CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31995/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8710-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 501/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il diniego di accoglimento delle istanze di rimborso delle ritenute Irpef p applicate ai sensi dell'art. 11 C1 413/1991 sulle indennità di esproprio di un terreno corrisposta dal Comune di Cinisi (Pa). 2.[OSCURATO:PERSONA] di Palermo accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello rilevando che l'Ufficio non aveva fornito la prova che il terreno, destinato ad insediamenti urbani integrati (zona G), fosse da inserire in una delle zone omogenee ( da A a D) di cui al D.M. 2/8/1968. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo l'Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 5°della I. 413/1991, 115, 116 cpc e 2697 cc in relazione all'art 360 10 comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel dare decisivo rilievo al dato formalistico dell'inserimento dell'area nella Ric. 2020 n. 08710 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- «zona G» del piano regolator~tal trascurando l'effettiva destinazione edificabile del terreno attestata dal Comune di Cinisi con l'ordinanza nr 5 del 17/2/ 2003. 2.11 motivo è fondato. 2.1 L'art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413, confluito nel D.P.R. giugno 2001, n. 327, art. 35, nella parte che qui interessa, qualifica come redditi diversi da sottoporre a prelievo fiscale << le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, 8, C, D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.». 2.2 Questa Corte ha affermato (cfr. tra le tante Cass. n. 15845/2004, 8287/18 e 9228/19) che le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand'anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perchè non considerate affatto dalla normativa nazionale. Mentre quel che conta è il criterio che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, Legge cit., sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli). Per cui, ai Ric. 2020 n. 08710 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorre solo verificare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone, o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello (cfr.Cass. n. 9455/2006); fermo restando che, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il locale piano regolatore, si trovasse all'interno dì zona altrimenti destinata, poichè tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate; avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 652 del 2012). 2.3 Nel caso dì specie si legge nell'ordinanza nr. 5 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Comune di Cinisi <<.l'area interessata ricade in zona G - area per attrezzature, così come destinata con delibera di C.0 nr 22 del 14/1/1988 e pertanto tale area è da ritenersi edificabile essendo equiparata alle zone omogenee "C" di cui al D.M. 02 aprile 1968>> 2.4 La CTR, pur prendendo atto della effettiva destinazione dei terreni « ad insediamenti urbanistici integrati>>, ha ritenuto, non facendo buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati, di non poter includere il terreno in una delle zone omogenee indicate dal ID.M citato. 3 In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2020 n. 08710 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella Camera