CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44133/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAro avviso ìidifa la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivamente proposto, come risulta dagli atti e da attestazione di cancelleria in calce alla sentenza impugnata; rilevato, infatti, che per la sentenza emessa in camera di consiglio il 6 ottobre 2020, in mancanza di indicazione di un termine per il deposito, detto termine scadeva il 21 ottobre successivo; che la sentenza risulta depositata il 19 ottobre 2020 entro il termine, ma il ricorso risulta proposto il 4 dicembre 2020 anziché entro il termine di 30 giorni previsto per legge; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615-bis cod. proc. pen. con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore Presidente