CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20940/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dendo l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sost. avv. [OSCURATO:PERSONA] che insistono nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respintol’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nelresto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la qualeera stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia incarcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 (capi 15 e 62), in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi dicolpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori difiducia dell’indagato e ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 15). La piattaforma indiziaria in relazione al capo 15), conriferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe del tutto insufficiente e ilragionamento proposto nell'ordinanza del tutto illogico atteso che il fotogramma 126non consentirebbe di individuare con certezza né il prevenuto, né la borsa a cui si fariferimento, né tantomeno alla sostanza stupefacente, così come priva di rilevanzaindiziaria sarebbe la conversazione n. 1289.2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 62). Allo stesso modo i profili di illogicità della motivazionesarebbero sussistenti anche con riguardo alla provvista indiziaria del capo 62) attesala neutralità dei fotogrammi attestanti gli ingressi del ricorrente nell’abitazione delManni [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza di riscontri oggettivi per pervenire a ritenere che l’oggettodella conversazione intercorsa tra i presenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fosse appuntolo stupefacente.2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 inrelazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziocriminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nel paradigmanormativo di cui all’art. 74 cit., in ragione della circostanza che il medesimo nonaveva mai avuto contatti con il [OSCURATO:PERSONA], e il gruppo a lui riferibile, oltre al limitato arcodi tempo in cui avrebbe collaborato dal 14 al 22 agosto 2022.2.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 274, cod.proc.pen. difetto di motivazione in punto esistenza,3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere unadiversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni delladecisione.A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernential profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non siconfrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata inpunto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una miratarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria,omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentementeinammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.243838).Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione inrelazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi due motivi di ricorso) e inrelazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione finalizzata al narcotraffico(terzo motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendioprobatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confrontacon la decisione impugnata.Al contrario, l’ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza genetica dellamisura cautelare, in punto gravità indiziaria della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reatoassociativo e ai reati fine, con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata adoggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.2. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati fine, ilTribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato, con motivazionescevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provata,seppure in termini di elevata probabilità, la detenzione a fini di spaccio dellostupefacente (“una palla da dieci”, “due palle da cinque”, “ i due e mezzo” e “isettanta”), che [OSCURATO:PERSONA] cedeva al [OSCURATO:PERSONA] per la successiva cessione terzi sullascorta della attività captiva che era riscontrata dalle videoriprese eseguite dinanziall'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che, in data 14 agosto 2022, ritraevano il [OSCURATO:PERSONA] giungerepresso detta abitazione uscendone poco dopo con una borsa contenente lostupefacente. Peraltro, l'ordinanza impugnata, a pagina 6, rileva come la stessadifesa non contesta, anzi ammette la cessione di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favoredi [OSCURATO:PERSONA], a fini di un successivo spazio come desunto dalla memoria difensiva.Evidenzia, infine, l'ordinanza impugnata il tenore delle attività di intercettazioneunivoco, nel riferimento ai quantitativi di droga che venivano confezionati in palle edestinati ad essere successivamente suddivise per la vendita al dettaglio. Anche perquanto riguarda la gravità indiziaria in relazione al capo 62) l'ordinanza impugnatarileva come questa si ricavi dagli esiti dell'attività intercettativa all'internodell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evince con chiarezza che il [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA], che ivi confezionavano lo stupefacente, lo consegnavano alParigi che a sua volta riferisce a costoro di “doverne dare 10” a un suo acquirente.3. Quanto alla gravità indiziaria in punto partecipazione all’associazione deditaal narcotraffico, secondo la contestazione provvisoriamente elevata nei confronti delParigi quale soggetto dedito alle consegne e cessioni di quantitativi di droga nonminimi, come attestato dalle circostanze del suo arresto in data 30/09/2025allorquando veniva trovato in possesso di grammi 950 di cocaina, Kg. 11,570 dimarijuana e Kg. 6,780 di hashish, l’ordinanza impugnata contiene una adeguata econgrua motivazione, ancora una volta, ancorata sulle risultanze delle intercettazioniche restituivano la piena consapevolezza da parte dell’indagato di essere inserito inuna struttura complessa, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], essendo inserito nelsottogruppo del [OSCURATO:PERSONA] e che, stante lo stretto rapporto famigliare con il [OSCURATO:PERSONA], eraconsapevole, in uno con quanto intercettato, che la droga provenisse dal [OSCURATO:PERSONA] ilquale riforniva anche altro componente del sottogruppo. Evidenzia, ancora,l’ordinanza impugnata, a qualificare l’apporto consapevole nel sodalizio, lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente a disposizione anche per attività estraneealla cessione di droga, ma essenziali per la stessa vita dell’associazione. Emblematicodella messa a disposizione quanto accaduto il 22/09/2022, allorchè il [OSCURATO:PERSONA] siaccorgeva dell’assenza della droga nel nascondiglio in campagna e, avvisato il [OSCURATO:PERSONA],convocava il [OSCURATO:PERSONA] che si metteva alla ricerca dello stupefacente, non essendo costoroconsapevoli che lo stupefacente era stato prelevato dalla polizia giudiziaria. Edancora, in data 4 marzo 2023, veniva registrata una rilevante conversazione dallaquale emergeva che il [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'arresto dello [OSCURATO:PERSONA], contattato dalManni si attivava al fine di “portare in salvo” la sostanza stupefacente cosìcontribuendo all'attività e alle finalità dell'associazione (cfr. pag. 9).Infine, il criterio temporale che, secondo la tesi difensiva, dovrebbe condurre aduna diversa qualificazione della condotta del ricorrente secondo il paradigma di cuiagli artt. 110, 81 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non vaconfuso con la durata delle investigazioni e intercettazioni (2022-2023) a fronte diuna contestazione “aperta” e, quanto al caso in esame, non va sottaciuta lacircostanza che all’atto dell’esecuzione della misura cautelare il 30/’9/2025, il Parigiè stato trovato in possesso di grammi 950 di cocaina, Kg. 11,570 di marijuana e Kg.6,780 di hashish, segno del perdurante inserimento e permanenza nell’associazionededita al narcotraffico.4. A fronte di siffatta motivazione il ricorrente non si confronta compiutamentelimitandosi a contestare in modo parziale e atomistico gli elementi indiziari e arichiedere una rilettura delle conversazioni intercettateIn definitiva la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, sisottrae al sindacato di legittimità.La decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questaSuprema Corte in subiecta materia.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figuradell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una strutturapermanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compitiassunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminatadi delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico didroga.La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può esseredata anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continuitra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche,le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le formeorganizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gliassociati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le lorospecifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, Rv. 218731).[OSCURATO:PERSONA] mostra di aderire pienamente al sodalizio: non è solo il soggettodeputato alle consegne, ma è persona di fiducia che interviene nei momenti criticidell’associazione come documentato negli episodi sopra descritti che dimostrano laadesione e l’affectio societatis del prevenuto.5. Infine, quanto al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, individuatenel pericolo di recidiva l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivoche lamenta una insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolodi recidiva, è pienamente argomentata, avendolo ancorato il menzionato pericolo,ritenuto concreto ed attuale, all’inserimento stabile del predetto nel contestoassociativo ricoperto dal medesimo all’interno di questo, in un contesto, non sidimentichi, di presunzione relativa, di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. diadeguatezza della misura non superata da elementi di segno contrario neppureallegati dalla difesa.Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza diapplicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all’art.416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo, risultando quindi inapplicabile la regola diesperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, indifetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento delgruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del11/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula pur sempre l’allegazione di elementiconcreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, non sono neppureallegati essendo del tutto neutra l’allegazione della risalenza dei fatti (al 2022) in uncontesto come quello in esame, di tendenziale stabilità del vincolo associativo e dellaprova della permanenza dello stesso come attestato dal rinvenimento di quantitatividi droga all’atto del suo arresto (cfr. pag. 10).6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000,n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen..Così deciso il 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuela [OSCURATO:PERSONA]