERSONA]".

In questo contesto appare altrettanto significativa la circostanza, del pari evidenziata con logico argomentare dalla corte territoriale, che lo stesso imputato ha ammesso di detenere le scritture contabili presso la propria abitazione, condotta incomprensibile, ove si tenga conto che, come dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA], almeno sino al 2012 la documentazione era depositata negli uffici della società, se non nella prospettiva di sottrarla in pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio (cfr. p. 12 della sentenza oggetto di ricorso).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 26.2.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Milano con sentenza del 22.7.2013. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge vizio di motivazione in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in contestazione, potendo, a tutto voler concedere, la condotta dell'imputato essere ricondotta al paradigma normativo della bancarotta semplice. 3. Con requisitoria scritta del 14.9.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché, da un lato, manifestamente infondato, dall'altro, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex pludmis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). E, invero, come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere ìndìfferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero dì recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Orbene, nel caso in esame, la corte di appello, a fronte di una contestazione di bancarotta fraudolenta documentale che comprendeva entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 217, co. 1, n. 2), I. fall., ha ritenuto, conformemente agli indicati principi, che la condotta del Costarelli integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica, e non generica, posto che, come rilevato dal curatore fallimentare, "il Costarelli aveva depositato soltanto la documentazione relativa all'anno 2009 e in parte al 2010, mentre relativamente all'anno 2011 aveva provveduto a depositare il solo bilancio di esercizio, premurandosi di depositare la restante documentazione í primi di settembre", trattandosi di "documentazione ....fondamentale per comprendere la causa del dissesto all'origine del fallimento dichiarato nel luglio del 2013", documentazione che, tuttavia, non era stata mai depositata, nonostante il ricorrente insista sulla piena collaborazione da lui assicurata al riguardo al curatore fallimentare (cfr. p. 9 della sentenza oggetto di ricorso). Una volta accertata la mancanza delle scritture contabili per l'anno 2011, occorreva dimostrare che la condotta del ricorrente fosse stata sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. / A tanto la corte territoriale ha provveduto attraverso una motivazione certo non manifestamente illogica o contraddittoria, evidenziando come lo scopo di recare pregiudizio ai creditori si desume dalla circostanza che oggetto di occultamento sono state proprio le scritture contabili relative agli anni in cui è maturata l'insolvenza della società, tanto che, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella requisitoria scritta del 14.9.2022, il debito più cospicuo, quello erariale, è emerso solo grazie al ricorso proposto da "[OSCURATO:PERSONA]". In questo contesto appare altrettanto significativa la circostanza, del pari evidenziata con logico argomentare dalla corte territoriale, che lo stesso imputato ha ammesso di detenere le scritture contabili presso la propria abitazione, condotta incomprensibile, ove si tenga conto che, come dichiarato dalla teste [OSCURATO:PERSONA], almeno sino al 2012 la documentazione era depositata negli uffici della società, se non nella prospettiva di sottrarla in pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio (cfr. p. 12 della sentenza oggetto di ricorso). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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