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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 53/1981

ECLI:IT:COST:1981:53
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale - conclusosi in primo grado nei confronti di alcuni imputati con sentenze di non doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato quanto ad un capo d'imputazione e per prescrizione del reato, quanto ad altro capo d'imputazione - la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza del 2 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello avverso le sentenze di non doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché la sentenza di proscioglimento per amnistia con derubricazione del reato, implicherebbe una evidente affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti che gli sono stati addebitati, sì che essa, pur se seguita da una pronuncia di proscioglimento, si rivelerebbe pregiudizievole per l'imputato non solo per la lesione dell'integrità della sua personalità morale, ma anche per gli effetti giuridici che ad essa conseguono sul piano dell'autorità del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi.

Ne deriverebbe una lesione del diritto di difesa e dello stesso principio di uguaglianza.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti. :

1. - La sola questione che la Corte è chiamata a decidere è se l'art. 513, n. 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello avverso la sentenza di non doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato - sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

Con le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978 e n. 72 del 1979, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto per amnistia o per prescrizione del reato a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti.

La Corte ha osservato in proposito che quando l'amnistia o la prescrizione siano applicate in dibattimento, a seguito di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, ciò avviene non sulla base di un giudizio ipotetico ma in base alla valutazione in concreto che il fatto addebitato sussiste, che esso è preveduto dalla legge come reato e che l'imputato lo ha commesso: si ha, cioè, una affermazione di colpevolezza dell'imputato, la quale è idonea a produrre effetti negativi in altri giudizi.

Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la esclusione della appellabilità di dette sentenze è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sopprimendo ingiustificatamente, nei riguardi del solo imputato, un mezzo generale di difesa.

3. - Le suddette considerazioni sono senz'altro applicabili al caso ora sottoposto alla Corte e convincono che debba dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen. anche nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per amnistia quando essa contenga una sostanziale pronuncia di colpevolezza dell'imputato per avere previamente accertato che il fatto sussiste, costituisce reato ed è stato commesso dall'imputato ma che, per le circostanze nelle quali è avvenuto, va rubricato fra i reati compresi nel provvedimento di amnistia, a differenza di quanto era stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio.

4. - In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., va dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che lo abbia assolto per amnistia negli stessi casi di cui al precedente n. 3.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

b) dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza resa in dibattimento dal pretore che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella denunciata nel decreto di citazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale - conclusosi in primo grado nei confronti di alcuni imputati con sentenze di non doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato quanto ad un capo d'imputazione e per prescrizione del reato, quanto ad altro capo d'imputazione - la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza del 2 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello avverso le sentenze di non doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato. Secondo il giudice a quo la norma impugnata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché la sentenza di proscioglimento per amnistia con derubricazione del reato, implicherebbe una evidente affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti che gli sono stati addebitati, sì che essa, pur se seguita da una pronuncia di proscioglimento, si rivelerebbe pregiudizievole per l'imputato non solo per la lesione dell'integrità della sua personalità morale, ma anche per gli effetti giuridici che ad essa conseguono sul piano dell'autorità del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi. Ne deriverebbe una lesione del diritto di difesa e dello stesso principio di uguaglianza. Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti. : 1. - La sola questione che la Corte è chiamata a decidere è se l'art. 513, n. 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello avverso la sentenza di non doversi procedere per amnistia a seguito di derubricazione del reato - sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 2. - La questione è fondata. Con le sentenze n. 70 del 1975, n. 73 del 1978 e n. 72 del 1979, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'avesse prosciolto per amnistia o per prescrizione del reato a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti. La Corte ha osservato in proposito che quando l'amnistia o la prescrizione siano applicate in dibattimento, a seguito di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti, ciò avviene non sulla base di un giudizio ipotetico ma in base alla valutazione in concreto che il fatto addebitato sussiste, che esso è preveduto dalla legge come reato e che l'imputato lo ha commesso: si ha, cioè, una affermazione di colpevolezza dell'imputato, la quale è idonea a produrre effetti negativi in altri giudizi. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la esclusione della appellabilità di dette sentenze è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sopprimendo ingiustificatamente, nei riguardi del solo imputato, un mezzo generale di difesa. 3. - Le suddette considerazioni sono senz'altro applicabili al caso ora sottoposto alla Corte e convincono che debba dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen. anche nella parte in cui non consente all'imputato prosciolto di proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per amnistia quando essa contenga una sostanziale pronuncia di colpevolezza dell'imputato per avere previamente accertato che il fatto sussiste, costituisce reato ed è stato commesso dall'imputato ma che, per le circostanze nelle quali è avvenuto, va rubricato fra i reati compresi nel provvedimento di amnistia, a differenza di quanto era stato ritenuto con ordinanza di rinvio a giudizio. 4. - In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., va dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che lo abbia assolto per amnistia negli stessi casi di cui al precedente n. 3. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del tribunale che lo abbia prosciolto per amnistia, a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio; b) dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza resa in dibattimento dal pretore che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito di definizione giuridica del fatto diversa da quella denunciata nel decreto di citazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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