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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41389/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdet-e-avulsra-athe13arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza e oltraggio.

Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per .cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Tale sentenza ha anche affrontato il tema della denunciata violazione dell'art. 177 Cost aggiungere 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere relato e [OSCURATO:PERSONA] St5 o ogini ?4X1 DEPOSI 1 [OSCURATO:PERSONA]-10 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdet-e-avulsra-athe13arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza e oltraggio. Deduce carenza ovvero illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per .cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Tale sentenza ha anche affrontato il tema della denunciata violazione dell'art. 177 Cost aggiungere 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere relato e [OSCURATO:PERSONA] St5 o ogini ?4X1 DEPOSI 1 [OSCURATO:PERSONA]-10 I
Sentenza Cassazione n. 41389/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris