Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04612/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 del TRIB.

LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha chiesto di rigettarsi il ricorso in conseguenza della presenza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del fumus comnnissi delicti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Rimini ha confermato il decreto di sequestro del Tribunale di Rimini data 15 aprile 2021 che ha vincolato somma nella disponibilità dell'indagato nei limiti di euro 89.604,76 considerati profitto del delitto di cui all'art. 316 ter.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Ledio articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria consistente nella erronea interpretazione della legge 208/2015 e della legge 232/2016 avente ad oggetto la erogazione da parte dello Stato del cosiddetto bonus cultura.

Secondo la difesa, il fatto che il ricorrente abbia rivenduto biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo escluderebbe alcuna illegittimità della procedura di riconoscimento dell'esercizio stesso all'interno del sistema di erogazione del cosiddetto bonus cultura e permetterebbe di ritenere legittimo il rimborso ottenuto dallo Stato in occasione dell'Halloween party del 31 ottobre 2018 e del Capodanno presso l'RDS Stadium del 31 dicembre 2018.

Infatti, entrambi tali eventi risultavano essere degli spettacoli dal vivo e il pagamento riguardava gli ingressi nei locali dove era prevista l'attività di spettacolo e non nelle sale da ballo.

Sotto questo aspetto, dirimente dovrebbe ritenersi il fatto che la Siae aveva attribuito all'evento il codice 60 che rientra tra quelli rientranti nell'attività autorizzate dal regolamento dell'applicativo connesso all'erogazione del bonus cultura.

Inoltre, dovrebbe valorizzarsi il fatto che, nell'ambito del bilancio della società dell'indagato, l'introito del bonus cultura ammonta a circa 10% del fatturato complessivo.

2.2. Violazione di legge in considerazione dell'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto.

Secondo il ricorrente, mancherebbe la valutazione di una serie di produzioni documentali offerte dalla difesa e in particolare: • richiesta di iscrizione portale "18 App" • scambio di e-mail riguardante la stipula delle convenzioni per le visite presso i musei comunali di Rimini • data di contestazione del ministero del 22 maggio 2019 e risposta del 27 maggio 2019 con le quali il ricorrente dà espressamente atto che l'evento Capodanno imperiale 2019 rientrava nelle caratteristiche della vendita con l'applicativo "18 app"; • condizioni d'uso relative al periodo in contestazione dalle quali avrebbe dovuto desumersi che la vendita di spettacoli dal vivo rientrava dell'attività permessa dalla normativa;• permessi Siae dai quali risulta il codice 60 da cui dovrebbe desumersi che gli eventi rientravano nell'ambito del rimborso connesso bonus cultura; • fattura del 20 dicembre 2018 a conferma della realizzazione di eventi musicali dal vivo rientranti nel codice 60 era autorizzata da 18 App; • documentazione contabile fiscale relativa all'indagato attestante la cospicua capacità patrimoniale e reddituale dello stesso

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso in conseguenza della presenza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali riguardano nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett.

E), (cfr. Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. n. 226710 ss.; Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, Rv. n. 248129). 2.1 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, ha compiutamente indicato gli elementi valorizzati al fine dell'astratta configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato e le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità della misura.

Il tutto con motivazione certamente non carente né meramente apparente.

Sussiste, infatti, motivazione logica e congrua nella parte in cui il Tribunale del riesame valorizza che il ricorrente "in concreto proponeva e vendeva, tra gli altri, beni del tutto differenti, quali biglietti per eventi in discoteca, comprensivi di consumazione, ingressi a parchi divertimenti, pacchetti vacanze, accessi in SPA e altri servizi inequivocabilmente estranei alle finalità del bonus cultura" e che "In ordine a tutti i servizi e beni venduti con tali modalità, la società aveva quindi richiesto e ottenuto il rimborso del relativo valore, per l'importo complessivo di 84.833,06 euro per l'anno 2018 e 4.665,05 per l'anno 2019".

Peraltro, risulta dalla ricostruzione giudiziale il fatto che in entrambi i casi l'attività svolta nei locali comprendesse anche attività di discoteca o di sala da ballo e nemmeno appare minimamente logico l'assunto, implicito nell'articolazione dei motivi di ricorso, per cui potrebbe ritenersi possibile una distinzione tra diversi momenti in cui i singoli eventi si articolavano.

Si trattava, infatti, di festeggiamenti ricollegati a Capodanno o Halloween, a cui consolidate massime di esperienza ricollegano entrambi i momenti (musica e ballo) che il ricorrente - con considerazione meramente fattuale - intende scindere.

Correttamente, inoltre, il provvedimento impugnato rileva che "l'avvenuta indicazione, con regolamento 2020, dell'esclusione degli eventi da ballo dalla categoria degli spettacoli dal vivo non appare indicativa di una mutata volontà del legislatore in ordine ai servizi inclusi nel bonus, ma piuttosto una chiara specificazione degli eventi già originariamente esclusi dal bonus cultura - la cui finalità è quella di incentivare l'acquisto di beni e servizi di valore culturale - presumibilmente volta ad evitare speculazioni quale quella oggetto del presente procedimento".

Quanto alla ritenuta omessa valutazione della documentazione offerta dal ricorrente, deve rilevarsi come il ragionamento giudiziale attenga proprio alle deduzioni che su tali documenti si basano e consideri proprio le circostanze che da tale documentazione derivano.

Significativo appare anche il fatto che lo stesso Tribunale rilevi anche che "dalle indagini svolte sono emerse numerose irregolarità altresì nelle modalità degli acquisti - con fatturazioni a soggetti diversi dagli intestatari del bonus ovvero l'utilizzo cumulativo di più bonus per il medesimo servizio, non consentiti dalla legge".

Si tratta di elementi che qualificano la condotta ed evidenziano ulteriori profili di piena consapevolezza dell'illegittimità dell'agire dell'odierno ricorrente che permettono di ritenere ampiamente superati tutti i rilievi difensivi.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha chiesto di rigettarsi il ricorso in conseguenza della presenza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del fumus comnnissi delicti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Rimini ha confermato il decreto di sequestro del Tribunale di Rimini data 15 aprile 2021 che ha vincolato somma nella disponibilità dell'indagato nei limiti di euro 89.604,76 considerati profitto del delitto di cui all'art. 316 ter. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Ledio articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria consistente nella erronea interpretazione della legge 208/2015 e della legge 232/2016 avente ad oggetto la erogazione da parte dello Stato del cosiddetto bonus cultura. Secondo la difesa, il fatto che il ricorrente abbia rivenduto biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo escluderebbe alcuna illegittimità della procedura di riconoscimento dell'esercizio stesso all'interno del sistema di erogazione del cosiddetto bonus cultura e permetterebbe di ritenere legittimo il rimborso ottenuto dallo Stato in occasione dell'Halloween party del 31 ottobre 2018 e del Capodanno presso l'RDS Stadium del 31 dicembre 2018. Infatti, entrambi tali eventi risultavano essere degli spettacoli dal vivo e il pagamento riguardava gli ingressi nei locali dove era prevista l'attività di spettacolo e non nelle sale da ballo. Sotto questo aspetto, dirimente dovrebbe ritenersi il fatto che la Siae aveva attribuito all'evento il codice 60 che rientra tra quelli rientranti nell'attività autorizzate dal regolamento dell'applicativo connesso all'erogazione del bonus cultura. Inoltre, dovrebbe valorizzarsi il fatto che, nell'ambito del bilancio della società dell'indagato, l'introito del bonus cultura ammonta a circa 10% del fatturato complessivo. 2.2. Violazione di legge in considerazione dell'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto. Secondo il ricorrente, mancherebbe la valutazione di una serie di produzioni documentali offerte dalla difesa e in particolare: • richiesta di iscrizione portale "18 App" • scambio di e-mail riguardante la stipula delle convenzioni per le visite presso i musei comunali di Rimini • data di contestazione del ministero del 22 maggio 2019 e risposta del 27 maggio 2019 con le quali il ricorrente dà espressamente atto che l'evento Capodanno imperiale 2019 rientrava nelle caratteristiche della vendita con l'applicativo "18 app"; • condizioni d'uso relative al periodo in contestazione dalle quali avrebbe dovuto desumersi che la vendita di spettacoli dal vivo rientrava dell'attività permessa dalla normativa;• permessi Siae dai quali risulta il codice 60 da cui dovrebbe desumersi che gli eventi rientravano nell'ambito del rimborso connesso bonus cultura; • fattura del 20 dicembre 2018 a conferma della realizzazione di eventi musicali dal vivo rientranti nel codice 60 era autorizzata da 18 App; • documentazione contabile fiscale relativa all'indagato attestante la cospicua capacità patrimoniale e reddituale dello stesso 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso in conseguenza della presenza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali riguardano nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (cfr. Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. n. 226710 ss.; Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, Rv. n. 248129). 2.1 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, ha compiutamente indicato gli elementi valorizzati al fine dell'astratta configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato e le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità della misura. Il tutto con motivazione certamente non carente né meramente apparente. Sussiste, infatti, motivazione logica e congrua nella parte in cui il Tribunale del riesame valorizza che il ricorrente "in concreto proponeva e vendeva, tra gli altri, beni del tutto differenti, quali biglietti per eventi in discoteca, comprensivi di consumazione, ingressi a parchi divertimenti, pacchetti vacanze, accessi in SPA e altri servizi inequivocabilmente estranei alle finalità del bonus cultura" e che "In ordine a tutti i servizi e beni venduti con tali modalità, la società aveva quindi richiesto e ottenuto il rimborso del relativo valore, per l'importo complessivo di 84.833,06 euro per l'anno 2018 e 4.665,05 per l'anno 2019". Peraltro, risulta dalla ricostruzione giudiziale il fatto che in entrambi i casi l'attività svolta nei locali comprendesse anche attività di discoteca o di sala da ballo e nemmeno appare minimamente logico l'assunto, implicito nell'articolazione dei motivi di ricorso, per cui potrebbe ritenersi possibile una distinzione tra diversi momenti in cui i singoli eventi si articolavano. Si trattava, infatti, di festeggiamenti ricollegati a Capodanno o Halloween, a cui consolidate massime di esperienza ricollegano entrambi i momenti (musica e ballo) che il ricorrente - con considerazione meramente fattuale - intende scindere. Correttamente, inoltre, il provvedimento impugnato rileva che "l'avvenuta indicazione, con regolamento 2020, dell'esclusione degli eventi da ballo dalla categoria degli spettacoli dal vivo non appare indicativa di una mutata volontà del legislatore in ordine ai servizi inclusi nel bonus, ma piuttosto una chiara specificazione degli eventi già originariamente esclusi dal bonus cultura - la cui finalità è quella di incentivare l'acquisto di beni e servizi di valore culturale - presumibilmente volta ad evitare speculazioni quale quella oggetto del presente procedimento". Quanto alla ritenuta omessa valutazione della documentazione offerta dal ricorrente, deve rilevarsi come il ragionamento giudiziale attenga proprio alle deduzioni che su tali documenti si basano e consideri proprio le circostanze che da tale documentazione derivano. Significativo appare anche il fatto che lo stesso Tribunale rilevi anche che "dalle indagini svolte sono emerse numerose irregolarità altresì nelle modalità degli acquisti - con fatturazioni a soggetti diversi dagli intestatari del bonus ovvero l'utilizzo cumulativo di più bonus per il medesimo servizio, non consentiti dalla legge". Si tratta di elementi che qualificano la condotta ed evidenziano ulteriori profili di piena consapevolezza dell'illegittimità dell'agire dell'odierno ricorrente che permettono di ritenere ampiamente superati tutti i rilievi difensivi. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Decreto Cassazione n. 04612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris