CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE AIPPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui si duole dell'eccessività della pena inflitta al ricorrente, oltre che replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); che, nella parte in cui censura la mancata esclusione della contestata recidiva, prospetta questione non consentita in questa sede in quanto inedita, posto che, sia dall'atto di gravame depositato presso il Tribunale di Lodi in data 29 aprile 2022, che dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; che, nella parte in cui contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, è generico, perché nulla adduce a sostegno della formulata censura, ed è, comunque, articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto di come l'appellante non avesse indicato alcun elemento atto a giustificare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti ritenute sussistenti; attenuanti genericamente riconosciute dal giudice di primo grado nonostante le plurime condanne che l'imputato aveva riportato nel corso degli anni anche per reati contro il patrimonio); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrr issibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]