Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 38906/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha chiesto dichiararsi dinammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dal ricorrente, il quale ha ribadito quanto esposto con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 maggio 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia, perché ritenuto responsabile della detenzione e del porto in luogo pubblico di un fucile a canne mozze.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo ,dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere i giudici di merito pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità in assenza della prova che l'arma da lui impugnata e ritratta dalle telecamere di videosorveglianza fosse un fucile a canne mozze anziché, come da lui sostenuto, una pistola lanciarazzi.

I residui tre motivi attengono al trattamento sanzionatorio, id est alla legittimità, rispettivamente, della motivazione sottesa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'irrogazione di aumento di pena per la recidiva ed all'applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen..

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 aprile 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 4 maggio 2021, ha ribadito quanto esposto con il libello introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o non consentite.

2. Il primo motivo, con il quale si contesta la fondatezza dell'addebito e, specificamente, il possesso di un fucile a canne mozze, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, che sono stati circoscritti alle sole questioni afferenti alla commisurazione della pena.

Pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

Ad abundantiam, va comunque rilevato che a doglianza è formulata in termini di tangibile genericità, giacché, nel contestare la complessiva inidoneità del compendio probatorio a supportare l'impostazione accusatoria, non si confronta con l'ampio percorso argomentativo svolto dai giudici di merito — le cui decisioni possono essere, a questi fini, sinergicamente considerate, versandosi in ipotesi di c.d.

«doppia conforme» (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) — in ordine alle ragioni che inducono a ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Sorrentino, la notte di Capodanno del 2019, si portò, pur trovandosi in regime di arresti domiciliari, all'esterno della propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 del quartiere Pianura di Napoli, imbracciando un'arma comune da sparo senz'altro identificabile in un fucile a canne mozze.

3. Il secondo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione dell'inefficienza dell'arma, indicata ancora come pistola lanciarazzi, del contesto ludico in cui la condotta si è inserita, nell'assenza di danni a terzi o a beni pubblici, della prossimità del luogo di commissione del fatto alla sua abitazione, del suo leale contegno processuale.

Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova.

Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha sottolineato che Sorrentino — la cui elevata capacità a delinquere è attestata dalle precedenti condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti ed armi — si è limitato ad ammettere ciò che era già del tutto evidente, che la gravità del fatto, con il quale è stata messa a repentaglio anche la pubblica incolumità, è accresciuta dal fatto che l'autore era, al tempo, sottoposto a misura cautelare detentiva, e che non si apprezza la sussistenza di alcun elemento suscettibile di positiva valutazione.

Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.

Al riguardo, appropriato si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). ---Tr7fondato è, altresì, il terzo motivo, attiene all'applicazione dell'aumento per la recidiva che, ha correttamente notato la Corte di appello, consegue all'accresciuta propensione criminale, non infrenata dalle pregresse esperienze giudiziarie, dell'agente.

Sorrentino, invero, ha mostrato, nell'occasione, totale insensibilità al rispetto dei precetti presidiati da sanzione penale, non esitando ad esplodere, unitamente a due correi, numerosi colpi di arma da fuoco e non ha, poi, consentito il rinvenimento dell'arma.

Può, dunque, senz'altro concludersi, in accordo con quanto esposto dai giudici di merito, che le pregresse condotte criminose sono indicative di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039).5.

Allo stesso modo, incensurabile è la determinazione, oggetto del quarto ed ultimo motivo di ricorso, della pena base in misura di poco superiore al minimo edittale (due anni di reclusione e 3.000 euro di multa, a fronte di un minimo che, tenendo conto della riduzione ex art. 7, primo comma, legge 2 ottobre 1967, n. 895, è pari ad un anno e quattro mesi di reclusione e 2.666,66 euro di multa), che Giudice dell'udienza preliminare e Corte di appello hanno determinato, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 133 cod. pen., in funzione dell'obiettivo coefficiente di offensività del fatto e dell'allarmante personalità del suo autore.

Pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha chiesto dichiararsi dinammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dal ricorrente, il quale ha ribadito quanto esposto con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia, perché ritenuto responsabile della detenzione e del porto in luogo pubblico di un fucile a canne mozze. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo ,dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere i giudici di merito pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità in assenza della prova che l'arma da lui impugnata e ritratta dalle telecamere di videosorveglianza fosse un fucile a canne mozze anziché, come da lui sostenuto, una pistola lanciarazzi. I residui tre motivi attengono al trattamento sanzionatorio, id est alla legittimità, rispettivamente, della motivazione sottesa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'irrogazione di aumento di pena per la recidiva ed all'applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 aprile 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con memoria del 4 maggio 2021, ha ribadito quanto esposto con il libello introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o non consentite. 2. Il primo motivo, con il quale si contesta la fondatezza dell'addebito e, specificamente, il possesso di un fucile a canne mozze, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, che sono stati circoscritti alle sole questioni afferenti alla commisurazione della pena. Pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Ad abundantiam, va comunque rilevato che a doglianza è formulata in termini di tangibile genericità, giacché, nel contestare la complessiva inidoneità del compendio probatorio a supportare l'impostazione accusatoria, non si confronta con l'ampio percorso argomentativo svolto dai giudici di merito — le cui decisioni possono essere, a questi fini, sinergicamente considerate, versandosi in ipotesi di c.d. «doppia conforme» (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) — in ordine alle ragioni che inducono a ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Sorrentino, la notte di Capodanno del 2019, si portò, pur trovandosi in regime di arresti domiciliari, all'esterno della propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 del quartiere Pianura di Napoli, imbracciando un'arma comune da sparo senz'altro identificabile in un fucile a canne mozze. 3. Il secondo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione dell'inefficienza dell'arma, indicata ancora come pistola lanciarazzi, del contesto ludico in cui la condotta si è inserita, nell'assenza di danni a terzi o a beni pubblici, della prossimità del luogo di commissione del fatto alla sua abitazione, del suo leale contegno processuale. Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha sottolineato che Sorrentino — la cui elevata capacità a delinquere è attestata dalle precedenti condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti ed armi — si è limitato ad ammettere ciò che era già del tutto evidente, che la gravità del fatto, con il quale è stata messa a repentaglio anche la pubblica incolumità, è accresciuta dal fatto che l'autore era, al tempo, sottoposto a misura cautelare detentiva, e che non si apprezza la sussistenza di alcun elemento suscettibile di positiva valutazione. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, appropriato si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). ---Tr7fondato è, altresì, il terzo motivo, attiene all'applicazione dell'aumento per la recidiva che, ha correttamente notato la Corte di appello, consegue all'accresciuta propensione criminale, non infrenata dalle pregresse esperienze giudiziarie, dell'agente. Sorrentino, invero, ha mostrato, nell'occasione, totale insensibilità al rispetto dei precetti presidiati da sanzione penale, non esitando ad esplodere, unitamente a due correi, numerosi colpi di arma da fuoco e non ha, poi, consentito il rinvenimento dell'arma. Può, dunque, senz'altro concludersi, in accordo con quanto esposto dai giudici di merito, che le pregresse condotte criminose sono indicative di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039).5. Allo stesso modo, incensurabile è la determinazione, oggetto del quarto ed ultimo motivo di ricorso, della pena base in misura di poco superiore al minimo edittale (due anni di reclusione e 3.000 euro di multa, a fronte di un minimo che, tenendo conto della riduzione ex art. 7, primo comma, legge 2 ottobre 1967, n. 895, è pari ad un anno e quattro mesi di reclusione e 2.666,66 euro di multa), che Giudice dell'udienza preliminare e Corte di appello hanno determinato, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 133 cod. pen., in funzione dell'obiettivo coefficiente di offensività del fatto e dell'allarmante personalità del suo autore. Pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 38906/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris