CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Roma, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato, nonché in merito alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondati, a fronte di una motivazione del tutto immune dalle sollevate censure (quanto al primo motivo, si veda la p. 1; quanto al secondo motivo, le pagine 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]