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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 22024/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 28/04/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 28 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 dicembre 2020 del Tribunale di Avellino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, con evasione delle imposte dirette e dell'IVA.

2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione.

Espone che aveva ricevuto un avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi; che l'accertamento non era stato eseguito dal personale dell'Agenzia delle Entrate bensì dai funzionari dell'Agenzia delle dogane, i quali si erano limitati al controllo dei dati rilevati al sistema Index sugli acquisti e sulle vendite intracomunitarie senza tener conto dei costi sostenuti dalla società; che i Giudici non avevano valutato la consulenza di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Contesta, in definitiva, l'utilizzazione dell'accertamento induttivo e l'omessa valutazione della consulenza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nell'anno 2012, l'imputato ha evaso l'IRPEF relativa alla quota di partecipazione al supermercato nella misura del 50% per euro

154.105. Tale importo è stato calcolato dagli Uffici tributari sulla base dei dati acquisiti da banche dati.

Più in dettaglio, il Tribunale ha accertato che il reddito evaso dalla società è stato pari a 2.136.811 euro, per acquisti intracomunitari pari a euro 1.393.956, su cui è stato calcolato un ricarico del 20%, nonché per vendite di beni, ulteriori rispetto a quelli indicati, pari a euro

464.064. Nell'atto di appello, l'imputato ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire documenti e sentire i testi per un maggiore approfondimento (primo motivo), l'assoluzione con la formula più piena (secondo motivo), in via gradata l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (terzo motivo), la riduzione della pena con concessione di ogni possibile attenuante e beneficio di legge nonché l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo).

Con specifico riferimento all'accertamento di responsabilità, con il secondo e con il terzo motivo, ha negato l'omesso versamento di imposte e ha contestato l'accertamento presuntivo, escludendo il dolo.

Nel ricorso per cassazione, l'imputato ha inammissibilmente introdotto degli elementi fattuali non sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

Ha evidenziato infatti che era stato attinto da un avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi da partecipazione sebbene il funzionario sentito in dibattimento avesse riferito che la dichiarazione era stata presentata a zero; che l'Agenzia delle Entrate aveva acriticamente recepito gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Dogane; che i Giudici non avevano tenuto conto della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "le vendite non erano state sottratte ai ricavi induttivamente accertati, bensì sommate, così giungendo ad una alterata ed irragionevole quantificazione del ricalcolo".

Ha quindi censurato la decisione della Corte territoriale che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale, senza distinguere tra l'inutilizzabilità dell'accertamento presuntivo e quello della valutazione della prova atipica costituita dalle presunzioni tributarie.

Nella "breve memoria" presentata per l'udienza del 3 aprile 2024, ha ulteriormente evidenziato che la dichiarazione era stata presentata, per cui non ricorreva l'elemento soggettivo, e ha ribadito che la Corte territoriale non aveva effettuato un'autonoma valutazione delle risultanze dell'accertamento induttivo e del materiale probatorio acquisiti né aveva correttamente valutato le specifiche allegazioni difensive in punto di ricostruzione dei ricavi.

A ben vedere, sia il ricorso per cassazione che la memoria, da un lato, ribadiscono il tema difensivo principale, cioè l'insufficienza dell'accertamento presuntivo a fondare la responsabilità penale, dall'altro, introducono un elemento di fatto nuovo, cioè la consulenza di parte, e un elemento di giudizio nuovo come la differenza tra l'omessa presentazione della dichiarazione e l'infedele dichiarazione.

Il perimetro di decisione della Corte di cassazione è costituito dai vizi della sentenza di secondo grado nei limiti di quello che è stato devoluto.

Quindi, non si può tener conto della consulenza, che il ricorrente ha dichiarato di aver inutilmente prodotto in Tribunale, ma il cui omesso esame non è stato censurato in appello, con rinuncia implicita a tale eccezione non recuperabile nel grado di legittimità.

E non si può neanche tener conto dell'eccezione relativa alla differenza tra omessa presentazione della dichiarazione e dichiarazione infedele, che si fonderebbe su un travisamento della prova da parte del Tribunale, neppure lamentato con i motivi di appello dove non si nega l'omessa presentazione della dichiarazione benà l'omesso versamento delle imposte.

La distinzione tra l'omessa dichiarazione, che integra il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e la dichiarazione infedele, tra cui quella "a zero", che integra il reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta sviscerata da questa Sezione con sentenza n. 5141 del 22/12/2021, dep. 2022, Barbato, Rv. 282832-01 le cui rigorose conclusioni vanno qui ribadite.

Tuttavia, va evidenziato che il Tribunale, pur recependo l'indicazione del funzionario secondo cui l'imputato aveva presentato una dichiarazione "a zero", ha ritenuto corretta la contestazione dell'Accusa in termini di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 secondo l'indicazione dell'avviso di accertamento.

Tale ricostruzione non è stata confutata dal ricorrente che, invero, si è limitato a lamentare l'insufficienza probatoria dell'accertamento presuntivo, anche sotto il profilo psicologico.

Pertanto, la Corte territoriale non ha esaminato il tema, sotto il diverso punto di vista prospettato nel ricorso per cassazione e nella memoria.

Ma non è possibile un recupero dell'esame del fatto in sede di legittimità, essendo limitata la cognizione del giudice alla sola sufficienza dell'accertamento tributario a fondare l'accertamento penale.Rispetto a tale prospettazione va osservato che l'Agenzia delle Dogane prima e l'Agenzia delle Entrate poi hanno accertato che il [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ha effettuato acquisti intracomunitari per euro 1.393.956, nonché vendite di beni ulteriori rispetto a quelli indicati per euro

464.064. Tali dati, che non appaiono essere presuntivi, non sono stati contestati dal ricorrente.

Sul volume di acquisti gli Uffici hanno applicato un ricarico del 20%, che è l'indice di ricarico sui prodotti alimentari previsto dagli Studi di settore.

Anche tale dato non è stato specificamente contestato dal ricorrente.

A differenza di quanto genericamente argomentato, la giurisprudenza di legittimità ha in plurime occasioni chiarito che in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 — 01).

Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno dimostrato di condividere l'operato degli Uffici tributari e hanno motivatamente validato l'accertamento tributario.

Per contro, l'imputato non ha offerto elementi di giudizio idonei a ribaltare la ricostruzione in fatto né, va aggiunto, ha mai allegato di aver impugnato l'avviso di accertamento innanzi al giudice tributario.

La censura in ordine all'elemento psicologico è di mero stile, collegata sempre al motivo sull'accertamento presuntivo.

La Corte territoriale ha desunto il dolo specifico dall'evasione totale di un'imposta di rilevante importo.

La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo di evasione, che è integrato già nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578- 01), può desumersi anche dall'entità dell'importo sottratto all'Erario (Sez. 3, n. 18936 del 19/10/2016, V., Rv. 267022-01) nonché da comportamenti successivi, quali il perdurante inadempimento (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966-01 e n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221-01) che pure ricorre nella specie.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 28/04/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 28 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 17 dicembre 2020 del Tribunale di Avellino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, con evasione delle imposte dirette e dell'IVA. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione. Espone che aveva ricevuto un avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi; che l'accertamento non era stato eseguito dal personale dell'Agenzia delle Entrate bensì dai funzionari dell'Agenzia delle dogane, i quali si erano limitati al controllo dei dati rilevati al sistema Index sugli acquisti e sulle vendite intracomunitarie senza tener conto dei costi sostenuti dalla società; che i Giudici non avevano valutato la consulenza di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Contesta, in definitiva, l'utilizzazione dell'accertamento induttivo e l'omessa valutazione della consulenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nell'anno 2012, l'imputato ha evaso l'IRPEF relativa alla quota di partecipazione al supermercato nella misura del 50% per euro 154.105. Tale importo è stato calcolato dagli Uffici tributari sulla base dei dati acquisiti da banche dati. Più in dettaglio, il Tribunale ha accertato che il reddito evaso dalla società è stato pari a 2.136.811 euro, per acquisti intracomunitari pari a euro 1.393.956, su cui è stato calcolato un ricarico del 20%, nonché per vendite di beni, ulteriori rispetto a quelli indicati, pari a euro 464.064. Nell'atto di appello, l'imputato ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire documenti e sentire i testi per un maggiore approfondimento (primo motivo), l'assoluzione con la formula più piena (secondo motivo), in via gradata l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (terzo motivo), la riduzione della pena con concessione di ogni possibile attenuante e beneficio di legge nonché l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo). Con specifico riferimento all'accertamento di responsabilità, con il secondo e con il terzo motivo, ha negato l'omesso versamento di imposte e ha contestato l'accertamento presuntivo, escludendo il dolo. Nel ricorso per cassazione, l'imputato ha inammissibilmente introdotto degli elementi fattuali non sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. Ha evidenziato infatti che era stato attinto da un avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi da partecipazione sebbene il funzionario sentito in dibattimento avesse riferito che la dichiarazione era stata presentata a zero; che l'Agenzia delle Entrate aveva acriticamente recepito gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Dogane; che i Giudici non avevano tenuto conto della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "le vendite non erano state sottratte ai ricavi induttivamente accertati, bensì sommate, così giungendo ad una alterata ed irragionevole quantificazione del ricalcolo". Ha quindi censurato la decisione della Corte territoriale che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale, senza distinguere tra l'inutilizzabilità dell'accertamento presuntivo e quello della valutazione della prova atipica costituita dalle presunzioni tributarie. Nella "breve memoria" presentata per l'udienza del 3 aprile 2024, ha ulteriormente evidenziato che la dichiarazione era stata presentata, per cui non ricorreva l'elemento soggettivo, e ha ribadito che la Corte territoriale non aveva effettuato un'autonoma valutazione delle risultanze dell'accertamento induttivo e del materiale probatorio acquisiti né aveva correttamente valutato le specifiche allegazioni difensive in punto di ricostruzione dei ricavi. A ben vedere, sia il ricorso per cassazione che la memoria, da un lato, ribadiscono il tema difensivo principale, cioè l'insufficienza dell'accertamento presuntivo a fondare la responsabilità penale, dall'altro, introducono un elemento di fatto nuovo, cioè la consulenza di parte, e un elemento di giudizio nuovo come la differenza tra l'omessa presentazione della dichiarazione e l'infedele dichiarazione. Il perimetro di decisione della Corte di cassazione è costituito dai vizi della sentenza di secondo grado nei limiti di quello che è stato devoluto. Quindi, non si può tener conto della consulenza, che il ricorrente ha dichiarato di aver inutilmente prodotto in Tribunale, ma il cui omesso esame non è stato censurato in appello, con rinuncia implicita a tale eccezione non recuperabile nel grado di legittimità. E non si può neanche tener conto dell'eccezione relativa alla differenza tra omessa presentazione della dichiarazione e dichiarazione infedele, che si fonderebbe su un travisamento della prova da parte del Tribunale, neppure lamentato con i motivi di appello dove non si nega l'omessa presentazione della dichiarazione benà l'omesso versamento delle imposte. La distinzione tra l'omessa dichiarazione, che integra il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e la dichiarazione infedele, tra cui quella "a zero", che integra il reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta sviscerata da questa Sezione con sentenza n. 5141 del 22/12/2021, dep. 2022, Barbato, Rv. 282832-01 le cui rigorose conclusioni vanno qui ribadite. Tuttavia, va evidenziato che il Tribunale, pur recependo l'indicazione del funzionario secondo cui l'imputato aveva presentato una dichiarazione "a zero", ha ritenuto corretta la contestazione dell'Accusa in termini di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 secondo l'indicazione dell'avviso di accertamento. Tale ricostruzione non è stata confutata dal ricorrente che, invero, si è limitato a lamentare l'insufficienza probatoria dell'accertamento presuntivo, anche sotto il profilo psicologico. Pertanto, la Corte territoriale non ha esaminato il tema, sotto il diverso punto di vista prospettato nel ricorso per cassazione e nella memoria. Ma non è possibile un recupero dell'esame del fatto in sede di legittimità, essendo limitata la cognizione del giudice alla sola sufficienza dell'accertamento tributario a fondare l'accertamento penale.Rispetto a tale prospettazione va osservato che l'Agenzia delle Dogane prima e l'Agenzia delle Entrate poi hanno accertato che il [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ha effettuato acquisti intracomunitari per euro 1.393.956, nonché vendite di beni ulteriori rispetto a quelli indicati per euro 464.064. Tali dati, che non appaiono essere presuntivi, non sono stati contestati dal ricorrente. Sul volume di acquisti gli Uffici hanno applicato un ricarico del 20%, che è l'indice di ricarico sui prodotti alimentari previsto dagli Studi di settore. Anche tale dato non è stato specificamente contestato dal ricorrente. A differenza di quanto genericamente argomentato, la giurisprudenza di legittimità ha in plurime occasioni chiarito che in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 — 01). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno dimostrato di condividere l'operato degli Uffici tributari e hanno motivatamente validato l'accertamento tributario. Per contro, l'imputato non ha offerto elementi di giudizio idonei a ribaltare la ricostruzione in fatto né, va aggiunto, ha mai allegato di aver impugnato l'avviso di accertamento innanzi al giudice tributario. La censura in ordine all'elemento psicologico è di mero stile, collegata sempre al motivo sull'accertamento presuntivo. La Corte territoriale ha desunto il dolo specifico dall'evasione totale di un'imposta di rilevante importo. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo di evasione, che è integrato già nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578- 01), può desumersi anche dall'entità dell'importo sottratto all'Erario (Sez. 3, n. 18936 del 19/10/2016, V., Rv. 267022-01) nonché da comportamenti successivi, quali il perdurante inadempimento (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966-01 e n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221-01) che pure ricorre nella specie. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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