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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 51698/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 31/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 16/12/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi dieci di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare di pari durata, ed euro mille di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati in rubrica ascrittigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01), evenienza quest'ultima da escludere nella specie.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cl-enndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 31/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 16/12/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi dieci di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare di pari durata, ed euro mille di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati in rubrica ascrittigli. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01), evenienza quest'ultima da escludere nella specie. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cl-enndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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