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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41755/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e di PELUSO Cosima per il reato continuato, in concorso, di lesioni aggravate e di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro comuni difensori, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che, il proposto motivo, che contesta la completezza e la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa senza alcuna considerazione della dinamica familiare conflittuale in cui la vicenda era maturata e delle lesioni riportate dalla stessa Peluso, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi alla pagina 4) della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il iPes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e di PELUSO Cosima per il reato continuato, in concorso, di lesioni aggravate e di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro comuni difensori, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che, il proposto motivo, che contesta la completezza e la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, in quanto fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa senza alcuna considerazione della dinamica familiare conflittuale in cui la vicenda era maturata e delle lesioni riportate dalla stessa Peluso, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi alla pagina 4) della sentenza impugnata]; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il iPes
Sentenza Cassazione n. 41755/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris