CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il medesimo difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 settembre 2021, con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa il 5 maggio 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, rideterminava in anni 5 di reclusione e 33.334 euro di multa la pena a ciascuno di essi irrogata in relazione al reato di cui agli art. 73 - 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Palermo il 21 settembre 2020. 2. I ricorsi, distinti ma sovrapponibili, sono affidati a due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che i quantitativi lordi di hashish per i quali gli imputati sono stati ritenuti colpevoli sono stati nettamente ridimensionati dall'esame tossicologico, che ha restituito un principio attivo, rispettivamente, di 2,701 kg. e di 1,239 kg., risultando altresì non pertinente il richiamo alla vastità del bacino di utenza della città di Palermo, essendo questa tra le città più popolate di Italia, per cui i dati ponderali, peraltro di droghe leggere, erano di minore impatto sulla salute dei cittadini rispetto a un territorio meno popolato. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, non essendosi tenuto conto del ridimensionamento della vicenda, stante la parziale assoluzione degli imputati e la loro confessione degli addebiti. 3. Orbene, i ricorsi risultano inammissibili, perché manifestamente infondati. 3.1. Iniziando dal primo motivo, premesso che non è contestato il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti rispetto alla condotta illecita di cui sono stati ritenuti colpevoli, deve ritenersi immune da censure l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello valorizzato, oltre alla suddivisione della droga in numerosi panetti, la presenza di principio attivo, complessivamente pari, per le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], a 3.940,82 kg., da cui erano ricavabili 157.632 dosi medie singole e, per le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], a 2.701,82 kg., da cui erano ricavabili 108.072,80 dosi medie singole, essendo stata abbondantemente superata la quantità ritenuta idonea a far ritenere sussistente la contestata aggravante, per cui, a prescindere dai richiami al bacino di utenza della città di Palermo e dalla parziale assoluzione per taluni fatti, deve ritenersi che il giudizio sulla sussistenza della contestata aggravante sia immune da censure, in quanto coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte elaborate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, ric. Biondi, i cui principi sono stati ribaditi dalla sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, ric. Polito.• Di qui la manifesta infondatezza delle censure difensive, rispetto alla quale devono essere peraltro rimarcati i limiti di autosufficienza del ricorso rispetto all'indicazione di differenti elementi fattuali rispetto a quelli indicati dalla Corte di appello, elementi il cui contenuto invero non è stato né riportato né allegato. 3.2. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio non si ravvisano infine criticità, avendo la Corte territoriale ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, i numerosi e non lievi precedenti penali da cui risultano gravati i ricorrenti, aspetto questo a fronte del quale è stata legittimamente ritenuta soccombente l'ammissione degli addebiti da parte degli imputati, peraltro limitata ai soli fatti comprovati dai sequestri. È stata dunque ritenuta congrua, rispetto al disvalore del fatto e alla personalità degli imputati, la pena detentiva finale inflitta dal G.U.P. (anni 5 di reclusione, mentre è stata rideterminata la sola pena pecuniaria) all'esito dell'applicazione della recidiva e dell'aggravante dell'ingente quantità e della riduzione per il rito 4. Ora, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, sia in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia rispetto al trattamento sanzionatorio, non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M P.Q.M