CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46499/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Cuneo, in data 16 gennaio 2017, nei confronti dell'imputato, in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 624-bis cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia, determinata riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena, non avendo le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. operato nella massima estensione della riduzione di un terzo della pena irrogata, pur considerata la confessione resa dall'imputato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le statuizioni relative alla misura della pena irrogata, non operando le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta motivata dalla Corte territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. La sentenza impugnata, infatti, evidenzia che l'imputato risulta gravato da sei precedenti, così operando un giudizio di disvalore sulla personalità dello stesso e sulla sua capacità a delinquere, incensurabile in questa sede. La censura sfugge, dunque, al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Del reato, la pronuncia è in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare, necessariamente, gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez.7, ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]