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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33765/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 PIERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PERUGIAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,ette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Iche ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'urdinanza limitatamente alle esigenze cautelari [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza emessa in data 21 dicembre 2021, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante delle società "A.L." s.r.I., "A.N." s.r.I., "Chica" s.r.I., e "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., di GUARNIERI Pietro, rappresentate pro tempore della società "[OSCURATO:PERSONA]" e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della soc:età l"[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., confermando il decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Perugia in data 11 novembre 2021 con il quale era stato disposto - a seguito della contestazione ai medesimi di plurime violazioni ai sensi degli artt. 2, 8 e 10-quater, comma 2 d.lgs. 74/2000 - il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2 cod. proc. pen. e degli artt. 648-quater cod. pen. e 12 bis D.Igs. 74/2000 delle seguenti somme di denaro: euro 1.645.007,76 in relazione al reato ci cui al capo 1), rinvenibili sui c/c intestati a "[OSCURATO:PERSONA]" ovvero ai beni funcibili e infungibili in cui tale profitto si sia trasformato; euro 163.906,07 in relazione ai reati sub 14) e 15), rinvenibili sui c/c del [OSCURATO:PERSONA]; euro 208.675,44 per il reato sub 5) rinvenibili sul c/c intestati alla società A.L. s.r.I.; euro 393.926,32 per il reato sub 6) rinvenibili sui c/c intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; euro 80.786,93 per il reato sub 7) rinvenibili sui c/c della società N.A.C. sr ; euro 600.042,43 per il reato sub 8) rinvenibili sui c/c della società A.N. s.r.I.; euvo 182.949,83 per il reato sub 9) rinvenibili alla società Eagle s.r.I., euro 97.077,91 per il reato sub 10), 11), 12) e 13) rinvenibili sui c/c intestati alla società L'[OSCURATO:PERSONA].

Si disponeva in subordine, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente delle somme giacenti sui c/c direttamente riconducibili ai legali rappresentanti delle società nel caso di mancato rinvenimento delle somme indicate sui c/c delle società medesime.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, laddove è stato ritenuto sussistente il fumus commissi delicti sulla base del riconoscimento della configurabilità del dolo eventuale quale elemento soggettivo del reato contestato.

Si ribadisce come il Guarnie:1 fosse del tutto all'oscuro delle attività societarie, essendo un mero prestanome senza alcun coinvolgimento nella vicenda di cui all'imputazione, non avendo disponibilità né delle strutture societarie, né dei conti aziendali.

Inoltre dalle indagini espletate è emerso come lo stesso avesse formalizzato le proprie dimissioni a ricopri:-e il ruolo di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], spaventato dalle lettere che arrivavano al suo domicilio riguardanti fa società medesima; 2) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art.. 321 cod. proc. pen. per violazione della legge penale, in quanto risulta mancante il requisito del periculum in mora, essendosi il gip limitato ad affermare che lo stesso coincide con la confiscabilità del bene, ignorando la recente pronuncia delle S.0 della Corte di Cassazione che ha enunciato il principio in base al quale deve darsi motivazione anche del periculum in mora quale giustificativo dell'anticipazione dell'effetto ablativo della misura di cautela reale imposta.

Non si comprende quale possa essere il pericolo da scongiurare con il sequestro dei beni del Guarnieri, ottantatreenne, dalle condizioni economiche non proprio agiate e mai entrato attivamente nelle attività di cui all'imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, attinente al profilo soggettivo dei reati contestat, risulta manifestamente infondato.

Invero, in tema di reati tributari, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi ci legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr. Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 -01; Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831). 1.1 L'ordinanza qui impugnata ha sottolineato come fosse stato lo stesso Guamieri ad ammettere, in sede di interrogatorio, di aver accettato la carica in quanto bisognoso di denaro, disinteressandosi dei doveri che dalla stessa derivavano, pertanto accettando nella sostanza il rischio del compimento delle attività illecite poste in essere dagli amministratori di fatto.2.

Per quello che invece riguarda la seconda doglianza proposta, deve essere rilevato che questa Corte di legittimità, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio in base al quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui ail'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero d, quelli confiscabili "ex lege" (cfr.

S.U. n. 36959, del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 -01).

Di conseguenza il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione, seppur concisa, del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che giustificano l'anticipazione degli effetti ablativi prima della definizione del giudizio di merito.

Conseguentemente, l'unica ipotesi nella quale la motivazione in ordine alle esigenze cautelari può coincidere con la mera inclusione della res tra i beni confiscabili concerne le cose - «la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato» - indicate dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen., in quanto considerate intrinsecamente pericolose e, quindi, confiscabili anche in assenza di una sentenza di condanna.

Il principio di diritto richiamato nell'ordinanza impugnata, che legittimava il giudice a non motivare in merito al presupposto del periculum in mora, deve quindi considerarsi superato e non più coerente con l'indirizzo giurisprudenziale come affermato.

Da ciò consegue l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, le quali dovranno essere rivalutate dal giudice cel rinvio alla luce di tale indirizzo.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 PIERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PERUGIAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,ette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Iche ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'urdinanza limitatamente alle esigenze cautelari [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza emessa in data 21 dicembre 2021, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante delle società "A.L." s.r.I., "A.N." s.r.I., "Chica" s.r.I., e "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., di GUARNIERI Pietro, rappresentate pro tempore della società "[OSCURATO:PERSONA]" e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della soc:età l"[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., confermando il decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Perugia in data 11 novembre 2021 con il quale era stato disposto - a seguito della contestazione ai medesimi di plurime violazioni ai sensi degli artt. 2, 8 e 10-quater, comma 2 d.lgs. 74/2000 - il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2 cod. proc. pen. e degli artt. 648-quater cod. pen. e 12 bis D.Igs. 74/2000 delle seguenti somme di denaro: euro 1.645.007,76 in relazione al reato ci cui al capo 1), rinvenibili sui c/c intestati a "[OSCURATO:PERSONA]" ovvero ai beni funcibili e infungibili in cui tale profitto si sia trasformato; euro 163.906,07 in relazione ai reati sub 14) e 15), rinvenibili sui c/c del [OSCURATO:PERSONA]; euro 208.675,44 per il reato sub 5) rinvenibili sul c/c intestati alla società A.L. s.r.I.; euro 393.926,32 per il reato sub 6) rinvenibili sui c/c intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; euro 80.786,93 per il reato sub 7) rinvenibili sui c/c della società N.A.C. sr ; euro 600.042,43 per il reato sub 8) rinvenibili sui c/c della società A.N. s.r.I.; euvo 182.949,83 per il reato sub 9) rinvenibili alla società Eagle s.r.I., euro 97.077,91 per il reato sub 10), 11), 12) e 13) rinvenibili sui c/c intestati alla società L'[OSCURATO:PERSONA]. Si disponeva in subordine, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente delle somme giacenti sui c/c direttamente riconducibili ai legali rappresentanti delle società nel caso di mancato rinvenimento delle somme indicate sui c/c delle società medesime. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, laddove è stato ritenuto sussistente il fumus commissi delicti sulla base del riconoscimento della configurabilità del dolo eventuale quale elemento soggettivo del reato contestato. Si ribadisce come il Guarnie:1 fosse del tutto all'oscuro delle attività societarie, essendo un mero prestanome senza alcun coinvolgimento nella vicenda di cui all'imputazione, non avendo disponibilità né delle strutture societarie, né dei conti aziendali. Inoltre dalle indagini espletate è emerso come lo stesso avesse formalizzato le proprie dimissioni a ricopri:-e il ruolo di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], spaventato dalle lettere che arrivavano al suo domicilio riguardanti fa società medesima; 2) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art.. 321 cod. proc. pen. per violazione della legge penale, in quanto risulta mancante il requisito del periculum in mora, essendosi il gip limitato ad affermare che lo stesso coincide con la confiscabilità del bene, ignorando la recente pronuncia delle S.0 della Corte di Cassazione che ha enunciato il principio in base al quale deve darsi motivazione anche del periculum in mora quale giustificativo dell'anticipazione dell'effetto ablativo della misura di cautela reale imposta. Non si comprende quale possa essere il pericolo da scongiurare con il sequestro dei beni del Guarnieri, ottantatreenne, dalle condizioni economiche non proprio agiate e mai entrato attivamente nelle attività di cui all'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, attinente al profilo soggettivo dei reati contestat, risulta manifestamente infondato. Invero, in tema di reati tributari, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi ci legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr. Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 -01; Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831). 1.1 L'ordinanza qui impugnata ha sottolineato come fosse stato lo stesso Guamieri ad ammettere, in sede di interrogatorio, di aver accettato la carica in quanto bisognoso di denaro, disinteressandosi dei doveri che dalla stessa derivavano, pertanto accettando nella sostanza il rischio del compimento delle attività illecite poste in essere dagli amministratori di fatto.2. Per quello che invece riguarda la seconda doglianza proposta, deve essere rilevato che questa Corte di legittimità, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato il principio in base al quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui ail'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero d, quelli confiscabili "ex lege" (cfr. S.U. n. 36959, del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 -01). Di conseguenza il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione, seppur concisa, del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che giustificano l'anticipazione degli effetti ablativi prima della definizione del giudizio di merito. Conseguentemente, l'unica ipotesi nella quale la motivazione in ordine alle esigenze cautelari può coincidere con la mera inclusione della res tra i beni confiscabili concerne le cose - «la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato» - indicate dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen., in quanto considerate intrinsecamente pericolose e, quindi, confiscabili anche in assenza di una sentenza di condanna. Il principio di diritto richiamato nell'ordinanza impugnata, che legittimava il giudice a non motivare in merito al presupposto del periculum in mora, deve quindi considerarsi superato e non più coerente con l'indirizzo giurisprudenziale come affermato. Da ciò consegue l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, le quali dovranno essere rivalutate dal giudice cel rinvio alla luce di tale indirizzo. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5 cod. proc. pen. Dichiara inammi
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