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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22793/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Teramo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7, cod. pen.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., oltre che di una consulenza tecnica di parte; violazione di legge per non essere stata fornita adeguata motivazione circa la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come essa non rientri tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2.2. Del pari inammissibile è la seconda doglianza, considerato che essa non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi sei, debitamente valorizzando aspetti quali la dinamica del sinistro e il grado di colpa imputabile al prevenuto (cfr. p. 1 della sentenza impugnata).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Teramo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 7, cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., oltre che di una consulenza tecnica di parte; violazione di legge per non essere stata fornita adeguata motivazione circa la disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come essa non rientri tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2.2. Del pari inammissibile è la seconda doglianza, considerato che essa non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi sei, debitamente valorizzando aspetti quali la dinamica del sinistro e il grado di colpa imputabile al prevenuto (cfr. p. 1 della sentenza impugnata). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 22793/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris