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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13829/2022

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ato la seguente ORDINANZA INMsztocero lug sui ricorsi riuniti iscritti ai nn.

R.G. 26768/2016, 14293/2018 e 14295/2018, proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti /A T00,1 rIng,.n é Ss-,4,-/ici Isabella Stoppany_éj Fabio RulfiAd elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A, giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrente principale ed intimata sull'avverso ricorso incidentale nel giudizio RG 26768/18; ricorrente negli altri due giudizi riuniti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente e ricorrente incidentale nel giudizio RG 26768/2016; controricorrente negli altri due giudizi riuniti - Avverso le sentenze della: Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 613/1/16, pronunciata 1'8 febbraio 2016 e depositata il 22 aprile 2016; Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 66/3/18, pronunciata il 17 gennaio 2018 e depositata il 18 gennaio 2018; Commissione tributaria regionale della Liguria n. 65/3/18, pronunciata il 18 gennaio 2018 e depositata il 18 gennaio 2018 Udite le relazioni svolte in ciascun giudizio nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che Si renda opportuna, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva la riunione dei giudizi RG 14293/2018 e RG 14295/2018 al n.

RG 26768/2016 di più antica iscrizione a ruolo e che, stante la non ancora intervenuta definitività sul trattamento sanzionatorio, che attiene nei due giudizi posteriori anche all'IVA per omissione degli adempimenti requisiti in tema d'inversione contabile, ugualmente sia opportuno il rinvio dei giudizi a nuovo ruolo, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite della Corte della questione ad esse rimessa con ordinanza interlocutoria della sezione tributaria n. 1703/22; P.Q.M.

Disposta la riunione dei succitati giudizi, rinvia le cause riunite a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INMsztocero lug sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. R.G. 26768/2016, 14293/2018 e 14295/2018, proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti /A T00,1 rIng,.n é Ss-,4,-/ici Isabella Stoppany_éj Fabio RulfiAd elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2/A, giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrente principale ed intimata sull'avverso ricorso incidentale nel giudizio RG 26768/18; ricorrente negli altri due giudizi riuniti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente e ricorrente incidentale nel giudizio RG 26768/2016; controricorrente negli altri due giudizi riuniti - Avverso le sentenze della: Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 613/1/16, pronunciata 1'8 febbraio 2016 e depositata il 22 aprile 2016; Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 66/3/18, pronunciata il 17 gennaio 2018 e depositata il 18 gennaio 2018; Commissione tributaria regionale della Liguria n. 65/3/18, pronunciata il 18 gennaio 2018 e depositata il 18 gennaio 2018 Udite le relazioni svolte in ciascun giudizio nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che Si renda opportuna, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva la riunione dei giudizi RG 14293/2018 e RG 14295/2018 al n. RG 26768/2016 di più antica iscrizione a ruolo e che, stante la non ancora intervenuta definitività sul trattamento sanzionatorio, che attiene nei due giudizi posteriori anche all'IVA per omissione degli adempimenti requisiti in tema d'inversione contabile, ugualmente sia opportuno il rinvio dei giudizi a nuovo ruolo, nelle more della decisione da parte delle Sezioni Unite della Corte della questione ad esse rimessa con ordinanza interlocutoria della sezione tributaria n. 1703/22; P.Q.M. Disposta la riunione dei succitati giudizi, rinvia le cause riunite a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nel
Sentenza Cassazione n. 13829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris