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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 07052/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia ha condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in relazione alla commissione dei reati di violazione di domicilio e resistenza a pubblici ufficiali.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen.

L'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso nei confronti di due distinti pubblici ufficiali, ma il Tribunale non ha riconosciuto il concorso formale dei reati.

In relazione al più grave reato di resistenza è, infatti, stata comminata la pena di mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e l'aumento ex art. 81 cod. pen. è stato effettuato unicamente in relazione all'art. 614 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come risulta contestato nel capo di imputazione e come è rilevato nella motivazione della sentenza, l'aggressione è stata effettuata dalla Scala autonomamente a danno di due pubblici ufficiali.

Nel determinare la pena in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale sub capo 2), il Tribunale ha omesso di tenere conto delle coordinate ermeneutiche tracciate dal più ampio consesso di questa Corte di legittimità, alla stregua delle quali integra un concorso formale di reati, a norma del combinato disposto degli artt. 81, comma primo, e 337 cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, n. 40931 del 22/02/2018 - dep. 24/09/2018, Apolloni, Rv. 27377101).

Con ciò incorrendo in una violazione di legge che riverbera nella nullità della decisione.

3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con riguardo alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Brescia, in ossequio al disposto dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà procedere alla nuova determinazione della pena, tenendo conto della regula iuris fissata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di resistenza in danno di una pluralità di pubblici ufficiali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per l'applicazione della continuazione Così deciso il 25 novembre 2021 Il ConsigReFe estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] elbo i DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia ha condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in relazione alla commissione dei reati di violazione di domicilio e resistenza a pubblici ufficiali. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. L'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso nei confronti di due distinti pubblici ufficiali, ma il Tribunale non ha riconosciuto il concorso formale dei reati. In relazione al più grave reato di resistenza è, infatti, stata comminata la pena di mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e l'aumento ex art. 81 cod. pen. è stato effettuato unicamente in relazione all'art. 614 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come risulta contestato nel capo di imputazione e come è rilevato nella motivazione della sentenza, l'aggressione è stata effettuata dalla Scala autonomamente a danno di due pubblici ufficiali. Nel determinare la pena in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale sub capo 2), il Tribunale ha omesso di tenere conto delle coordinate ermeneutiche tracciate dal più ampio consesso di questa Corte di legittimità, alla stregua delle quali integra un concorso formale di reati, a norma del combinato disposto degli artt. 81, comma primo, e 337 cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40931 del 22/02/2018 - dep. 24/09/2018, Apolloni, Rv. 27377101). Con ciò incorrendo in una violazione di legge che riverbera nella nullità della decisione. 3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con riguardo alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Brescia, in ossequio al disposto dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà procedere alla nuova determinazione della pena, tenendo conto della regula iuris fissata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di resistenza in danno di una pluralità di pubblici ufficiali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per l'applicazione della continuazione Così deciso il 25 novembre 2021 Il ConsigReFe estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] elbo i DEPO
Sentenza Cassazione n. 07052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris