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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04396/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9337-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - Ric. 2021 n. 09337 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 6523/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di motivazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 , in fattispecie relativa ad omesso versamento dell’imposta indicata come dovuta in dichiarazione.

Più in particolare, le commissioni territoriali hanno ritenuto necessaria una motivazione “rigorosa” della cartella in assenza di atti o provvedimenti amministrativi cui fare riferimento per relationem.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente; ugualmente non ha svolto difese l’ente riscossore, cui il ricorso per cassazione è stato notificato ai fini dell’integrità del litisconsorzio processuale.

CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 36 bis d el d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando la compressione del diritto di difesa e l’illegittimità dell’atto impositivo di cui non sono state esplicitate le ragioni in congrua motivazione.

Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, affermando ch e i n tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella Ric. 2021 n. 09337 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 3 - di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass.

V, n. 21804/2017; n. 19498/2020).

Più recentemente questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite sancendo il principio per cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 dellal. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo, specificandosi che in tema di riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione (cfr. Cass.

S.U. n. 22281/2022; sul punto altresì Cass.

VI-5, n. 33507/2022).

Pertanto, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei menzionati principi, il ricorso è fondatoe merita accoglimento, con cassazione Ric. 2021 n. 09337 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 4 - della sentenza e rinvio al giudice di merito per l’esame di eventuali ulteriori profilidi merito rimasti assorbiti .

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9337-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - Ric. 2021 n. 09337 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 6523/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di motivazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 , in fattispecie relativa ad omesso versamento dell’imposta indicata come dovuta in dichiarazione. Più in particolare, le commissioni territoriali hanno ritenuto necessaria una motivazione “rigorosa” della cartella in assenza di atti o provvedimenti amministrativi cui fare riferimento per relationem. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente; ugualmente non ha svolto difese l’ente riscossore, cui il ricorso per cassazione è stato notificato ai fini dell’integrità del litisconsorzio processuale. CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 36 bis d el d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando la compressione del diritto di difesa e l’illegittimità dell’atto impositivo di cui non sono state esplicitate le ragioni in congrua motivazione. Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, affermando ch e i n tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella Ric. 2021 n. 09337 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (Cass. V, n. 21804/2017; n. 19498/2020). Più recentemente questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite sancendo il principio per cui la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 dellal. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo, specificandosi che in tema di riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 22281/2022; sul punto altresì Cass. VI-5, n. 33507/2022). Pertanto, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei menzionati principi, il ricorso è fondatoe merita accoglimento, con cassazione Ric. 2021 n. 09337 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 4 - della sentenza e rinvio al giudice di merito per l’esame di eventuali ulteriori profilidi merito rimasti assorbiti . PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regol
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