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Cassazione n. 06548/2025

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i Messina a pena patteggiata in continuazione era stata annullata dalla Corte di cassazione; - in relazione ai fatti addebitati con la sentenza del GUP di Roma l’azione disciplinare era prescritta; - la motivazione del C.N.F. era sorretta, pertanto, da un costrutto che non trovava riscontro negli atti.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 59 l. n. 247/2012, 111 e 24 Cost. , nonché nullità della sentenza per eccesso di potere per violazione del diritto di accesso agli atti e irregolare svolgimento del contraddittorio .

Il ricorrente sostiene che nel procedimento svoltosi davanti al Consiglio di disciplina furono violati i suoi diritti di difesa per avere potuto accedere agli atti solo dopo l’avvio della fase del giudizio con la citazione; la tardiva conoscenza di taluni atti gli aveva recato pregiudizio: non aveva potuto eccepire la duplicazione dell’azione disciplinare, che aveva portato a una pronuncia di “ne bis in idem” del C.N.F.; non aveva potuto interloquire nella fase della formulazione dei capi d’incolpazione, né conoscere la proposta del Consigliere istruttore; non aveva potuto richiedere la riunione dei procedimenti; non aveva potuto interloquire in ordine all’attività istruttoria; non era stato audito, né poteva confondersi il diritto a partecipare alle udienze con quello ad essere ascoltato.

3. Con il terzo motivo si denuncia eccesso di potere sotto il profilo della consapevole trattazione contemporanea di due distinti procedimento disciplinari per i medesimi fatti e violazione del divieto di bis in idem .

Il ricorrente sostiene che i fatti di cui alla sentenza n. 342/2019 del 15.02.2019 sono stati inseriti nel decreto di citazione a giudizio disciplinare ex abrupto et ex officio direttamente ed autonomamente da parte del CDD , dato che lo stesso Consiglio di disciplina aveva già in precedenza separato i fatti disciplinari scaturenti dalla sentenza n. 342/2019 [OSCURATO:PERSONA] dai fatti scaturenti dalla sentenza n. 353/2020 GUP di Messina .

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 56 l. n. 247/2012, nonché eccesso di potere e nullità della sentenza per omessa motivazione ; nonché violazione dell’art. 25, co. 1, d. lgs. n. 150/2022.

Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che la sentenza non ha reso motivazione in merito all’eccepita prescrizione dell’azione disciplinare.

Afferma, inoltre, che a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non avrebbe potuto assumere rilievo nel giudizio disciplinare.

Trattandosi, di norma avente oggettivo valore sostanziale , per il principio del “favor rei” avrebbe dovuto trovare applicazione anche ai fatti anteriori.

5. Con il quinto motivo denuncia eccesso di potere e violazione del diritto di difesa anche con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

Eccesso di potere sotto il profilo del rigetto delle istanze istruttorie e della esclusione dei consulenti tecnici di parte .

Il ricorrente sostiene che il negato accesso alle prove orali richieste aveva gravemente menomato il diritto di difesa dell’esponente, il quale, con le testimonianze articolate e i consulenti tecnici indicati (…) non voleva cambiare l’esito dei processi penali, ma deduceva di potere elidere, comunque decisivamente chiarire l’insussistenza dei profili disciplinari .

Ancor più grave appariva l’esclusa audizione dei consulenti tecnici, essenziali per il percorso di difesa e potevano tecnicamente documentare l’assoluta assenza di responsabilità dell’incolpato a valle di operazioni contabili e fatture reali e corrette .

6. Con il sesto motivo denuncia eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della sanzione, con omessa motivazione sulle pertinenti istanze e ragioni avanzate dalla difesa .

Il ricorrente sostiene che andava valutato il principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, nonché l’intervenuto riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 323 bis cod. pen.

Soggiunge, di poi, che il principio di proporzionalità implicava il rispetto di quello del “ne bis in idem”, che vieta il cumulo di sanzioni della medesima natura, valutate in chiave sostanziale e non formale .

7. Appare utile, in limine alla disamina dei singoli motivi, in larga parte strutturati in forma impropria, riprendere il condiviso ragionamento svolto di recente da questa Corte, la quale ha spiegato che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost. (Cass. Sez.

U. 31 luglio 2018, n. 20344, con riguardo alla identica previsione contenuta nell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933): vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione.

La relativa censura, come è noto, può riguardare solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Ciò significa che, come ebbero già a rilevare queste Sezioni Unite allorquando si occuparono dei limiti del sindacato di legittimità nel caso in cui fosse stato proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso la pronuncia di merito, «il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa»: sicché, «[i]n coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso; mentre al compito assegnato alla Corte di cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito» (Cass. Sez.

U.16 maggio 1992, n. 5888, in motivazione, pure richiamate dalle cit. Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054) (24285/2024, in motivazione).

8. Il primo, il quarto e il quinto motivo, fra loro correlati, sono infondati. 8.

1. La sentenza impugnata ha spiegato che il Consiglio di disciplina ha fatto luogo a un’autonoma valutazione dei fatti irrevocabilmente cristallizzati nella sentenza a pena patteggiata emessa dal GUP di Roma.

Fatti particolarmente gravi e tali da pregiudicare, in misura addirittura eclatante, il decoro e la dignità della professione forense.

Né assume rilievo la dedotta circostanza circa l’assenza di condanne penali per violazioni tributarie, essendo stati giudicati ampiamente sufficienti i fatti riportati dalla sentenza del GUP di Roma.

La sentenza a pena patteggiata del GUP di Messina, annullata dalla Cassazione, non è stata posta a base della decisione, oggetto del ricorso.

Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la sentenza impugnata compiutamente spiegato le ragioni per le quali andava condivisa la decisione del Consiglio di disciplina. 8.

2. Del pari, ragionevolmente motivata risulta la confermata irrilevanza delle richieste istruttorie, a fronte dell’accertamento svolto in sede penale (questa Corte ha più volte avuto modo di precisare non essere sindacabile il potere istruttorio del giudice disciplinare forense – S.U. n. 21948/2015 - ), che, come peraltro riconosce lo stesso ricorrente, non erano dirette a cambiare l’esito dei processi penali .

Non si vede, quindi, come le anzidetta prove avrebbero potuto elidere, comunque decisivamente chiarire l’insussistenza dei profili disciplinari ; né il Calafiore fornisce in proposito alcuna specifica argomentazione.

Proprio perché il pronunciamento disciplinare non attinge a informazioni probatorie diverse da quelle provenienti dal processo penale definito con la sentenza di patteggiamento non ha fondamento l’asserita violazione del diritto di difesa, correttamente esplicatosi in sede penale.

Sono state, quindi, correttamente giudicate prive di rilievo le richieste istruttorie, non dirette a negare i fatti addebitati in ambito penale. 8.

3. La denuncia di prescrizione dell’azione disciplinare è priva di fondamento, avendo questa Corte avuto già modo di condivisibilmente affermare che il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, quando essa si fondi su fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale (S.U. n. 26368/2024, in motivazione). 8.

4. L’art. 445, co. 1 bis c.p.p., introdotto art. 25, co. 1, lett. b) d.

Lgs. n. 150/2022, dispone: La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.

Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.

Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna .

L’anzidetto decreto legislativo è entrato in vigore il 30/12/2022, senza che sia stata approntata disciplina transitoria.

Non è dubbio che la norma, come già la sede di allocazione avverte, ha natura meramente processuale e che quindi è soggetta al principio generale della regola vigente al tempo dello svolgimento del modulo processuale sul quale si ripercuote e nel quale si inserisce (“tempus regit actum”).

Trattasi di una previsione posta a salvaguardia dell’ordine processuale e della prevedibilità delle relative regole, a loro volta incidenti sul diritto di difesa.

Solo un’espressa previsione normativa può assegnare, in tutto o in parte, anticipata applicazione alla nuova disciplina processuale, ipotesi questa non sussistente nel caso di specie.

Non ha pregio l’affermazione del ricorrente, il quale attribuisce alla novella oggettivo valore sostanziale .

Trattasi, per vero, di rilievo privo di specifica attitudine avversativa della regola: tutte le norme processuali sono strumentalmente dirette all’accertamento del diritto controverso.

Di talché non ha rilievo dirimente sostenere che la norma processuale in esame, a dispetto di tutte le altre, ha oggettivovalore sostanziale .

9. Il secondo e il terzo motivo, tra loro correlati, sono privi di fondamento.

In primo luogo, deve ribadirsi che il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale (cfr., più di recente, Cass., SU, 6 luglio 2021, n. 19030; Cass., SU., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., SU, 10 luglio 2017, n. 16993) (S.U. n. 29588/2022).

Di conseguenza, gli asseriti vizi procedimentali evidenziati non potrebbero giammai integrare nullità della sentenza.

Emblematicamente, sotto il vigore della vecchia legge professionale (ma la nuova disciplina non importa mutamento della conclusione), si è affermato che la mancata immediata comunicazione dell'apertura del procedimento all'interessato ed al P.M. secondo quanto prescritto dall'art. 47, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, non determina la nullità della conseguente delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma solo quella degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della predetta comunicazione (S.

U. 737, 19/01/2015, Rv. 633718 - 01) In ogni caso il ricorrente, al di là dell’assai generica doglianza di non avere potuto interloquire nella fase degli accertamenti preliminari del Consigliere relatore e di avere subito il pregiudizio derivante dalla duplicazione dell’azione disciplinare, in realtà insussistente alla luce della dichiarazione di preclusione per ne bis in idem della seconda azione, essendo prospetta che il capo d’incolpazione sarebbe stato definito in via autonoma dal Consiglio di disciplina.

Quest’ultima critica è priva di fondamento ove si consideri che spetta al Consiglio di disciplina la formulazione definitiva dell’incolpazione che perimetra le facoltà difensive del professionista e che il ricorrente ne ha avuto piena contezza ed ha esercitato con effettività il diritto di discolpa rispetto all’accusa a lui mossa mediante il deposito della lista testi davanti al Consiglio di disciplina.

Infine, la sentenza, con argomentazione immuneda vizi logici e giuridici ha spiegato che il Calafiore ha liberamente scelto di non essere audito dal Consiglio di disciplina, ha volontariamente omesso di presenziare alle varie adunanze e cosi rendendo obiettivamente impossibile il suo esame.

10. Il sesto motivo è privo di fondamento.

La circostanza che i fatti addebitati all’incolpato, costituendo ipotesi di reato, siano stati puniti dal giudice penale non determina una sorta di preclusione, o, se si vuole, il diritto a un più mite trattamento in sede disciplinare.

L’ambito penale e quello disciplinare sono distinti e sono posti a presidio di distinti beni giuridici, oltre ad assolvere a funzioni diverse (sull’autonomia delle due azioni cfr., ex multis, S.U. nn. 35462/2021, 9547/2021, 28176/2020, 2927/2017).

Di conseguenza, priva di pregio è l’invocazione di una sorta di ne bis in idem sanzionatorio derivante dalla pregressa applicazione della sanzione penale.

Quanto alla scelta della sanzione non può che ribadirsi quanto già più volte affermato da questo Collegio: al di fuori dall'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. Sez.

U. 31 luglio 2018, n. 20344, cit.) (S.U. n. 24285/2024; nello stesso senso, S.U. n. 24896/2020).

11. Rigettato il ricorso nel suo complesso, essendo rimasto intimato il competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Messina a pena patteggiata in continuazione era stata annullata dalla Corte di cassazione; - in relazione ai fatti addebitati con la sentenza del GUP di Roma l’azione disciplinare era prescritta; - la motivazione del C.N.F. era sorretta, pertanto, da un costrutto che non trovava riscontro negli atti. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 59 l. n. 247/2012, 111 e 24 Cost. , nonché nullità della sentenza per eccesso di potere per violazione del diritto di accesso agli atti e irregolare svolgimento del contraddittorio . Il ricorrente sostiene che nel procedimento svoltosi davanti al Consiglio di disciplina furono violati i suoi diritti di difesa per avere potuto accedere agli atti solo dopo l’avvio della fase del giudizio con la citazione; la tardiva conoscenza di taluni atti gli aveva recato pregiudizio: non aveva potuto eccepire la duplicazione dell’azione disciplinare, che aveva portato a una pronuncia di “ne bis in idem” del C.N.F.; non aveva potuto interloquire nella fase della formulazione dei capi d’incolpazione, né conoscere la proposta del Consigliere istruttore; non aveva potuto richiedere la riunione dei procedimenti; non aveva potuto interloquire in ordine all’attività istruttoria; non era stato audito, né poteva confondersi il diritto a partecipare alle udienze con quello ad essere ascoltato. 3. Con il terzo motivo si denuncia eccesso di potere sotto il profilo della consapevole trattazione contemporanea di due distinti procedimento disciplinari per i medesimi fatti e violazione del divieto di bis in idem . Il ricorrente sostiene che i fatti di cui alla sentenza n. 342/2019 del 15.02.2019 sono stati inseriti nel decreto di citazione a giudizio disciplinare ex abrupto et ex officio direttamente ed autonomamente da parte del CDD , dato che lo stesso Consiglio di disciplina aveva già in precedenza separato i fatti disciplinari scaturenti dalla sentenza n. 342/2019 [OSCURATO:PERSONA] dai fatti scaturenti dalla sentenza n. 353/2020 GUP di Messina . 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 56 l. n. 247/2012, nonché eccesso di potere e nullità della sentenza per omessa motivazione ; nonché violazione dell’art. 25, co. 1, d. lgs. n. 150/2022. Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che la sentenza non ha reso motivazione in merito all’eccepita prescrizione dell’azione disciplinare. Afferma, inoltre, che a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non avrebbe potuto assumere rilievo nel giudizio disciplinare. Trattandosi, di norma avente oggettivo valore sostanziale , per il principio del “favor rei” avrebbe dovuto trovare applicazione anche ai fatti anteriori. 5. Con il quinto motivo denuncia eccesso di potere e violazione del diritto di difesa anche con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo del rigetto delle istanze istruttorie e della esclusione dei consulenti tecnici di parte . Il ricorrente sostiene che il negato accesso alle prove orali richieste aveva gravemente menomato il diritto di difesa dell’esponente, il quale, con le testimonianze articolate e i consulenti tecnici indicati (…) non voleva cambiare l’esito dei processi penali, ma deduceva di potere elidere, comunque decisivamente chiarire l’insussistenza dei profili disciplinari . Ancor più grave appariva l’esclusa audizione dei consulenti tecnici, essenziali per il percorso di difesa e potevano tecnicamente documentare l’assoluta assenza di responsabilità dell’incolpato a valle di operazioni contabili e fatture reali e corrette . 6. Con il sesto motivo denuncia eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della sanzione, con omessa motivazione sulle pertinenti istanze e ragioni avanzate dalla difesa . Il ricorrente sostiene che andava valutato il principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, nonché l’intervenuto riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 323 bis cod. pen. Soggiunge, di poi, che il principio di proporzionalità implicava il rispetto di quello del “ne bis in idem”, che vieta il cumulo di sanzioni della medesima natura, valutate in chiave sostanziale e non formale . 7. Appare utile, in limine alla disamina dei singoli motivi, in larga parte strutturati in forma impropria, riprendere il condiviso ragionamento svolto di recente da questa Corte, la quale ha spiegato che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost. (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, con riguardo alla identica previsione contenuta nell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933): vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione. La relativa censura, come è noto, può riguardare solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ciò significa che, come ebbero già a rilevare queste Sezioni Unite allorquando si occuparono dei limiti del sindacato di legittimità nel caso in cui fosse stato proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso la pronuncia di merito, «il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa»: sicché, «[i]n coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco, il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso; mentre al compito assegnato alla Corte di cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito» (Cass. Sez. U.16 maggio 1992, n. 5888, in motivazione, pure richiamate dalle cit. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054) (24285/2024, in motivazione). 8. Il primo, il quarto e il quinto motivo, fra loro correlati, sono infondati. 8. 1. La sentenza impugnata ha spiegato che il Consiglio di disciplina ha fatto luogo a un’autonoma valutazione dei fatti irrevocabilmente cristallizzati nella sentenza a pena patteggiata emessa dal GUP di Roma. Fatti particolarmente gravi e tali da pregiudicare, in misura addirittura eclatante, il decoro e la dignità della professione forense. Né assume rilievo la dedotta circostanza circa l’assenza di condanne penali per violazioni tributarie, essendo stati giudicati ampiamente sufficienti i fatti riportati dalla sentenza del GUP di Roma. La sentenza a pena patteggiata del GUP di Messina, annullata dalla Cassazione, non è stata posta a base della decisione, oggetto del ricorso. Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la sentenza impugnata compiutamente spiegato le ragioni per le quali andava condivisa la decisione del Consiglio di disciplina. 8. 2. Del pari, ragionevolmente motivata risulta la confermata irrilevanza delle richieste istruttorie, a fronte dell’accertamento svolto in sede penale (questa Corte ha più volte avuto modo di precisare non essere sindacabile il potere istruttorio del giudice disciplinare forense – S.U. n. 21948/2015 - ), che, come peraltro riconosce lo stesso ricorrente, non erano dirette a cambiare l’esito dei processi penali . Non si vede, quindi, come le anzidetta prove avrebbero potuto elidere, comunque decisivamente chiarire l’insussistenza dei profili disciplinari ; né il Calafiore fornisce in proposito alcuna specifica argomentazione. Proprio perché il pronunciamento disciplinare non attinge a informazioni probatorie diverse da quelle provenienti dal processo penale definito con la sentenza di patteggiamento non ha fondamento l’asserita violazione del diritto di difesa, correttamente esplicatosi in sede penale. Sono state, quindi, correttamente giudicate prive di rilievo le richieste istruttorie, non dirette a negare i fatti addebitati in ambito penale. 8. 3. La denuncia di prescrizione dell’azione disciplinare è priva di fondamento, avendo questa Corte avuto già modo di condivisibilmente affermare che il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, quando essa si fondi su fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale (S.U. n. 26368/2024, in motivazione). 8. 4. L’art. 445, co. 1 bis c.p.p., introdotto art. 25, co. 1, lett. b) d. Lgs. n. 150/2022, dispone: La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna . L’anzidetto decreto legislativo è entrato in vigore il 30/12/2022, senza che sia stata approntata disciplina transitoria. Non è dubbio che la norma, come già la sede di allocazione avverte, ha natura meramente processuale e che quindi è soggetta al principio generale della regola vigente al tempo dello svolgimento del modulo processuale sul quale si ripercuote e nel quale si inserisce (“tempus regit actum”). Trattasi di una previsione posta a salvaguardia dell’ordine processuale e della prevedibilità delle relative regole, a loro volta incidenti sul diritto di difesa. Solo un’espressa previsione normativa può assegnare, in tutto o in parte, anticipata applicazione alla nuova disciplina processuale, ipotesi questa non sussistente nel caso di specie. Non ha pregio l’affermazione del ricorrente, il quale attribuisce alla novella oggettivo valore sostanziale . Trattasi, per vero, di rilievo privo di specifica attitudine avversativa della regola: tutte le norme processuali sono strumentalmente dirette all’accertamento del diritto controverso. Di talché non ha rilievo dirimente sostenere che la norma processuale in esame, a dispetto di tutte le altre, ha oggettivovalore sostanziale . 9. Il secondo e il terzo motivo, tra loro correlati, sono privi di fondamento. In primo luogo, deve ribadirsi che il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale (cfr., più di recente, Cass., SU, 6 luglio 2021, n. 19030; Cass., SU., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., SU, 10 luglio 2017, n. 16993) (S.U. n. 29588/2022). Di conseguenza, gli asseriti vizi procedimentali evidenziati non potrebbero giammai integrare nullità della sentenza. Emblematicamente, sotto il vigore della vecchia legge professionale (ma la nuova disciplina non importa mutamento della conclusione), si è affermato che la mancata immediata comunicazione dell'apertura del procedimento all'interessato ed al P.M. secondo quanto prescritto dall'art. 47, primo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, non determina la nullità della conseguente delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma solo quella degli atti di istruzione eventualmente compiuti prima della predetta comunicazione (S. U. 737, 19/01/2015, Rv. 633718 - 01) In ogni caso il ricorrente, al di là dell’assai generica doglianza di non avere potuto interloquire nella fase degli accertamenti preliminari del Consigliere relatore e di avere subito il pregiudizio derivante dalla duplicazione dell’azione disciplinare, in realtà insussistente alla luce della dichiarazione di preclusione per ne bis in idem della seconda azione, essendo prospetta che il capo d’incolpazione sarebbe stato definito in via autonoma dal Consiglio di disciplina. Quest’ultima critica è priva di fondamento ove si consideri che spetta al Consiglio di disciplina la formulazione definitiva dell’incolpazione che perimetra le facoltà difensive del professionista e che il ricorrente ne ha avuto piena contezza ed ha esercitato con effettività il diritto di discolpa rispetto all’accusa a lui mossa mediante il deposito della lista testi davanti al Consiglio di disciplina. Infine, la sentenza, con argomentazione immuneda vizi logici e giuridici ha spiegato che il Calafiore ha liberamente scelto di non essere audito dal Consiglio di disciplina, ha volontariamente omesso di presenziare alle varie adunanze e cosi rendendo obiettivamente impossibile il suo esame. 10. Il sesto motivo è privo di fondamento. La circostanza che i fatti addebitati all’incolpato, costituendo ipotesi di reato, siano stati puniti dal giudice penale non determina una sorta di preclusione, o, se si vuole, il diritto a un più mite trattamento in sede disciplinare. L’ambito penale e quello disciplinare sono distinti e sono posti a presidio di distinti beni giuridici, oltre ad assolvere a funzioni diverse (sull’autonomia delle due azioni cfr., ex multis, S.U. nn. 35462/2021, 9547/2021, 28176/2020, 2927/2017). Di conseguenza, priva di pregio è l’invocazione di una sorta di ne bis in idem sanzionatorio derivante dalla pregressa applicazione della sanzione penale. Quanto alla scelta della sanzione non può che ribadirsi quanto già più volte affermato da questo Collegio: al di fuori dall'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, cit.) (S.U. n. 24285/2024; nello stesso senso, S.U. n. 24896/2020). 11. Rigettato il ricorso nel suo complesso, essendo rimasto intimato il competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, non vi è luogo a statuizione sulle spese. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si
Sentenza Cassazione n. 06548/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris