CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25465/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6333/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di lègge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, con il secondo motivo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con il terzo motivo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 73 co. 7 D.P.R. 309/90. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto al secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso è del tutto eccentrico rispetto all'odierno giudicare in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state rico- nosciute ad entrambi gli imputati sin dal primo grado. Quanto agli altri motivi, gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, deducono vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge e sono ripro- duttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. I motivi in questione, peraltro, sono manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e conno- tata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati pro- batori; Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. 2.1. Quanto al mancato riconoscimento della meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90, la Corte partenopea ha evidenziato che, come correttamente argomentato dai primi giudici, l'attività di indagine svolta ha con- sentito di accertare che gli imputati erano dediti ad una quotidiana, intensa e fre- netica attività di spaccio di sostanza stupefacente, prevalentemente del tipo crack, N. 6333/2022 R.G. della quale si rifornivano preso il [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, nota piazza di spaccio, come emerso dall'esame del GPS installato nella loro autovettura. Tali circostanze sono state logicamente ritenute connotare la condotta di par- ticolare gravità, in quanto assolutamente sintomatiche della stabile dedizione degli imputati a tale attività illecita che, tenuto conto del contesto territoriale nel quale veniva esercitata, presuppone anche un collegamento degli stessi con gli ambienti della criminalità locale. La sentenza de quq, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta leofttima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qu3llativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 2.2. I giudici del gravame del merito hanno argomentatamente ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della attenuante ex art. 73 comma 7 DPR 309/90 invocata dalla difesa, atteso che gli imputati si sono limitati ad ammettere gli addebiti, dopo avere consumato le molteplici cessioni monitorate dalla [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia de qua appare, -;ertanto, collocarsi nell'alveo del principio secondo cui in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del ricono- scimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del N. 6333/2022 R.G. 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse ri- levanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (così, ex plurimis, sez. 6, n. 20799 del 2.3.2010, Sivolella ed altri, rv. 247376). In altra condivisibile pronuncia d questa Corte è stato poi ulteriormente pre- cisato che, ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, e necessario che il contributo offerto sia effi- cace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patri- moniale quale provento e strumento del crimine, sicché non vi rientrano le dichia- razioni prive di riscontri o meramente -afforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (così sez. 3, n. 16431 del 2.3.2011, [OSCURATO:PERSONA], rv. 249999). L'attenuante in questione si colloc.a. dunque, in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa e l'operosità da prendere in considerazione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla norma citata e, specificamente, di interrompe-9 la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali (cfr. sul punto sez. 6, n. 37100 del 19.7.2012, Biasi ed altri, rv. 253381). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000 alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d