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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13635/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22378/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 1 -ricorrente - contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Cosenza, via [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 768 /20 20 , depositata il 10 giugno2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:cessione di crediti di azienda bancaria in blocco [OSCURATO:PERSONA]: - la Edil G a l ven s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 10 giugno 2020, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima con riferimento alle domand e di accertamento della nullità di alcun e clausole di un contratto di conto corrente affidato e di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione di tali clausole; -la sentenza impugnata ha dato atto che il Tribunale di Cosenza aveva parzialmente accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e condannando la banca alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro 8.967,21, oltre interessi legali; - ha, quindi, accolto il gravame interposto dalla banca in ragione del fatto che il rapporto bancario dedotto in giudizio era stato ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 58 t.u.b.; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 t.u.b., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’atto di cessione intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., avente a oggetto (anche) il credito controverso , fosse riconducibile a una cessione di ramodi azienda o di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie di cui al predetto art. 58; - sostiene, in proposito, che si era in presenza di una mera cessione del credito, essendo stati ceduti in blocco solo crediti e non anche passivitàed essendo estraneo alla cessione il rapporto giuridico da cui il credito aveva avuto origine;-il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; -la Corte di appello ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. pro solutoe in blocco, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., una serie di rapporti giuridici, tra cui figurava anche quello intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - orbene, si osserva che l’art. 58 t.u.b. si riferisce alla cessione a banche di aziende, di rami d'azienda e di beni , nonché di « rapporti giuridici individuabili in blocco», espressione idonea a includere anche la mera cessione di crediti, costituendo espressione di un rapporto giuridico; - non può, dunque, seguirsi la tesi interpretativa della ricorrente secondo cui la fattispecie in esame, nel far rifermento alla cessione in blocco di rapporti obbligatori , presuppone che tale cessione sia caratterizzata dal fatto di avere quale oggetto , al tempo stesso, sia posizioni creditorie, sia posizioni debitorie; - nella parte, poi, in cui fa valere l’ estraneità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla cessione intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., la doglianza non si confronta con l’accertamento effettuato dalla Corte di appello, la quale ha puntualmente accertato l’inclusione di tale rapporto tra quelli interessati dalla cessione; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22378/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 1 -ricorrente - contro Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Cosenza, via [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 768 /20 20 , depositata il 10 giugno2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:cessione di crediti di azienda bancaria in blocco [OSCURATO:PERSONA]: - la Edil G a l ven s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 10 giugno 2020, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima con riferimento alle domand e di accertamento della nullità di alcun e clausole di un contratto di conto corrente affidato e di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione di tali clausole; -la sentenza impugnata ha dato atto che il Tribunale di Cosenza aveva parzialmente accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e condannando la banca alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro 8.967,21, oltre interessi legali; - ha, quindi, accolto il gravame interposto dalla banca in ragione del fatto che il rapporto bancario dedotto in giudizio era stato ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 58 t.u.b.; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 t.u.b., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’atto di cessione intervenuto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., avente a oggetto (anche) il credito controverso , fosse riconducibile a una cessione di ramodi azienda o di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie di cui al predetto art. 58; - sostiene, in proposito, che si era in presenza di una mera cessione del credito, essendo stati ceduti in blocco solo crediti e non anche passivitàed essendo estraneo alla cessione il rapporto giuridico da cui il credito aveva avuto origine;-il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; -la Corte di appello ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. pro solutoe in blocco, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., una serie di rapporti giuridici, tra cui figurava anche quello intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - orbene, si osserva che l’art. 58 t.u.b. si riferisce alla cessione a banche di aziende, di rami d'azienda e di beni , nonché di « rapporti giuridici individuabili in blocco», espressione idonea a includere anche la mera cessione di crediti, costituendo espressione di un rapporto giuridico; - non può, dunque, seguirsi la tesi interpretativa della ricorrente secondo cui la fattispecie in esame, nel far rifermento alla cessione in blocco di rapporti obbligatori , presuppone che tale cessione sia caratterizzata dal fatto di avere quale oggetto , al tempo stesso, sia posizioni creditorie, sia posizioni debitorie; - nella parte, poi, in cui fa valere l’ estraneità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla cessione intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]., la doglianza non si confronta con l’accertamento effettuato dalla Corte di appello, la quale ha puntualmente accertato l’inclusione di tale rapporto tra quelli interessati dalla cessione; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 1
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