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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 19166/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l'ammissibilità del ricorso chiedendone l'assegnazione ad altra Sezione della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo motivo non è consentito in quanto la questione relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. ha costituito l'oggetto del ricorso immediato per cassazione, accolto da Sez. 2, n. n. 19599 del 5/5/2022, cosicché trattasi di principio di diritto che la Corte territoriale, quale Giudice del rinvio era tenuta a rispettare; b) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dall'esame complessivo della motivazione emerge che l'istanza di applicazione della causa di non punibilità è stata implicitamente rigettata in ragione della abitualità della condotta del ricorrente, già gravato da due precedenti specifici (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); c) il terzo e quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti non manifestamente illogici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2 della motivazione); ritenuto che il provvedimento prodotto dal ricorrente unitamente alla memoria non può condurre ad una diversa valutazione del secondo e terzo motivo di ricorso, trattandosi di provvedimento successivo alla emissione della sentenza impugnata, e, comunque, in ragione del principio di diritto, qui condiviso e ribadito, secondo il quale l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli ivi espressamente previsti (cfr. Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorsò senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore r oepos Ts,ATAnt A [OSCURATO:PERSONA] dénte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l'ammissibilità del ricorso chiedendone l'assegnazione ad altra Sezione della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo motivo non è consentito in quanto la questione relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. ha costituito l'oggetto del ricorso immediato per cassazione, accolto da Sez. 2, n. n. 19599 del 5/5/2022, cosicché trattasi di principio di diritto che la Corte territoriale, quale Giudice del rinvio era tenuta a rispettare; b) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dall'esame complessivo della motivazione emerge che l'istanza di applicazione della causa di non punibilità è stata implicitamente rigettata in ragione della abitualità della condotta del ricorrente, già gravato da due precedenti specifici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); c) il terzo e quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti non manifestamente illogici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2 della motivazione); ritenuto che il provvedimento prodotto dal ricorrente unitamente alla memoria non può condurre ad una diversa valutazione del secondo e terzo motivo di ricorso, trattandosi di provvedimento successivo alla emissione della sentenza impugnata, e, comunque, in ragione del principio di diritto, qui condiviso e ribadito, secondo il quale l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli ivi espressamente previsti (cfr. Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorsò senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore r oepos Ts,ATAnt A [OSCURATO:PERSONA] dénte
Sentenza Cassazione n. 19166/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris