CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla espiazione della pena di mesi sei di reclusione, relativa al reato di truffa di cui al provvedimento Siep n. 2019/670. Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con violazione del diritto di difesa e del contradditorio, nonché vizio di motivazione) devolvono doglianze manifestamente infondate in quanto smentite dagli atti processuali e, comunque, non consentite in sede di legittimità. Considerato, infatti, che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale risulta largamente anteriore alla nomina fiduciaria in favore del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 20 settembre 2022. Rilevato, comunque, che la notifica dell'ordinanza al difensore di fiducia, da ultimo nominato, con revoca di ogni altro legale, indicata come avvenuta dallo stesso ricorrente, non ha precluso la tempestiva impugnazione al legale che risulta difensore di fiducia di Giglio al momento della pronuncia dell'ordinanza. Reputata, infine, versata in fatto ogni censura (cfr. pag. 2 del ricorso) relativa alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, essendo diretta ad ottenere una (ri) valutazione di circostanze e documenti che, invece, risultano valutati adeguatamente dal giudice di sorveglianza (cfr. pag. 1 dell'ordinanza). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]