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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 16124/2024

Testo disponibile della fonte

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30467/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché, giusta procura speciale allegata alla “Memoria di costituzione di nuovo difensore in aggiunta ai difensori originariamente designati”, dall’[OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Cattolica (RN), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62, in persona dell’amministratore delegato elegale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Adriana n. 5, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 649 /20 20 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 9 luglio 2020, n. 2921 , – reiettiva dell’opposizione da lui proposta, ai sensi dell’art. 840 cod. proc. civ., avverso il decreto exart. 839 cod. proc. civ., del 30 marzo 2017, con cui il Presidente di quella corte aveva dichiarato efficace in Italia il lodo finale pronunciato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale Arbitrale di Ginevra –affidandosi a due motivi , illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.

1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso , corredato da analoga memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in relazione all’art. 840 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere la corte d’appello ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di capitali italiana con sede legale in Italia, che, in radicale difformità dalla disciplina imperativa dell’arbitrato societario statutario, affidi invece ad arbitri esteri, il cui lodo inoppugnabile nello Stato straniero di origine neppure è soggetto ad impugnazione in Italia, la soluzione delle controversie societarie; II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt.

V.1(a) della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], 840, comma 3, n. 1, c.p.c., in relazione agli artt. 34-35-36 del d.lgs. n. 5/2003, 1418 c.c., 4 e 25 della Legge 218/1995, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per non avere la corte d’appello rifiutato il riconoscimento in Italia di un lodo emesso sulla base di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.p.a. avente sede legale in Italia, clausola compromissoria invalida in quanto devolve la soluzione delle liti tra società, soci e amministratori ad un arbitrato estero con sede in Svizzera. [OSCURATO:PERSONA]

1. La question e ( validità , o non, di una clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nello statuto di una società italiana) posta dalle argomentazioni di cui ai formulati motivi diricorso, – attesane la particolare complessità e rilevanza (cfr. Cass., S.U., n. 14437 del2018), il chiaro valore nomofilattico, le contrastanti opinioni della dottrina sul relativo tema e l’assenza di specifici precedenti di legittimità –rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, a ciò non ostandol'originaria sua fissazione insede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ( cfr., ex multis , Cass. n. 7998 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023;Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021;Cass. nn. 23911, 15796, 5082 e 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. nn. 19115 e 5533 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30467/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché, giusta procura speciale allegata alla “Memoria di costituzione di nuovo difensore in aggiunta ai difensori originariamente designati”, dall’[OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Cattolica (RN), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62, in persona dell’amministratore delegato elegale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Adriana n. 5, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 649 /20 20 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 9 luglio 2020, n. 2921 , – reiettiva dell’opposizione da lui proposta, ai sensi dell’art. 840 cod. proc. civ., avverso il decreto exart. 839 cod. proc. civ., del 30 marzo 2017, con cui il Presidente di quella corte aveva dichiarato efficace in Italia il lodo finale pronunciato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale Arbitrale di Ginevra –affidandosi a due motivi , illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso , corredato da analoga memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in relazione all’art. 840 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere la corte d’appello ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di capitali italiana con sede legale in Italia, che, in radicale difformità dalla disciplina imperativa dell’arbitrato societario statutario, affidi invece ad arbitri esteri, il cui lodo inoppugnabile nello Stato straniero di origine neppure è soggetto ad impugnazione in Italia, la soluzione delle controversie societarie; II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. V.1(a) della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], 840, comma 3, n. 1, c.p.c., in relazione agli artt. 34-35-36 del d.lgs. n. 5/2003, 1418 c.c., 4 e 25 della Legge 218/1995, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per non avere la corte d’appello rifiutato il riconoscimento in Italia di un lodo emesso sulla base di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.p.a. avente sede legale in Italia, clausola compromissoria invalida in quanto devolve la soluzione delle liti tra società, soci e amministratori ad un arbitrato estero con sede in Svizzera. [OSCURATO:PERSONA] 1. La question e ( validità , o non, di una clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nello statuto di una società italiana) posta dalle argomentazioni di cui ai formulati motivi diricorso, – attesane la particolare complessità e rilevanza (cfr. Cass., S.U., n. 14437 del2018), il chiaro valore nomofilattico, le contrastanti opinioni della dottrina sul relativo tema e l’assenza di specifici precedenti di legittimità –rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, a ciò non ostandol'originaria sua fissazione insede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ( cfr., ex multis , Cass. n. 7998 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023;Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021;Cass. nn. 23911, 15796, 5082 e 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. nn. 19115 e 5533 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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