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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10317/2023

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la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20208/2016 R.G. proposto da: d 0 e 3 3 a [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. d 0 0 d 7 c SECCHI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1 a f 2 3 2 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende b 2 f 4 5 4 a 4 f 9 -ricorrente- 5 l # : i a S e r C A contro N G A .

REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P .

S . [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P E C B A ANGELA (MNLM56H44H224R) rappresentato e difeso A R U : D a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) E m e s s o O R -controricorrente- M A U M A R Z I O nonchè contro D I D a : t o F i r m a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].(ADS80224030587) che li rappresenta e difende d 0 e 0 d d 0 3 3 a 7 c -ricorrente incidentale- f 2 3 2 1 a 2 f 4 5 4 a avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 155/2016 6 6 b f 9 4 depositata il 04/02/2016. 5 l # : i a Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 S e r 3 A C dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

N O A .

P . [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro mezzi, illustrati da A R U B A P E C S .

D a : memoria, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Calabria e E m e s s R O dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per il superamento della U M A situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio M A R Z I O D I D a . 2 di 10 t o F i r m a della Regione Calabria, già Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per l'emergenza ambientale del territorio della Regione Calabria, contro la sentenza del 4 febbraio 2016 con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di € 106.226,69, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale di avvocato svolta in favore del menzionato Ufficio in 17 giudizi ovvero, in subordine, alla corresponsione dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento.

2. — Ha per quanto rileva osservato la Corte territoriale che: «in relazione alla domanda di indebito arricchimento la sentenza è conforme all'orientamento consolidato della SC, secondo il quale il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non precludono la possibilità di introdurre l'azione stessa in via d O e 3 3 a subordinata ...

Ugualmente corretta si appalesa la sentenza nel d 0 O d 7 c capo in cui ha rigettato la domanda di indebito arricchimento sul 3 2 1 a f 2 presupposto che l'ufficio commissariale non ha riconosciuto 5 4 a l'esecuzione di prestazioni vantaggiose.

Infatti ai fini dell'utile ( 9 4 esperimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei confronti della 5 l # : i a PA non basta l'esecuzione di una prestazione vantaggiosa, ma è S e r 3 C A necessario il riconoscimento dell'utilitas; riconoscimento che nello N G A . specifico difetta totalmente, anzi risulta smentito dalla revoca degli P .

S . incarichi affidati al [OSCURATO:PERSONA] come da ordinanza del Commissario ... motivata dalla violazione del RD N. 1611/1933 La sentenza di A R U B A P E C D a : prime cure ha dato ampia motivazione in relazione alla revoca degli incarichi e alla conseguente mancanza di prova della vanta ggiosità E m e s s o della prestazione».

M A U R O M A R Z I O I D

3. — Resistono la Regione Calabria nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, questi ultimi due spiegando anche ricorso incidentale e depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. — Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 110 e 111 c.p.c. in relazione all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, numero 147, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la legittimazione passiva nel giudizio competesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il secondo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione dello stesso articolo 1, comma 422, nonché dell'articolo 1 del regio decreto numero 1611 del 1933, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il contratto di patrocinio stipulato tra il predetto Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] fosse nullo per essere l'ente soggetto al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura d 0 e dello Stato. 0 d d 0 3 3 a 7 c Il terzo mezzo denuncia violazione dell'articolo 2041 c.c. 2 1 a f 2 3 censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che 4 5 4 a 6 b 2 f l'accoglimento della domanda di arricchimento fosse preclusa per il 4 6 f 9 fatto che l'ufficio commissariale non aveva riconosciuto il carattere l # : i a S e r vantaggioso derivante dall'esecuzione delle prestazioni di esso De 3 A C Leo.

N O A .

Il quarto mezzo denuncia, ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 P .

S . c.p.c., errata e contraddittoria applicazione dell'articolo 2041 c.c., A P E C R U B censurando la sentenza impugnata laddove avrebbe A D a : contraddittoriamente ritenuto di procedere comunque ad una s o valutazione autonoma (e per così dire oggettiva) della ricorrenza in E m e s R O concreto del requisito dell'utilitas, sul rilievo che l'ufficio M A U commissariale aveva proceduto alla «revoca degli incarichi affidati R Z I O M A D I D a : t o 4 di 10 F i r m a al [OSCURATO:PERSONA]»: si sostiene essere «fin troppo evidente che la Corte di merito ha invero ... compiuto una valutazione della utilitas in senso oggettivo (con ciò contraddicendo la sua stessa premessa circa la natura insostituibile della valutazione della utilitas e del suo riconoscimento esclusivamente da parte della p.a.», e si aggiunge che, però, tenuto conto della circostanza non contestata consistente nell'«aver l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolto incarichi defensionali», risultava infine «totalmente privo di logica affermare che l'amministrazione, revocando gli stessi incarichi defensionali dopo l'espletamento dei medesimi, avrebbe con tale revoca smentito la sussistenza della utilitas».

Secondo il ricorrente sarebbe invece corretto ritenere che, laddove la prestazione di cui debba valutarsi la utilitas in senso oggettivo consista nello svolgimento di attività di rappresentanza processuale e difesa da parte di un avvocato, la utilitas per il cliente committente si realizzi nel momento stesso in cui l'avvocato abbia espletato detta attività.5. — Non vanno esaminati i primi due mezzi ai quali il ricorrente ha d 0 e rinunciato con la memoria illustrativa di cui all'articolo 378 c.p.c. 0 d d 0 3 3 a 7 c f 2 3 2 1 a

6. — Il terzo e quarto motivo, che per il loro collegamento devono f 4 5 4 a essere simultaneamente esaminati (non potendosi intendere come 6 b 2 4 6 f 9 rinunciato il quarto, al quale le memorie di parte ricorrente fanno l # : i a S e r nella sostanza riferimento, sebbene venga infine chiesto 3 A C l'accoglimento del solo terzo), sono fondati nei termini che N O A . seguono.

P .

S .

P E C B A

6.1. — Non occorre dilungarsi in superflue considerazioni A R U D a concernenti l'assetto giurisprudenziale formatosi con riguardo al tema dell'azione di arricchimento nei confronti della pubblica E m e s s o R O amministrazione: è difatti cosa nota che, a fronte di un pregresso e M A U prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento M A R Z I O D I D a : t o 5 di 10 F i r m a dell'azione al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso: il tutto con il limite del divieto di arricchimento imposto (largamente testimoniato dal sistema, giacché occorre ad esempio che il donatario accetti la donazione ex art. 782 c.c., che il debitore profitti della remissione ex art. 1236 c.c., che, parimenti, il terzo nel cui favore è stipulato il contratto a favore di terzi, dichiari di volerne profittare ex art. 1411 c.c.), di guisa che «il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza» (Cass., Sez.

Un., 26 maggio 2015, n. 10798, d O e decisione ampiamente condivisa dalla dottrina e stabilmente O d d 0 3 3 a 7 c ribadita dalla giurisprudenza successiva, tra l'altro anche con 1 a 2 f 2 3 specifico riferimento alle odierne parti in causa: Cass. 26 giugno 4 a 5 f 4 b 2 2018, n. 16793). 4 6 6 f 9 Sicché è manifesta l'erroneità dell'affermazione del giudice di l i a r merito secondo la quale «è necessario il riconoscimento S e 3 C A dentilitas»: e dunque è manifesta la fondatezza del terzo mezzo.

O N A .

P .

E C S .

6.2. — È poi eccentrica, rispetto al principio affermato dalle Sezioni B A P Unite, l'affermazione secondo cui il riconoscimento dell'utilitas A R U D a : «risulta smentito dalla revoca degli incarichi affidati al [OSCURATO:PERSONA]», affermazione che è investita dal quarto mezzo.

E m e s s o M A U R O R Z I O M A D I D a : t o 6 di 10 F i r m a

6.2.1. — Qui occorre una premessa di carattere processuale: e cioè occorre rammentare che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio di una eccezione in senso stretto (p. es.

Cass. 22 marzo 2007, n. 6935, Cass. 14 febbraio 2014, n. 3437, Cass. 28 luglio 2017, n. 18775).

Orbene, il ricorrente ha affermato che il giudice di merito avrebbe «compiuto una valutazione della utilitas in senso oggettivo», ma avrebbe errato nel compierla, non avendo considerato che, pacificamente, la prestazione d'opera professionale del [OSCURATO:PERSONA] era stata portata a compimento e che l'amministrazione se n'era oggettivamente avvantaggiata.

Ma le cose non stanno così: e se il giudice avesse compiuto la doverosa valutazione dell'utilitas in senso oggettivo, pervenendo al d 0 e3 3 a rigetto della domanda, non avrebbe commesso un error in d d 0 0 7 c iudicando in iure, ma avrebbe commesso un ipotetico error in 1 a f 2 3 2 iudicando in facto, che è ovviamente sottratto al controllo della 4 a 4 5 2 f Corte di cassazione, salvo il limitato controllo motivazionale tuttora f 9 4 6 6 b possibile; e se davvero la Corte d'appello avesse scrutinato 5 l # : i a l'utilitas, i.e.

S e rl'arricchimento, nella sua oggettività, ciò avrebbe 3 C A comportato l'inammissibilità del terzo mezzo, giacché N O A . l'affermazione «è necessario il riconoscimento dell'utilitas» avrebbe P .

S . rappresentato nient'altro che un'erronea considerazione giuridica B A P E C non causale e svolta ad abundantiam.

A R U D a : s o

6.2.2. — Il punto, invece, è che le Sezioni Unite hanno affermato E m e s R O che «l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato M A U D I M A R Z I O : D a t o 7 di 10 F i r m a l'arricchimento o non abbia potuto rifiutano, perché inconsapevole de//'eventum utilitatis».

Ora qui il problema dell'inconsapevolezza non interessa, giacché non è in discussione che sia stata la stessa amministrazione ad affidare l'incarico professionale al [OSCURATO:PERSONA].

La doverosa verifica che competeva al giudice di merito, in proposito, atteneva allora al se la pubblica amministrazione avesse «rifiutato l'arricchimento»: ma questa valutazione, nella logica della decisione delle Sezioni Unite, avrebbe dovuto essere compiuta in un'ottica strettamente oggettiva, senza che potesse rilevare alcunché la circostanza che l'amministrazione avesse ex post deciso di revocare l'incarico conferito al professionista, quantunque già eseguito e come tale ormai insuscettibile nei fatti di essere respinto.

È d'altronde agevole osservare che, se l'amministrazione potesse sottrarsi all'azione di arricchimento attraverso un rifiuto puramente labiale, quantunque il suo patrimonio si sia in effetti arricchito — beninteso, ove un arricchimento in senso oggettivo sia effettivamente riscontrabile, scrutinio che la Corte di merito non ha d 0 e 0 3 3 a eseguito, e che dovrà eseguire, avuto riguardo alla fruizione della d d 0 7 c prestazione professionale del [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quella 1 a f 2 3 2 dell'Avvocatura dello Stato, che avrebbe dovuto difendere l'ente 4 a f 4 5 per legge —, sia pur soltanto sotto il profilo del risparmio di spesa f 9 4 6 6 b 2 (p. es.

Cass. 21 giugno 2018,n. 16305), la svolta costituita dalle 5 l # : i a S e r Sezioni Unite si risolverebbe in buona sostanza in un nulla di fatto.

C A 3 N O A .

7. — La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti P .

S . e rinviata alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, la quale verificherà la ricorrenza dei presupposti per l'azione generale A R U B A P E C D a : di arricchimento individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto, in questo caso E m e s s o R O dell'amministrazione che si è avvalsa dell'operato del [OSCURATO:PERSONA] M A U Z I O nonostante la previsione del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura M A R I D D a l t o 8 di 10 F i r m a dello Stato, verificando se ciò abbia comportato il menzionato arricchimento sia pure sotto il profilo del risparmio di spesa; b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo (v. per tutte Cass., Sez.

Un., 25 novembre 2008, n. 28042).

8. — Per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria hanno censurato la sentenza di appello con impugnazione incidentale per erronea applicazione dei principi sulla successione processuale nei rapporti giuridici pendenti tra il cessato Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la Regione Calabria.

Ma la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, nella parte in cui ha dichiarato la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale successore dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per l'emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, è conforme a due precedenti di questa Corte, ai quali qui si dà continuità, pronunciati tra le parti (Cass. n. 16793/2018 e Cass. n. 38332/2021), con cui è stato stabilito appunto che la legittimazione passiva compete in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sicché il ricorso incidentale va respinto. [OSCURATO:PERSONA] preso atto della rinuncia ai pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20208/2016 R.G. proposto da: d 0 e 3 3 a [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. d 0 0 d 7 c SECCHI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1 a f 2 3 2 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende b 2 f 4 5 4 a 4 f 9 -ricorrente- 5 l # : i a S e r C A contro N G A . REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P . S . [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P E C B A ANGELA (MNLM56H44H224R) rappresentato e difeso A R U : D a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) E m e s s o O R -controricorrente- M A U M A R Z I O nonchè contro D I D a : t o F i r m a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].(ADS80224030587) che li rappresenta e difende d 0 e 0 d d 0 3 3 a 7 c -ricorrente incidentale- f 2 3 2 1 a 2 f 4 5 4 a avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 155/2016 6 6 b f 9 4 depositata il 04/02/2016. 5 l # : i a Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 S e r 3 A C dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. N O A . P . [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per quattro mezzi, illustrati da A R U B A P E C S . D a : memoria, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Calabria e E m e s s R O dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per il superamento della U M A situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio M A R Z I O D I D a . 2 di 10 t o F i r m a della Regione Calabria, già Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per l'emergenza ambientale del territorio della Regione Calabria, contro la sentenza del 4 febbraio 2016 con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di € 106.226,69, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale di avvocato svolta in favore del menzionato Ufficio in 17 giudizi ovvero, in subordine, alla corresponsione dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento. 2. — Ha per quanto rileva osservato la Corte territoriale che: «in relazione alla domanda di indebito arricchimento la sentenza è conforme all'orientamento consolidato della SC, secondo il quale il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non precludono la possibilità di introdurre l'azione stessa in via d O e 3 3 a subordinata ... Ugualmente corretta si appalesa la sentenza nel d 0 O d 7 c capo in cui ha rigettato la domanda di indebito arricchimento sul 3 2 1 a f 2 presupposto che l'ufficio commissariale non ha riconosciuto 5 4 a l'esecuzione di prestazioni vantaggiose. Infatti ai fini dell'utile ( 9 4 esperimento dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei confronti della 5 l # : i a PA non basta l'esecuzione di una prestazione vantaggiosa, ma è S e r 3 C A necessario il riconoscimento dell'utilitas; riconoscimento che nello N G A . specifico difetta totalmente, anzi risulta smentito dalla revoca degli P . S . incarichi affidati al [OSCURATO:PERSONA] come da ordinanza del Commissario ... motivata dalla violazione del RD N. 1611/1933 La sentenza di A R U B A P E C D a : prime cure ha dato ampia motivazione in relazione alla revoca degli incarichi e alla conseguente mancanza di prova della vanta ggiosità E m e s s o della prestazione». M A U R O M A R Z I O I D 3. — Resistono la Regione Calabria nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, questi ultimi due spiegando anche ricorso incidentale e depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 110 e 111 c.p.c. in relazione all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, numero 147, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la legittimazione passiva nel giudizio competesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il secondo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione dello stesso articolo 1, comma 422, nonché dell'articolo 1 del regio decreto numero 1611 del 1933, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il contratto di patrocinio stipulato tra il predetto Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] fosse nullo per essere l'ente soggetto al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura d 0 e dello Stato. 0 d d 0 3 3 a 7 c Il terzo mezzo denuncia violazione dell'articolo 2041 c.c. 2 1 a f 2 3 censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che 4 5 4 a 6 b 2 f l'accoglimento della domanda di arricchimento fosse preclusa per il 4 6 f 9 fatto che l'ufficio commissariale non aveva riconosciuto il carattere l # : i a S e r vantaggioso derivante dall'esecuzione delle prestazioni di esso De 3 A C Leo. N O A . Il quarto mezzo denuncia, ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 P . S . c.p.c., errata e contraddittoria applicazione dell'articolo 2041 c.c., A P E C R U B censurando la sentenza impugnata laddove avrebbe A D a : contraddittoriamente ritenuto di procedere comunque ad una s o valutazione autonoma (e per così dire oggettiva) della ricorrenza in E m e s R O concreto del requisito dell'utilitas, sul rilievo che l'ufficio M A U commissariale aveva proceduto alla «revoca degli incarichi affidati R Z I O M A D I D a : t o 4 di 10 F i r m a al [OSCURATO:PERSONA]»: si sostiene essere «fin troppo evidente che la Corte di merito ha invero ... compiuto una valutazione della utilitas in senso oggettivo (con ciò contraddicendo la sua stessa premessa circa la natura insostituibile della valutazione della utilitas e del suo riconoscimento esclusivamente da parte della p.a.», e si aggiunge che, però, tenuto conto della circostanza non contestata consistente nell'«aver l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolto incarichi defensionali», risultava infine «totalmente privo di logica affermare che l'amministrazione, revocando gli stessi incarichi defensionali dopo l'espletamento dei medesimi, avrebbe con tale revoca smentito la sussistenza della utilitas». Secondo il ricorrente sarebbe invece corretto ritenere che, laddove la prestazione di cui debba valutarsi la utilitas in senso oggettivo consista nello svolgimento di attività di rappresentanza processuale e difesa da parte di un avvocato, la utilitas per il cliente committente si realizzi nel momento stesso in cui l'avvocato abbia espletato detta attività.5. — Non vanno esaminati i primi due mezzi ai quali il ricorrente ha d 0 e rinunciato con la memoria illustrativa di cui all'articolo 378 c.p.c. 0 d d 0 3 3 a 7 c f 2 3 2 1 a 6. — Il terzo e quarto motivo, che per il loro collegamento devono f 4 5 4 a essere simultaneamente esaminati (non potendosi intendere come 6 b 2 4 6 f 9 rinunciato il quarto, al quale le memorie di parte ricorrente fanno l # : i a S e r nella sostanza riferimento, sebbene venga infine chiesto 3 A C l'accoglimento del solo terzo), sono fondati nei termini che N O A . seguono. P . S . P E C B A 6.1. — Non occorre dilungarsi in superflue considerazioni A R U D a concernenti l'assetto giurisprudenziale formatosi con riguardo al tema dell'azione di arricchimento nei confronti della pubblica E m e s s o R O amministrazione: è difatti cosa nota che, a fronte di un pregresso e M A U prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento M A R Z I O D I D a : t o 5 di 10 F i r m a dell'azione al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso: il tutto con il limite del divieto di arricchimento imposto (largamente testimoniato dal sistema, giacché occorre ad esempio che il donatario accetti la donazione ex art. 782 c.c., che il debitore profitti della remissione ex art. 1236 c.c., che, parimenti, il terzo nel cui favore è stipulato il contratto a favore di terzi, dichiari di volerne profittare ex art. 1411 c.c.), di guisa che «il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza» (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n. 10798, d O e decisione ampiamente condivisa dalla dottrina e stabilmente O d d 0 3 3 a 7 c ribadita dalla giurisprudenza successiva, tra l'altro anche con 1 a 2 f 2 3 specifico riferimento alle odierne parti in causa: Cass. 26 giugno 4 a 5 f 4 b 2 2018, n. 16793). 4 6 6 f 9 Sicché è manifesta l'erroneità dell'affermazione del giudice di l i a r merito secondo la quale «è necessario il riconoscimento S e 3 C A dentilitas»: e dunque è manifesta la fondatezza del terzo mezzo. O N A . P . E C S . 6.2. — È poi eccentrica, rispetto al principio affermato dalle Sezioni B A P Unite, l'affermazione secondo cui il riconoscimento dell'utilitas A R U D a : «risulta smentito dalla revoca degli incarichi affidati al [OSCURATO:PERSONA]», affermazione che è investita dal quarto mezzo. E m e s s o M A U R O R Z I O M A D I D a : t o 6 di 10 F i r m a 6.2.1. — Qui occorre una premessa di carattere processuale: e cioè occorre rammentare che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio di una eccezione in senso stretto (p. es. Cass. 22 marzo 2007, n. 6935, Cass. 14 febbraio 2014, n. 3437, Cass. 28 luglio 2017, n. 18775). Orbene, il ricorrente ha affermato che il giudice di merito avrebbe «compiuto una valutazione della utilitas in senso oggettivo», ma avrebbe errato nel compierla, non avendo considerato che, pacificamente, la prestazione d'opera professionale del [OSCURATO:PERSONA] era stata portata a compimento e che l'amministrazione se n'era oggettivamente avvantaggiata. Ma le cose non stanno così: e se il giudice avesse compiuto la doverosa valutazione dell'utilitas in senso oggettivo, pervenendo al d 0 e3 3 a rigetto della domanda, non avrebbe commesso un error in d d 0 0 7 c iudicando in iure, ma avrebbe commesso un ipotetico error in 1 a f 2 3 2 iudicando in facto, che è ovviamente sottratto al controllo della 4 a 4 5 2 f Corte di cassazione, salvo il limitato controllo motivazionale tuttora f 9 4 6 6 b possibile; e se davvero la Corte d'appello avesse scrutinato 5 l # : i a l'utilitas, i.e. S e rl'arricchimento, nella sua oggettività, ciò avrebbe 3 C A comportato l'inammissibilità del terzo mezzo, giacché N O A . l'affermazione «è necessario il riconoscimento dell'utilitas» avrebbe P . S . rappresentato nient'altro che un'erronea considerazione giuridica B A P E C non causale e svolta ad abundantiam. A R U D a : s o 6.2.2. — Il punto, invece, è che le Sezioni Unite hanno affermato E m e s R O che «l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato M A U D I M A R Z I O : D a t o 7 di 10 F i r m a l'arricchimento o non abbia potuto rifiutano, perché inconsapevole de//'eventum utilitatis». Ora qui il problema dell'inconsapevolezza non interessa, giacché non è in discussione che sia stata la stessa amministrazione ad affidare l'incarico professionale al [OSCURATO:PERSONA]. La doverosa verifica che competeva al giudice di merito, in proposito, atteneva allora al se la pubblica amministrazione avesse «rifiutato l'arricchimento»: ma questa valutazione, nella logica della decisione delle Sezioni Unite, avrebbe dovuto essere compiuta in un'ottica strettamente oggettiva, senza che potesse rilevare alcunché la circostanza che l'amministrazione avesse ex post deciso di revocare l'incarico conferito al professionista, quantunque già eseguito e come tale ormai insuscettibile nei fatti di essere respinto. È d'altronde agevole osservare che, se l'amministrazione potesse sottrarsi all'azione di arricchimento attraverso un rifiuto puramente labiale, quantunque il suo patrimonio si sia in effetti arricchito — beninteso, ove un arricchimento in senso oggettivo sia effettivamente riscontrabile, scrutinio che la Corte di merito non ha d 0 e 0 3 3 a eseguito, e che dovrà eseguire, avuto riguardo alla fruizione della d d 0 7 c prestazione professionale del [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quella 1 a f 2 3 2 dell'Avvocatura dello Stato, che avrebbe dovuto difendere l'ente 4 a f 4 5 per legge —, sia pur soltanto sotto il profilo del risparmio di spesa f 9 4 6 6 b 2 (p. es. Cass. 21 giugno 2018,n. 16305), la svolta costituita dalle 5 l # : i a S e r Sezioni Unite si risolverebbe in buona sostanza in un nulla di fatto. C A 3 N O A . 7. — La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti P . S . e rinviata alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, la quale verificherà la ricorrenza dei presupposti per l'azione generale A R U B A P E C D a : di arricchimento individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto, in questo caso E m e s s o R O dell'amministrazione che si è avvalsa dell'operato del [OSCURATO:PERSONA] M A U Z I O nonostante la previsione del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura M A R I D D a l t o 8 di 10 F i r m a dello Stato, verificando se ciò abbia comportato il menzionato arricchimento sia pure sotto il profilo del risparmio di spesa; b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo (v. per tutte Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28042). 8. — Per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria hanno censurato la sentenza di appello con impugnazione incidentale per erronea applicazione dei principi sulla successione processuale nei rapporti giuridici pendenti tra il cessato Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la Regione Calabria. Ma la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, nella parte in cui ha dichiarato la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale successore dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per l'emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, è conforme a due precedenti di questa Corte, ai quali qui si dà continuità, pronunciati tra le parti (Cass. n. 16793/2018 e Cass. n. 38332/2021), con cui è stato stabilito appunto che la legittimazione passiva compete in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sicché il ricorso incidentale va respinto. [OSCURATO:PERSONA] preso atto della rinuncia ai pr