CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Firenze ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 7, comma 1 e comma 2, D.L. n.4 del 2019 e di cui all'art. 10 d.Lvo 74/2000, e rideterminata la pena in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione e euro 2600,00 di multa. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto superiore al minimo edittale e in ordine agli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata sia nella determinazione della pena base sia in ordine agli aumenti di pena per i reati in continuazione, avendo la Corte territoriale ritenuto equa la pena irrogata dal giudice di primo grado che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, corrisponde al minimo edittale, e condividendo anche le statuizioni del primo giudice in ordine agli aumenti applicati, considerata la condizione di crisi dell'azienda e di difficoltà personale patita all'epoc:a dall'imputato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]