CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti con un unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendo la Corte già evidenziato l'assenza del presupposto applicativo della particolare tenuità dell'offesa con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza, rispetto ad insopprimibili esigenze di sanità pubblica, dei marchi auricolari oggetto della condotta di ricettazione); ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186 - 01) e, nella specie, il termine di prescrizione non risulta maturato alla data della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]