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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08993/2022

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15 ORDINANZA sul ricorso 9990/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]„ elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri, 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 19/03/2015; .1U Me.468.2/I4 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il Tribunale di Grosseto in opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di una parcella professionale per varie prestazioni rese dai legali qui resistenti, liquidata dall'Ordine degli avvocati del foro di appartenenza, sull'assunto che nulla era da ritenersi dovuto dalla società; in via riconvenzionale, difatti, opponeva di avere diritto a un risarcimento del danno collegato alla responsabilità professionale degli avvocati per non essersi costituiti nel giudizio di appello che si era esaurito con la riforma della sentenza di primo grado in sua contumacia, nonostante il mandato conferito.

Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che i legali fossero condannati al conseguente danno economico derivato alla società opponente, quantificato nell'importo di C 58.930,12, oltre interessi; in subordine, la società opponente chiedeva che venisse compensato l'eventuale credito dei convenuti con il maggiore importo dovuto alla società dagli avvocati, con condanna al pagamento della differenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano e chiedevano il rigetto delle eccezioni e domande.

2. Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, dopo avere ritenuto correttamente instaurato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con rito sommario collegiale, decideva la causa con ordinanza depositata in data 21/4/2015, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, e accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo in parte la parcella professionale dovuta, revocando il decreto ingiuntivo; rigettava, poi, l'azione di responsabilità proposta in via riconvenzionale dalla società opponente, non avendo la società assolto l'onere probatorio in merito al conferimento dell'incarico professionale, oltre che al nesso di causalità e al danno.

3. Avverso tale ordinanza, con atto notificato in data 27/4/2015, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., stante l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, deducendo tre motivi di ricorso.

Con atto notificato in data 14/5/2015, resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o la reiezione del ricorso con il favore delle spese, diritti ed onorari.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata nell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. del 22 febbraio 2018, in vista della quale le parti depositavano memorie, ma il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 12221 del 2018, rinviava a nuovo ruolo in attesa che si pronunciassero le Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni ad esse rimesse dalla Seconda Sezione Civile con l'ordinanza n. 13272 del 2017.

5. La trattazione è stata nuovamente fissata per l'odierna nuova adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 I comma n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis, 50 ter, 50 quater e 161 I comma cod. proc. civ., là dove il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, in sede di opposizione , a fronte di una domanda riconvenzionale che poneva ulteriori questioni - sull'an debeatur - in ordine alla parcella professionale ingiunta, ha mantenuto la forma del rito speciale sommario collegiale sull'assunto che non sussistevano ragioni che giustificassero il ricorso al rito ordinario non collegiale per una controversia non limitata al quantum da liquidarsi a favore dell'avvocato, ma estesa all'accertamento della responsabilità dei legali nei confronti del proprio assistito nonché là dove il decreto di comparizione delle parti sarebbe\,emg esso da un organo diverso dal Presidente del Tribunale e, pertanto, funzionalmente incompetente, riportandosi alla giurisprudenza formatasi sul punto.

1.1. La società ricorrente rileva che la riserva di collegialità sarebbe limitata ai giudizi di liquidazione del compenso dovuto agli avvocati, mentre ove il compenso venga contestato nell' an debeatur, non potrebbe trovare applicazione quanto previsto dal D.Igs 150/11 , e prima ancora dalla L. 794/42.

Difatti in tali ipotesi l'indagine che è chiamato a svolgere il giudice sarebbe incompatibile con il rito sommario e, pertanto, sussistono ragioni che giustificano la sua discussione con il rito ordinario -in composizione monocratica - conducendo la scelta di rito effettuata alla nullità della sentenza; inoltre deduce che il procedimento ha avuto una fase alterna, inizialmente come rito monocratico e infine in composizione collegiale per la decisione, benché la trattazione avrebbe dovuto svolgersi in forma collegiale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Igs 150/2011, il quale prevede che il presidente del Collegio può delegare la fase istruttoria al giudice relatore, la violazione della norma conducendo anche in questa ipotesi alla nullità della sentenza; rileva che il procedimento di comparizione delle parti previsto dall'art. 29 della L.794/42 avrebbe dovuto svolgersi innanzi al Presidente del tribunale, non essendo stato mutato dal D.Igs. 150/11, dall'art. 54 L.delega 69/09, mentre nel caso di specie è stato disposto davanti al GO.

Assume che tali vizi processuali hanno impedito alla ricorrente di svolgere le proprie difese.

1.2. Osserva il Collegio che, sul punto, ha inciso l'intervento nomofilattico delle sezioni unite che, con la sentenza n. 4485/2018, hanno sancito che « La controversia di cui all'art. 28 della

I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, ali' "an debeatur".

Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.

Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. ».

1.3. La Suprema Corte, nel motivare, ha indicato che «la scelta di disporre l'applicabilità del rito sommario alla pretesa relativa al pagamento del dovuto per le prestazioni giudiziali civili senza limitazioni è conforme all'esigenza di semplificazione, dovendosi considerare che il rapporto di prestazione d'opera, essendo relativo a prestazioni giudiziali e, dunque, di cui, per così dire, vi è traccia ed evidenza, si presta naturalmente ad accertamenti rispetto ai quali il rito sommario - formalizzato al contrario di quello camerale - risulta adeguato».

1.4. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011 era pacifico che in tema di onorari di avvocati, il giudizio di opposizione al pagamento ingiunto sulla base della liquidazione effettuata dall'Ordine professionale dovesse essere deciso in camera di consiglio ex artt. 29 e 30 della

I. 794/1942, e dunque con un rito diretto dal giudice che non dava la garanzia del pieno contradittorio.

1.5. Tale essendo la soluzione resa dalla Suprema Corte in ordine al rito da seguire anche in caso di contestazione dell' an debeatur o di ampliamento della domanda, sul condivisibile assunto che il rito sommario - differentemente da quello camerale abrogato - non tolga spazio alla difesa, non resta che rilevare che, nella fattispecie in esame, vi era una contestazione nell' an, con contrapposta domanda di compensazione e condanna al maggior danno subito dalla opponente per malpractice degli avvocati, che non esorbitava dalla competenza del tribunale e che già solo per questo impedisce di assumere che si fosse determinata la necessità di separare la domanda riconvenzionale dalla principale.

1.6. D'altro canto, il Tribunale ha evidentemente ritenuto, nella discrezionalità che gli è data, di poter trattare la riconvenzionale con il rito sommario, anziché convertire il rito con quello ordinario.

Non risulta peraltro prospettato quale vulnus, sul piano difensivo, abbia determinato la prosecuzione del giudizio con tale modalità.

1.7. Quanto alle restanti censure, relative alla conduzione del processo innanzi al GOT delegato dal presidente del collegio a condurre l'istruttoria, compresa la fase di comparizione delle parti che, in base al rito camerale abrogato, avrebbe dovuto svolgersi innanzi al Presidente del Tribunale, si osserva che il motivo non indica, specificamente, gli atti processuali dai quali poter constatare le dedotte irregolarità processuali, e pertanto risulta del tutto aspecifico ex art. 366 n. 6 c.p.c.

1.8. Inoltre la censura omette ogni riferimento alla normativa applicata al caso di specie, e in sostanza si riferisce a quella, abrogata, che prevedeva il rito camerale, indicando la competenza funzionale e inderogabile del "capo dell'ufficio giudiziario adito per il giudizio" fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente in materia civile (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 06/12/2013).

1.9. Orbene, il disposto normativo citato dalla ricorrente, ratione temporis, non regola il caso di specie, ove all'art. 3, comma 2, D.Igs 150/11, in relazione al rito sommario collegiale in unico grado applicabile per le controversie in questione si prevede che « Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore.

Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

1.10. Dunque, la censura non si confronta con l'attuale normativa che prevede un procedimento di cognizione sommaria nel contraddittorio delle parti, innanzi a un collegio che decide in un unico grado, di tutt'altro tenore e spessore rispetto al procedimento camerale abrogato.

Se è vero che il legislatore lo ha chiamato «processo sommario di cognizione», è altrettanto vero che l'elemento caratterizzante la sommarietà è non tanto la fase introduttiva del giudizio (come accade nel rito camerale), ma la sommarietà procedimentale e istruttoria, anche se la dottrina non ha mancato di evidenziare che la cognizione prevista per il rito sommario è in realtà piena.

Sul punto si rinvia alla articolata sentenza resa dalle sezioni unite.

1.11. Le violazioni dedotte, pertanto, non sono certamente riferibili al rito con cui si è svolto il giudizio de quo, ove le funzioni istruttorie sono state delegate a un giudice, come previsto, e la decisione è stata assunta in composizione collegiale, come previsto in base alla novella del 2011.

1.12. Si aggiunga che le prospettate censure di violazione di norme del procedimento nemmeno sarebbero state ammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., in quanto non viene in alcun modo dedotta la decisività delle stesse alla stregua dell'esegesi della norma di cui a Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 I comma n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente deduce, per quanto riguarda il rigetto della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale, l'omesso esame del motivo della mancata costituzione in giudizio da parte dei legali, che avrebbero ammesso in sede stragiudiziale, denunciando il fatto alla loro assicurazione, sia il conferimento del mandato sia l'omissione commessa a causa della "fase in itinere de/trasferimento dello studio", nonché della nota di credito di cui si era dato conto nell'atto di opposizione, sulla rilevanza della quale le parti avevano discusso.

La ricorrente deduce come la denuncia di sinistro e la nota di credito rilasciate dai due legali dimostrino inconfutabilmente che il conferimento dell'incarico fosse avvenuto, essendo fatti discussi negli atti introduttivi e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che la mancata costituzione in giudizio sarebbe stata dunque riconducibile alla condotta dei legali che hanno omesso di costituirsi nel giudizio di appello a causa del trasferimento dell'ufficio.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. In relazione al primo "fatto" asseritamente omesso, la denuncia di sinistro è stata oggetto di considerazione da parte dell'ordinanza impugnata (si veda la penultima pagina dell'ordinanza).

Con riferimento al secondo fatto asseritamente omesso, quello discusso all'udienza del 18 luglio 2014, e precisamente la nota di credito come significativa del conferimento dell'incarico, è palese che il Tribunale non l'abbia esaminato.

Né si può ritenere che esso costituisca un fatto secondario 2 non decisivo da non esaminare, in ragione della valutazione formulata sulla denuncia di sinistro che costituisce, in parte, un fatto degno di nota.

La mancata considerazione, pertanto, concerne un fatto potenzialmente decisivo nel senso del conferimento dell'incarico. 3.

Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 I comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per omessa motivazione, laddove il Tribunale di Grosseto si è limitato a ritenere congrui gli importi richiesti, senza fornire alcuna motivazione del proprio convincimento, pur avendo premesso che le prove documentali in fase di emissione del decreto ingiuntivo non sarebbero sufficienti ai fini della prova.3.1.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, essendo la valutazione del medesimo logicamente condizionata dal suo mancato accoglimento.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo in parte qua, assorbito il terzo e infondato il primo.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Grosseto affinché decida, in diversa composizione, anche relativamente alle spese del giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie il ricorso quanto al secondo motivo in parte qua, assorbito il terzo e infondato il primo.

Conseguentemente, cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Grosseto affinché decida, in diversa composizione, anche relativamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso 9990/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]„ elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri, 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 19/03/2015; .1U Me.468.2/I4 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. adiva il Tribunale di Grosseto in opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per chiedere che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia e la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di una parcella professionale per varie prestazioni rese dai legali qui resistenti, liquidata dall'Ordine degli avvocati del foro di appartenenza, sull'assunto che nulla era da ritenersi dovuto dalla società; in via riconvenzionale, difatti, opponeva di avere diritto a un risarcimento del danno collegato alla responsabilità professionale degli avvocati per non essersi costituiti nel giudizio di appello che si era esaurito con la riforma della sentenza di primo grado in sua contumacia, nonostante il mandato conferito. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che i legali fossero condannati al conseguente danno economico derivato alla società opponente, quantificato nell'importo di C 58.930,12, oltre interessi; in subordine, la società opponente chiedeva che venisse compensato l'eventuale credito dei convenuti con il maggiore importo dovuto alla società dagli avvocati, con condanna al pagamento della differenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano e chiedevano il rigetto delle eccezioni e domande. 2. Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, dopo avere ritenuto correttamente instaurato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con rito sommario collegiale, decideva la causa con ordinanza depositata in data 21/4/2015, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, e accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo in parte la parcella professionale dovuta, revocando il decreto ingiuntivo; rigettava, poi, l'azione di responsabilità proposta in via riconvenzionale dalla società opponente, non avendo la società assolto l'onere probatorio in merito al conferimento dell'incarico professionale, oltre che al nesso di causalità e al danno. 3. Avverso tale ordinanza, con atto notificato in data 27/4/2015, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., stante l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, deducendo tre motivi di ricorso. Con atto notificato in data 14/5/2015, resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o la reiezione del ricorso con il favore delle spese, diritti ed onorari. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata nell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. del 22 febbraio 2018, in vista della quale le parti depositavano memorie, ma il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 12221 del 2018, rinviava a nuovo ruolo in attesa che si pronunciassero le Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni ad esse rimesse dalla Seconda Sezione Civile con l'ordinanza n. 13272 del 2017. 5. La trattazione è stata nuovamente fissata per l'odierna nuova adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. I controricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 I comma n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis, 50 ter, 50 quater e 161 I comma cod. proc. civ., là dove il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, in sede di opposizione , a fronte di una domanda riconvenzionale che poneva ulteriori questioni - sull'an debeatur - in ordine alla parcella professionale ingiunta, ha mantenuto la forma del rito speciale sommario collegiale sull'assunto che non sussistevano ragioni che giustificassero il ricorso al rito ordinario non collegiale per una controversia non limitata al quantum da liquidarsi a favore dell'avvocato, ma estesa all'accertamento della responsabilità dei legali nei confronti del proprio assistito nonché là dove il decreto di comparizione delle parti sarebbe\,emg esso da un organo diverso dal Presidente del Tribunale e, pertanto, funzionalmente incompetente, riportandosi alla giurisprudenza formatasi sul punto. 1.1. La società ricorrente rileva che la riserva di collegialità sarebbe limitata ai giudizi di liquidazione del compenso dovuto agli avvocati, mentre ove il compenso venga contestato nell' an debeatur, non potrebbe trovare applicazione quanto previsto dal D.Igs 150/11 , e prima ancora dalla L. 794/42. Difatti in tali ipotesi l'indagine che è chiamato a svolgere il giudice sarebbe incompatibile con il rito sommario e, pertanto, sussistono ragioni che giustificano la sua discussione con il rito ordinario -in composizione monocratica - conducendo la scelta di rito effettuata alla nullità della sentenza; inoltre deduce che il procedimento ha avuto una fase alterna, inizialmente come rito monocratico e infine in composizione collegiale per la decisione, benché la trattazione avrebbe dovuto svolgersi in forma collegiale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Igs 150/2011, il quale prevede che il presidente del Collegio può delegare la fase istruttoria al giudice relatore, la violazione della norma conducendo anche in questa ipotesi alla nullità della sentenza; rileva che il procedimento di comparizione delle parti previsto dall'art. 29 della L.794/42 avrebbe dovuto svolgersi innanzi al Presidente del tribunale, non essendo stato mutato dal D.Igs. 150/11, dall'art. 54 L.delega 69/09, mentre nel caso di specie è stato disposto davanti al GO. Assume che tali vizi processuali hanno impedito alla ricorrente di svolgere le proprie difese. 1.2. Osserva il Collegio che, sul punto, ha inciso l'intervento nomofilattico delle sezioni unite che, con la sentenza n. 4485/2018, hanno sancito che « La controversia di cui all'art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, ali' "an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. ». 1.3. La Suprema Corte, nel motivare, ha indicato che «la scelta di disporre l'applicabilità del rito sommario alla pretesa relativa al pagamento del dovuto per le prestazioni giudiziali civili senza limitazioni è conforme all'esigenza di semplificazione, dovendosi considerare che il rapporto di prestazione d'opera, essendo relativo a prestazioni giudiziali e, dunque, di cui, per così dire, vi è traccia ed evidenza, si presta naturalmente ad accertamenti rispetto ai quali il rito sommario - formalizzato al contrario di quello camerale - risulta adeguato». 1.4. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2011 era pacifico che in tema di onorari di avvocati, il giudizio di opposizione al pagamento ingiunto sulla base della liquidazione effettuata dall'Ordine professionale dovesse essere deciso in camera di consiglio ex artt. 29 e 30 della I. 794/1942, e dunque con un rito diretto dal giudice che non dava la garanzia del pieno contradittorio. 1.5. Tale essendo la soluzione resa dalla Suprema Corte in ordine al rito da seguire anche in caso di contestazione dell' an debeatur o di ampliamento della domanda, sul condivisibile assunto che il rito sommario - differentemente da quello camerale abrogato - non tolga spazio alla difesa, non resta che rilevare che, nella fattispecie in esame, vi era una contestazione nell' an, con contrapposta domanda di compensazione e condanna al maggior danno subito dalla opponente per malpractice degli avvocati, che non esorbitava dalla competenza del tribunale e che già solo per questo impedisce di assumere che si fosse determinata la necessità di separare la domanda riconvenzionale dalla principale. 1.6. D'altro canto, il Tribunale ha evidentemente ritenuto, nella discrezionalità che gli è data, di poter trattare la riconvenzionale con il rito sommario, anziché convertire il rito con quello ordinario. Non risulta peraltro prospettato quale vulnus, sul piano difensivo, abbia determinato la prosecuzione del giudizio con tale modalità. 1.7. Quanto alle restanti censure, relative alla conduzione del processo innanzi al GOT delegato dal presidente del collegio a condurre l'istruttoria, compresa la fase di comparizione delle parti che, in base al rito camerale abrogato, avrebbe dovuto svolgersi innanzi al Presidente del Tribunale, si osserva che il motivo non indica, specificamente, gli atti processuali dai quali poter constatare le dedotte irregolarità processuali, e pertanto risulta del tutto aspecifico ex art. 366 n. 6 c.p.c. 1.8. Inoltre la censura omette ogni riferimento alla normativa applicata al caso di specie, e in sostanza si riferisce a quella, abrogata, che prevedeva il rito camerale, indicando la competenza funzionale e inderogabile del "capo dell'ufficio giudiziario adito per il giudizio" fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente in materia civile (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 06/12/2013). 1.9. Orbene, il disposto normativo citato dalla ricorrente, ratione temporis, non regola il caso di specie, ove all'art. 3, comma 2, D.Igs 150/11, in relazione al rito sommario collegiale in unico grado applicabile per le controversie in questione si prevede che « Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio». 1.10. Dunque, la censura non si confronta con l'attuale normativa che prevede un procedimento di cognizione sommaria nel contraddittorio delle parti, innanzi a un collegio che decide in un unico grado, di tutt'altro tenore e spessore rispetto al procedimento camerale abrogato. Se è vero che il legislatore lo ha chiamato «processo sommario di cognizione», è altrettanto vero che l'elemento caratterizzante la sommarietà è non tanto la fase introduttiva del giudizio (come accade nel rito camerale), ma la sommarietà procedimentale e istruttoria, anche se la dottrina non ha mancato di evidenziare che la cognizione prevista per il rito sommario è in realtà piena. Sul punto si rinvia alla articolata sentenza resa dalle sezioni unite. 1.11. Le violazioni dedotte, pertanto, non sono certamente riferibili al rito con cui si è svolto il giudizio de quo, ove le funzioni istruttorie sono state delegate a un giudice, come previsto, e la decisione è stata assunta in composizione collegiale, come previsto in base alla novella del 2011. 1.12. Si aggiunga che le prospettate censure di violazione di norme del procedimento nemmeno sarebbero state ammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., in quanto non viene in alcun modo dedotta la decisività delle stesse alla stregua dell'esegesi della norma di cui a Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 I comma n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente deduce, per quanto riguarda il rigetto della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale, l'omesso esame del motivo della mancata costituzione in giudizio da parte dei legali, che avrebbero ammesso in sede stragiudiziale, denunciando il fatto alla loro assicurazione, sia il conferimento del mandato sia l'omissione commessa a causa della "fase in itinere de/trasferimento dello studio", nonché della nota di credito di cui si era dato conto nell'atto di opposizione, sulla rilevanza della quale le parti avevano discusso. La ricorrente deduce come la denuncia di sinistro e la nota di credito rilasciate dai due legali dimostrino inconfutabilmente che il conferimento dell'incarico fosse avvenuto, essendo fatti discussi negli atti introduttivi e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che la mancata costituzione in giudizio sarebbe stata dunque riconducibile alla condotta dei legali che hanno omesso di costituirsi nel giudizio di appello a causa del trasferimento dell'ufficio. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. In relazione al primo "fatto" asseritamente omesso, la denuncia di sinistro è stata oggetto di considerazione da parte dell'ordinanza impugnata (si veda la penultima pagina dell'ordinanza). Con riferimento al secondo fatto asseritamente omesso, quello discusso all'udienza del 18 luglio 2014, e precisamente la nota di credito come significativa del conferimento dell'incarico, è palese che il Tribunale non l'abbia esaminato. Né si può ritenere che esso costituisca un fatto secondario 2 non decisivo da non esaminare, in ragione della valutazione formulata sulla denuncia di sinistro che costituisce, in parte, un fatto degno di nota. La mancata considerazione, pertanto, concerne un fatto potenzialmente decisivo nel senso del conferimento dell'incarico. 3. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 I comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per omessa motivazione, laddove il Tribunale di Grosseto si è limitato a ritenere congrui gli importi richiesti, senza fornire alcuna motivazione del proprio convincimento, pur avendo premesso che le prove documentali in fase di emissione del decreto ingiuntivo non sarebbero sufficienti ai fini della prova.3.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, essendo la valutazione del medesimo logicamente condizionata dal suo mancato accoglimento. 4. Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo in parte qua, assorbito il terzo e infondato il primo. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Grosseto affinché decida, in diversa composizione, anche relativamente alle spese del giudizio di legittimità PQM La Corte accoglie il ricorso quanto al secondo motivo in parte qua, assorbito il terzo e infondato il primo. Conseguentemente, cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Grosseto affinché decida, in diversa composizione, anche relativamente
Decreto Cassazione n. 08993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris