CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 29757/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12370/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] G.A. CESAREO, 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] Y CAUCION S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1188/2021depositata il 16/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2012 la società [OSCURATO:PERSONA] N.V. conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al pagamento, in suo favore, dell’importo di 172.212,94. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che, la somma le era dovuta a titolo di rimborso del pari importo versato all’Agenzia delle Entrate in data 1 giugno 2012. L’Atradius aveva stipulato polizza fideiussoria in favore della TC S nella specifica qualità di rappresentante fiscale della società statunitense [OSCURATO:PERSONA] tours, nei confronti dell’agenzia delle entrate con riferimento ad un rimborso Iva richiesto dalla società estera relativo all’anno d’imposta 2007. La garanzia era stata prestata fino a concorrenza di 170.212, 74. I coniugi Nappo-Becchimanzi si impegnavano a tenere indenne Atradius nel caso la polizza fosse stata escussa. Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa il 30 settembre 2013, ha qualificato il contratto tra Atradius e TCS come polizza fideiussoria a prima richiesta, integrante un contratto autonomo di garanzia, ricavandone la conseguenza che Atradius non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento intimatole dall’Agenzia delle Entrate non ricorrendo i presupposti dell’exceptio doli. Inoltre, il tribunale in merito alla condotta tenuta da Atradius ha ritenuto di escludere qualsivoglia profilo di violazione degli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto così come la violazione di specifici obblighi contrattuali. Pertanto, disattendendo le difese di TCS, ha ritenuto che proprio in capo a quest’ultima gravasse l’obbligo di pagamento in quanto direttamente obbligata in virtù del contratto di garanzia sottoscritto. Quanto alle posizioni dei fideiussori Nappo e Becchimanzi, il tribunale ha individuato il titolo del loro obbligo solidale nella dichiarazione da essi pacificamente sottoscritta e rilasciata ad Atradius, diversa dalla polizza e dall’appendice e pertanto del tutto impermeabile alle problematiche sollevate in ordine alla sottoscrizione di tali atti da parte del contraente effettivo. Ha, anche, ritenuto irrilevante la circostanza, e comunque non provata, secondo la quale il Napoli ebbe a sottoscrivere la polizza rilasciata da Atradius. 2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1188 del 16 febbraio 2021, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. 4. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. de Seguros Y Reaseguros. [OSCURATO:PERSONA] 5.1.Con il primo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al secondo e quarto motivo, i signori Becchimanzi e Nappo lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 274, comma 2, c.p.c., non avendo delibato sull’istanza di riunione, formulata in primo grado, tra il presente procedimento ed altro allo stesso connesso, avviato dagli odierni ricorrenti e avente ad oggetto l’accertamento negativo dello stesso credito fatto valere nella causa a cognizione sommaria (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). Il giudice del primo grado, a fronte di tale istanza, avrebbe dovuto riferire al Presidente, prescindendo dalla produzione degli atti dell’altro giudizio, perché non richiesta dall’art. 274, comma 2, c.p.c. e non spettando a lui la valutazione sull’opportunità di riunione, ma al giudice designato dallo stesso Presidente. 5.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente, in via principale, si duole della mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1710, comma 1, e 1711 c.c., dell’art. 38bis, d.p.r. n. 633/1972, nonché degli artt.1175 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Sostengono che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione delle norme sul mandato per aver accolto la domanda di Atradius malgrado il suo grave inadempimento agli obblighi di mandatario, avendo provveduto al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza dei presupposti di legge e di contratto, in tal modo violando anche i principi generali di correttezza e buona fede. Sul punto, deducono la contraddizione della decisione per aver la Corte, dapprima, affermato che l’art. 5 delle condizioni generali di polizza era riproduttivo dell’art. 38bis, d.p.r. n. 633/1972, prevedendo anche lui come presupposto del pagamento la notifica dell’atto amministrativo, e, poi, ritenuto legittimo quello eseguito da Atradius, sebbene la notifica di tale atto non fosse avvenuta. Inoltre, detto pagamento sarebbe avvenuto senza sollevare l’exceptio doli, malgrado la consapevolezza dell’abusività della pretesa dell’Amministrazione. Tanto integrerebbe la violazione, pure verso i fideiussori della TCS, dei ricordati principi di correttezza e buona fede, con conseguente venir meno del diritto al rimborso di quanto pagato. 5.3.Con il terzo motivo, articolato ancora in subordine rispetto al secondo e quarto motivo, parte ricorrente prospetta la nullità della sentenza per non aver il giudice del gravame ammesso la prova testimoniale articolata in primo grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte romana avrebbe dovuto accogliere le richieste di assunzione della prova orale, in quanto funzionali a sostenere l’exceptio doli ed avrebbe errato nel non disporre il mutamento del rito (da sommario a cognizione ordinaria). Inoltre, nel richiamare l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe erroneamente affermato che gli odierni ricorrenti non avevano chiesto l’annullamento della fideiussione (cfr. p. 6, sentenza impugnata n. 1188/2021 e p. 18, memoria di costituzione primo grado). 5.4. Con il quarto motivo di ricorso, formulato in via principale, i signori Becchimanzi e Nappo denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostengono l’inefficacia delle clausole vessatorie – tra cui l’obbligo a loro carico di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” – perché redatte utilizzando caratteri microscopici, con conseguente loro non conoscibilità da parte degli odierni ricorrenti, e perché non approvate in modo specifico e separato. 6.Evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico, nonché di efficienza e di coerenza processuale impongono di esaminare dapprima i motivi articolati in via principale e poi quelli proposti in via subordinata. I primi (secondo e quarto) sono inammissibili, dal momento che nessuno dei due assolve alla funzione di sviluppare adeguate critiche alla sentenza gravata, in modo da consentire un puntuale e ragionato esame delle doglianze alla stessa mosse, con indicazione delle contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative delle medesime doglianze. Quest’ultime, non si confrontano con la ratio decidendi della decisione censurata, risolvendosi nella ripetizione delle difese già dedotte in appello, motivatamente esaminate e disattese dalla Corte di merito (cfr. pp. 13-18 sentenza impugnata n. 1188/2021). Quando invece, nel ricorso per cassazione, il grado di specificità dei motivi deve garantire a questa Corte il vaglio della decisione contestata, non potendosi ritenere ammissibile la riproposizione di critiche generiche, già puntualmente confutate dalla sentenza di secondo grado. Passando all’analisi dei due singoli motivi, rileva questo collegio come il secondo prospetti solo apparentemente una violazione di legge, mirando ad ottenere una inammissibile rivalutazione dell’interpretazione del contenuto delle clausole contrattuali, in particolare dell’art. 5 delle condizioni generali della garanzia, operata dai giudici di merito. Sul punto, infatti, consolidata è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 maggio 2024, n. 13098; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 10 aprile 2024, n. 9617; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 6 marzo 2024, n. 6037; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 17 gennaio 2024, n. 1840). La medesima giurisprudenza, nell’ottica di accertare la violazione o meno dei suddetti canoni ermeneutici, ha precisato che “non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 giugno 2024, n. 15367; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28 maggio 2024, n. 14842; Cass. civ., Sez. I, Ord., 21 febbraio 2024, n. 4600; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 luglio 2023, n. 18967; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 aprile 2023, n. 9533). Nel caso, parte ricorrente, non solo non formula correttamente il vizio di legge a cui fa riferimento, ma neppure opera nel rispetto dei suddetti principi di autosufficienza e specificità, non indicando le clausole contrattuali, neppure riportando per intero il citato art. 5 delle condizioni generali, non consentendo in tal modo a questo collegio di esercitare il suo controllo sulla logicità della sentenza. Aggiungasi che Becchimanzi e Nappo neppure spiegano come e perché sarebbero state violate le norme di cui deducono l’inosservanza. E le argomentazioni di tipo assertivo evocative non sono sufficienti a far comprendere le ragioni del perché le richiamate norme si scontrerebbero con il contenuto della sentenza, per cui i dedotti errores in iudicando si rivelano del tutto disancorati dalla motivazione della sentenza impugnata. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, osserva il collegio come anch’esso sconti il difetto dei requisiti di previsti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. oltre quello di specificità, non consentendo il raggiungimento del risultato favorevole voluto dai ricorrenti. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 5 gennaio 2024, n. 316 Cass. civ., Sez. II, Ord., 19 luglio 2023, n. 21230; Cass. civ., Sez. V, Ord., 3 luglio 2021, n. 18889). Nella specie, parte ricorrente si è limitata a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in relazione all’appendice della polizza DF0606386, che asserisce contenere un’approvazione cumulativa delle relative clausole, riportate con caratteri minuscoli, ancora una volta, senza però trascriverne interamente il contenuto, indispensabile invece per valutare la loro natura vessatoria o meno, esclusa dai giudici di merito. 6.1. Il mancato accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, rimanendone assorbite le relative doglianze. 6.2.La trattazione in ordine logico dei motivi di ricorso, comporta l’analisi del primo di essi per ultimo. Detto motivo, che riguarda il dovere del giudice di riferire al capo dell’ufficio in caso di connessione della causa a lui assegnata con altra pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che la violazione dell’art. 274, comma 2, c.p.c., “è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause, e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice”. Con la precisazione che l’esercizio (in positivo o negativo) del potere di disporre la riunione di cause non è mai censurabile in sede di legittimità, essendo i relativi provvedimenti di natura ordinatoria e fondati su valutazioni di mera opportunità (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 7 settembre 2016, n. 17708; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 27 dicembre 2013, n. 28704; Cass. civ., Sez. III, 25 gennaio 2008, n. 1697). Per tutto quanto illustrato, il motivo ricorso merita di essere respinto. 7.Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 9.200 di cui 9000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del