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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06932/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 novembre 2022 la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bolzano che, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] ma colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto accertato in Vipiteno il 25.9.2021) condannandola alla pena di anni otto di reclusione ed euro 30.000 di multa, ha rideterminato la pena in anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la carenza di motivazione per mancato esame di uno specifico motivo di appello relativo alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché all'intensità del dolo ed al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero la sentenza impugnata ha congruamente e diffusamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado che aveva valorizzato in senso negativo il dato ponderale della sostanza trasportata nonché l'assenza di elementi positivi atti a fondare la concessione del beneficio richiesto.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha già rideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado confermando peraltro lo scostamento dal minimo edittale in considerazione del rilevante dato ponderale.

Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 novembre 2022 la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bolzano che, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] ma colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto accertato in Vipiteno il 25.9.2021) condannandola alla pena di anni otto di reclusione ed euro 30.000 di multa, ha rideterminato la pena in anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la carenza di motivazione per mancato esame di uno specifico motivo di appello relativo alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché all'intensità del dolo ed al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata ha congruamente e diffusamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado che aveva valorizzato in senso negativo il dato ponderale della sostanza trasportata nonché l'assenza di elementi positivi atti a fondare la concessione del beneficio richiesto. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha già rideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado confermando peraltro lo scostamento dal minimo edittale in considerazione del rilevante dato ponderale. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 06932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris