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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 32628/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 con la quale il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Rileva il ricorrente, con tre motivi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, che erroneamente il giudice di pace avrebbe attribuito alla mancata comparizione della persona offesa la volontà di rimettere la querela, dal momento che: a) l'atto di citazione era stato notificato alla persona offesa a mezzo posta, perfezionatasi per "compiuta giacenza", presso il domicilio esistente all'epoca della querela, ma dal quale la prima si era trasferita sei mesi prima della notifica stessa, con la conseguenza che non era ravvisabile alcun comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela; b) del tutto equivoci erano gli avvisi contenuti nell'atto di citazione, con riferimento allo "specifico avvertimento" in ordine alle conseguenze della mancata comparizione, alla luce delle indicazioni di Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - 01; c) il difensore della persona offesa aveva tempestivamente depositato la lista testi; d) il difensore e la persona offesa erano comunque comparsi all'udienza del 18 ottobre 2022, in ritardo rispetto all'apertura dell'udienza, ma comunque prima della lettura del dispositivo.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - 01, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, richiede una serie di presupposti, tutti insussistenti nella vicenda che si esamina: a) innanzi tutto - e il dato risulta evidente dall'esame del verbale di udienza - la mancata comparizione del querelante, che, invece, compare prima della chiusura dell'udienza; b) un avviso non equivoco delle conseguenze della mancata comparizione, laddove nella specie, il decreto di citazione reca, prima, la puntualizzazione che la persona offesa ha il diritto e non l'obbligo di comparire, salvo quando venga citata come teste e poi aggiunge la puntualizzazione, effettivamente equivoca, che la mancata comparizione all'udienza (non s'intende se quella di comparizione o quella per l'assunzione della deposizione) potrà essere intesa come incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

2. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Modena per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Modena per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 con la quale il Giudice di pace di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Rileva il ricorrente, con tre motivi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, che erroneamente il giudice di pace avrebbe attribuito alla mancata comparizione della persona offesa la volontà di rimettere la querela, dal momento che: a) l'atto di citazione era stato notificato alla persona offesa a mezzo posta, perfezionatasi per "compiuta giacenza", presso il domicilio esistente all'epoca della querela, ma dal quale la prima si era trasferita sei mesi prima della notifica stessa, con la conseguenza che non era ravvisabile alcun comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela; b) del tutto equivoci erano gli avvisi contenuti nell'atto di citazione, con riferimento allo "specifico avvertimento" in ordine alle conseguenze della mancata comparizione, alla luce delle indicazioni di Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - 01; c) il difensore della persona offesa aveva tempestivamente depositato la lista testi; d) il difensore e la persona offesa erano comunque comparsi all'udienza del 18 ottobre 2022, in ritardo rispetto all'apertura dell'udienza, ma comunque prima della lettura del dispositivo. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 - 01, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, richiede una serie di presupposti, tutti insussistenti nella vicenda che si esamina: a) innanzi tutto - e il dato risulta evidente dall'esame del verbale di udienza - la mancata comparizione del querelante, che, invece, compare prima della chiusura dell'udienza; b) un avviso non equivoco delle conseguenze della mancata comparizione, laddove nella specie, il decreto di citazione reca, prima, la puntualizzazione che la persona offesa ha il diritto e non l'obbligo di comparire, salvo quando venga citata come teste e poi aggiunge la puntualizzazione, effettivamente equivoca, che la mancata comparizione all'udienza (non s'intende se quella di comparizione o quella per l'assunzione della deposizione) potrà essere intesa come incompatibile con la volontà di persistere nella querela. 2. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Modena per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Modena per
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