CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze harideterminato la pena irrogata all’imputato a fronte di annullamento senza rinviodisposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza del 20 luglio2021, limitatamente ai reati di cui ai capi c) (detenzione di arma comune dasparo) e), h), i), j), per aver riscontrato l’estinzione di alcuni reati satellite perintervenuta prescrizione, con conseguente rinvio disposto limitatamente altrattamento sanzionatorio, così giungendo – per i reati di cui ai capi a), c) –limitatamente alla detenzione e porto di armi da guerra, d), f) e g), alla pena dianni sette mesi nove di reclusione ed euro 1.080 di multa, con conferma nelresto della sentenza della Corte di appello del 2020 n. 547.[OSCURATO:PERSONA] che la sentenza rescindente è intervenuta a seguito di unprecedente giudizio di appello disposto a seguito di annullamento con rinviopronunciato con sentenza della sezione Prima penale di questa Corte (Sez. 1, n.34346 del 2018) con il quale era stata pronunciata l’assoluzione dell’imputato dalreato ascrittogli al capo b) e rideterminato nei suoi confronti la pena finale per irestanti capi, concesse le circostanze generiche equivalenti e la circostanza di cuiall’art. 114 cod. pen.Rilevato che, avverso la sentenza, è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a un unico motivo (mancanza di motivazione in relazioneall’entità della pena irrogata in aumento ex art. 81 comma secondo cod. pen.) eche si tratta di censura inammissibile perché non specifica e perché, comunque,dalla lettura complessiva del provvedimento impugnato non si evince ildenunciato difetto di motivazione.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello ha preso in considerazione lapena base per il reato reputato più grave di cui al capo a) – non attinto in alcunaparte dalla sentenza rescindente – e ha espunto dal complessivo aumento dipena per i reati satellite, quelli che erano già stati indicati per i medesimi reatidalla sentenza di appello oggetto di parziale annullamento senza rinvio perintervenuta prescrizione.Rilevato che, a fronte di tale operazione, il ricorso non è specifico perchénulla indica, in modo puntuale, per illustrare le ragioni della dedotta iniquità degliaumenti, tenuto conto che questi sono singolarmente contenuti (si va da 15giorni a cinque mesi di pena detentiva) e che uno dei reati satellite è una rapina,un altro è un incendio e gli altri sono delitti di ricettazione e porto e detenzionedi armi da guerra, dunque, fatti intrinsecamente significativi, in base aiparametri di cui all’art. 133 cod. pen.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]